XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3712
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Detrazioni fiscali finalizzate alla sicurezza e alla
riqualificazione del patrimonio edilizio).
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, dopo l'articolo 13-ter,
è inserito il seguente:
"Art. 13 - quater. (Detrazioni finalizzate alla
sicurezza e alla riqualificazione del patrimonio edilizio). 1.
Dal 1^ ottobre 2003, la detrazione fiscale spettante per
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, per un ammontare complessivo non
superiore a 75.000 euro, per una quota pari al 41 per cento
degli importi a carico del contribuente, da ripartire in
cinque o dieci quote annuali, si applica nei seguenti casi:
a) interventi finalizzati alla prevenzione
antisismica con particolare riguardo all'esecuzione di opere
per la messa in sicurezza statica;
b) interventi relativi all'adozione di misure
finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti
illeciti da parte di terzi;
c) interventi relativi all'esecuzione delle opere
edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della
legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, per
quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG,
di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e successive
modificazioni;
d) interventi per l'installazione degli impianti a
metano;
e) interventi relativi alla eliminazione delle
barriere architettoniche;
f) interventi volti alla bonifica dall'amianto;
g) interventi per l'adozione di misure finalizzate
al conseguimento di risparmi energetici anche al fine di
consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui alla
direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico
nell'edilizia;
h) interventi finalizzati al contenimento
dell'inquinamento acustico.
2. La detrazione compete, altresì, per le spese
sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria
atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio
edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi
necessari al rilascio della suddetta documentazione.
3. Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni
di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
4. Con il decreto di cui al comma 3, sono altresì
definite le modalità per l'applicazione delle agevolazioni di
cui al comma 1 anche agli immobili gestiti dagli istituti
autonomi per le case popolari o dai nuovi enti che ne hanno
assunto le funzioni".
2. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 13-quater
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1
del presente articolo, è emanato entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
(Proroga delle detrazioni fiscali
per le ristrutturazioni edilizie).
1. Per gli altri interventi di cui all'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ad
esclusione di quelli di cui all'articolo 13-quater del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo
1 della presente legge, si applica una detrazione fiscale pari
al 36 per cento delle spese, per un ammontare complessivo non
superiore a 75.000 euro, sostenute entro il 31 dicembre
2005.
2. All'articolo 9, comma 2, primo periodo, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole:
"31 dicembre 2003" e "30 giugno 2004" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2005" e "30
giugno 2006".
3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole:
"30 settembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2005".
Art. 3.
(Norme finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e
2, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2003 e a 150 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
(Incentivi per i programmi di riabilitazione
urbana).
1. L'articolo 27 della legge 1^ agosto 2002, n. 166, è
sostituito dal seguente:
"Art. 27. - (Programmi di riabilitazione urbana). - 1.
Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico edilizio e
ambientale mediante interventi rivolti alla demolizione e alla
ricostruzione di edifici e delle relative attrezzature e spazi
di servizio, al miglioramento della accessibilità e della
mobilità urbana, alla riqualificazione di porzioni urbane
caratterizzate da degrado fisico, economico e sociale, nel
rispetto della normativa vigente in materia di tutela storica,
paesaggistico-ambientale e dei beni culturali, i comuni
promuovono la predisposizione di programmi di riabilitazione
urbana.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definiti i criteri e le modalità di predisposizione, di
valutazione, di finanziamento, di controllo e di monitoraggio
dei programmi di cui al comma 1 del presente articolo. Lo
schema di decreto è trasmesso alle Camere per il parere delle
competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro un mese
dalla data di trasmissione. Il decreto di cui al presente
comma determina, altresì, le modalità, le condizioni, i limiti
e i criteri per la fruizione delle agevolazioni di cui al
comma 3.
3. Per incentivare la realizzazione dei programmi di
cui al comma 1, i soggetti interessati possono fruire delle
seguenti agevolazioni a valere sul fondo di cui al comma 8:
a) detrazione, in misura non inferiore al 23 per
cento delle spese sostenute, a valere sulle imposte sui
redditi, sino ad un importo massimo delle stesse di 250.000
euro;
b) applicazione delle imposte di registro
ipotecarie e catastali in misura fissa per gli atti di
trasferimento di beni oggetto dei programmi;
c) riduzione degli oneri di urbanizzazione, con
corrispondente incremento dei trasferimenti a favore dei
comuni interessati;
d) erogazione di contributi per l'accensione di
mutui a tasso agevolato.
4. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o
riuniti in consorzio o associati tra loro, possono presentare
al comune programmi di riabilitazione urbana sulla base dei
criteri e delle modalità stabiliti dal decreto di cui al comma
2. I soggetti privati possono presentare proposte di programmi
di riabilitazione urbana a condizione che abbiano la
disponibilità di aree o di immobili compresi nel relativo
ambito di intervento.
5. Qualora il programma di riabilitazione urbana, ai
sensi del comma 4, costituisca variante degli strumenti
urbanistici vigenti la cui approvazione è di competenza
regionale o provinciale, o richieda la partecipazione
coordinata di più soggetti pubblici e privati per la rilevanza
dell'intervento o per la molteplicità degli interessi
coinvolti, il sindaco promuove per la sua approvazione la
procedura di accordo di programma ai sensi dell'articolo 34
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, fatto salvo l'espletamento delle procedure di
pubblicazione e delle osservazioni, da concludere comunque
entro il termine di tre mesi dalla data della sua
convocazione.
6. Il programma di riabilitazione urbana è approvato
dal consiglio comunale con propria deliberazione, che deve
prendere in esame tutte le osservazioni pervenute motivando,
per ciascuna di esse, le determinazioni assunte.
7. Per l'attuazione dei programmi di riabilitazione
urbana è sottoscritta tra i soggetti attuatori e il comune una
convenzione i cui contenuti sono definiti in un apposito
allegato al decreto di cui al comma 2. La convenzione
definisce altresì i reciproci diritti e obblighi degli
operatori pubblici e privati, nonché i tempi di realizzazione
degli interventi contemplati nel programma di riabilitazione
urbana.
8. Al fine di contribuire alla realizzazione degli
interventi previsti nei programmi di riabilitazione urbana,
anche attraverso il finanziamento delle agevolazioni di cui al
comma 3, nello stato di previsione del Ministero dell'interno
è istituito un apposito fondo per la riabilitazione urbana.
9. Per la dotazione del fondo di cui al comma 8 è
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005. Il fondo è rifinanziato, per uno o più
degli anni compresi nel bilancio pluriennale ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
10. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno".
2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 2 dell'articolo 27 della legge 1^ agosto 2002, n.
166, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è
emanato entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge.