XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3712
Onorevoli Colleghi! - L'esperienza delle agevolazioni
fiscali per le ristrutturazioni edilizie, avviata dalla legge
n. 449 del 1997, ha prodotto risultati ampiamente positivi.
In cinque anni sono stati circa un milione e mezzo gli
interventi di manutenzione e di ristrutturazione realizzati
grazie all'utilizzo di questa opportunità. In media, dunque,
300 mila interventi ogni anno, con una crescita costante (dai
240 mila del 1998 ai 358 mila del 2002) nel tempo.
Il settore dell'edilizia, grazie all'impulso ricevuto, ha
registrato una significativa crescita economica e
occupazionale. E' aumentato il numero delle imprese (siamo ad
oltre 630 mila) e degli occupati (1 milione 544 mila nel 1998,
1 milione 750 mila nel 2002).
Il provvedimento ha contribuito inoltre al rafforzamento
delle politiche di recupero e di riqualificazione del
patrimonio edilizio. Un fatto tanto più rilevante se si
considera che in Italia l'età media delle abitazioni è molto
più alta che in altri Paesi europei (oltre la metà degli
edifici ha più di 50 anni) e che dunque il recupero del
patrimonio abitativo e la riqualificazione delle città devono
essere considerati priorità strategiche.
Si deve poi sottolineare come grazie a questo
provvedimento si è contrastata l'evasione fiscale e si è
favorita l'emersione del lavoro nero, contribuendo così sia a
un recupero di legalità che a un recupero della base
imponibile dal punto di vista fiscale e contributivo.
Non va infine sottovalutato il fatto che vi sono stati
effetti positivi anche per il bilancio dello Stato. Secondo
una valutazione dell'Associazione nazionale costruttori edili
- ANCE, grazie all'incremento del mercato (e dunque del
gettito IVA) e al recupero dell'evasione fiscale vi è stato,
ad esempio, nel 2001, un incremento dell'imponibile IVA pari a
8,4 miliardi di euro. Si può dunque ragionevolmente affermare
che il provvedimento si regge fiscalmente da solo, producendo
un saldo positivo per l'erario.
Nonostante che il bilancio di questa esperienza sia
indiscutibilmente positivo, nella legge finanziaria per il
2003, legge n. 289 del 2002, si è previsto - respingendo gli
emendamenti presentati dai gruppi dell'opposizione che
proponevano una ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali -
di concluderla al 30 settembre 2003. E' una scelta sbagliata e
incomprensibile, che non condividiamo.
Noi riteniamo invece che questo provvedimento debba
rimanere in vita, prevedendo al tempo stesso un riordino del
sistema degli incentivi per orientarlo sempre più su alcuni
obiettivi di qualità. La nostra proposta di legge prevede
anzitutto di prorogare fino a tutto il 2005 le agevolazioni
(detrazioni pari al 36 per cento e riduzione dell'IVA al 10
per cento) per tutti gli interventi di manutenzione e di
ristrutturazione già previsti fino ad oggi, compreso il
recupero di interi edifici da parte delle imprese con
successivo trasferimento dei benefìci fiscali agli acquirenti,
riportando il tetto di spesa a 75 mila euro. Al tempo stesso
si propone di cominciare ad orientare fin da ora il sistema
degli incentivi finalizzandoli in modo particolare alla
sicurezza e alla qualità ecologica degli edifici, prevedendo
fin dal 1^ ottobre 2003 una agevolazione più elevata per tali
interventi (41 per cento) e mantenendoli a regime, anche dopo
il 2005, come strumenti di incentivazione fiscale strutturali.
In parole semplici, mentre in questi anni le agevolazioni sono
state utilizzate soprattutto per fare più "belle" le
abitazioni, bisogna ora incentivare tutti gli interventi che
servono anche a renderle più "sicure" e a più alta "qualità
ecologica".
Il primo obiettivo, per quanto riguarda la sicurezza, non
può che riguardare la prevenzione antisismica. Siamo infatti
un Paese ad elevato rischio sismico e con un patrimonio molto
vulnerabile, per le sue caratteristiche (per fare solo un
esempio, di 22 mila centri storici 11 mila sono nelle aree a
più alto rischio). Cosa significa, in queste condizioni, fare
prevenzione? La riclassificazione del territorio in base al
rischio sismico e il rispetto rigoroso delle normative
tecniche antisismiche sono misure importanti, ma valgono
essenzialmente per le nuove costruzioni, tant'è che solo il 14
per cento delle abitazioni è costruito secondo la normativa
antisismica. Se si vuole davvero fare una efficace azione di
prevenzione bisogna dunque considerare come una grande
priorità nazionale il recupero e la messa in sicurezza del
patrimonio edilizio esistente. Questo deve essere un obiettivo
da porre al centro di tutte le politiche di riqualificazione
delle città e del territorio, sul quale far convergere non
solo gli interventi dello Stato centrale - comprese le
agevolazioni fiscali previste nella proposta di legge - ma
anche gli interventi delle regioni e degli enti locali (è da
citare come esempio positivo, in tale senso, una recente legge
della regione Umbria).
Gli interventi agevolabili previsti riguardano inoltre
anche tutti gli altri aspetti relativi alla sicurezza delle
case; dalla sicurezza degli impianti (impianti elettrici,
riscaldamento, gas, dispositivi antincendio, ascensori,
eccetera) alla sicurezza nei confronti della microcriminalità
(dispositivi antifurto, eccetera).
L'altro obiettivo fondamentale riguarda il miglioramento
della qualità ecologica degli edifici, anzitutto per quanto
riguarda il risparmio energetico. Ciò costituisce non solo una
delle azioni necessarie per l'attuazione del protocollo di
Kyoto, reso esecutivo dalla legge n. 120 del 2002, ma anche il
rispetto di quanto previsto dalla recente direttiva 2002/91/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002,
in materia di rendimento energetico nell'edilizia. La
direttiva, che dovrà essere recepita entro l'inizio del 2006,
prevede il rispetto di determinati requisiti per migliorare
l'efficienza energetica sia per quanto riguarda le nuove
costruzioni che per le ristrutturazioni degli edifici
esistenti. Tra gli interventi agevolabili si prevedono inoltre
quelli per l'installazione di impianti a metano, di pannelli
solari, per la bonifica dall'amianto.
In terzo luogo la proposta di legge prevede di rafforzare
le agevolazioni fiscali per gli interventi che hanno una
finalità "sociale", come ad esempio l'abbattimento delle
barriere architettoniche.
La seconda parte della nostra proposta di legge riguarda
un altro tema strategico: la riqualificazione delle aree
urbane.
L'attività di collaborazione tra enti pubblici e soggetti
privati negli interventi di riqualificazione e di
riconversione urbana è stata negli ultimi anni assistita da
continue elaborazioni normative.
La centralità degli interventi di riqualificazione e di
riconversione urbana si è andata affermando in seguito al
rallentamento della fase di espansione urbana, rallentamento
che ha messo in luce l'aggravarsi di una preesistente
situazione di degrado urbanistico e edilizio, oltre che
talvolta di tipo socio-economico, delle zone edificate; ciò si
è evidenziato spesso in termini di carenza delle opere di
urbanizzazione e di standard per i servizi
essenziali.
Nell'ambito del quadro richiamato sia da parte delle
pubbliche amministrazioni che degli operatori privati e della
popolazione residente si intravedono nei processi di
incentivazione degli investimenti per la trasformazione
urbanistica delle aree degradate un'occasione e un obiettivo
di indirizzo per il rilancio di una programmazione urbanistica
orientata alla ripresa economica ed occupazionale oltre che
alla riqualificazione in senso stretto.
Sul piano normativo statale, successivamente ai piani di
recupero disciplinati dalla legge 5 agosto 1978, n. 457
(articoli 27-30) sono stati introdotti altri strumenti per la
riqualificazione e la riconversione urbana.
In particolare si richiamano la legge n. 179 del 1992 che
all'articolo 16 ha introdotto il programma integrato di
intervento, il decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 che all'articolo 11
ha disciplinato i programmi di recupero urbano e la serie di
decreti ministeriali che dal 1994 in poi hanno a più riprese
successivamente bandito le procedure concorsuali per diversi
programmi innovativi in materia, quali appunto i programmi di
riqualificazione urbana, i contratti di quartiere e, da
ultimi, i programmi di riqualificazione urbana e sviluppo
sostenibile del territorio.
Da ultimo vanno richiamati i programmi di riabilitazione
urbana previsti dalla legge 1^ agosto 2002, n. 166, che
all'articolo 27 prevede fra le altre cose che, con decreto, il
Governo definisca "i criteri e le modalità di predisposizione,
di valutazione, di finanziamento, di controllo e di
monitoraggio di programmi volti alla riabilitazione di
immobili ed attrezzature di livello locale e al miglioramento
della accessibilità e mobilità urbana, denominati "programmi
di riabilitazione urbana", nonché di programmi volti al
riordino delle reti di trasporto e di infrastrutture di
servizio per la mobilità".
La proposta di modifica dell'articolo 27 della legge n.
166 del 2002 parte dalla necessità di ricercare una
collaborazione e una sinergia tra le funzioni pubbliche e le
risorse private, in termini di assoluta trasparenza
amministrativa.
L'articolo 4 della proposta di legge sostituisce
integralmente l'articolo 27 della legge n. 166 del 2002.
In particolare, all'articolo 27 novellato:
il comma 1 individua gli obiettivi dei programmi di
riabilitazione urbana promossi dai comuni;
il comma 2 prevede che con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri vengano definiti gli interventi e le
modalità di valutazione, di finanziamento, di controllo e di
monitoraggio dei programmi di riabilitazione urbana;
il comma 3, al fine di incentivare i programmi di
riabilitazione urbana, individua le agevolazioni che possono
essere concesse;
il comma 4 prevede la contestuale presenza di enti
pubblici e di operatori privati nell'attuazione dei programmi
di riabilitazione urbana;
il comma 5 prevede la procedura di accordo di programma
qualora sia richiesta la partecipazione coordinata di più
soggetti pubblici e privati;
il comma 6 prevede l'approvazione in consiglio comunale
del programma di riabilitazione urbana;
il comma 7 prevede che per l'attuazione dei programmi di
riabilitazione urbana deve essere sottoscritta tra i soggetti
attuatori e il comune una convenzione che deve prevedere,
altresì, i reciproci diritti e obblighi dei diversi operatori
pubblici e privati coinvolti nel programma, nonché i tempi di
realizzazione degli interventi contemplati nel programma di
riabilitazione urbana;
il comma 8 prevede, al fine di finanziare le
agevolazioni di cui al comma 3, l'istituzione di un fondo
presso il Ministero dell'interno;
i commi 9 e 10 recano l'autorizzazione di spesa e la
copertura finanziaria del provvedimento.