XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3712




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Detrazioni fiscali finalizzate alla sicurezza e alla
riqualificazione del patrimonio edilizio).

        1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo l'articolo 13-ter, è inserito il seguente:

        "Art. 13 - quater. (Detrazioni finalizzate alla sicurezza e alla riqualificazione del patrimonio edilizio). 1. Dal 1^ ottobre 2003, la detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per un ammontare complessivo non superiore a 75.000 euro, per una quota pari al 41 per cento degli importi a carico del contribuente, da ripartire in cinque o dieci quote annuali, si applica nei seguenti casi:

            a) interventi finalizzati alla prevenzione antisismica con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;

                b) interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

            c) interventi relativi all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e successive modificazioni;

            d) interventi per l'installazione degli impianti a metano;

            e) interventi relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche;
            f) interventi volti alla bonifica dall'amianto;

            g) interventi per l'adozione di misure finalizzate al conseguimento di risparmi energetici anche al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia;

                h) interventi finalizzati al contenimento dell'inquinamento acustico.

            2. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
            3. Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
        4. Con il decreto di cui al comma 3, sono altresì definite le modalità per l'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 anche agli immobili gestiti dagli istituti autonomi per le case popolari o dai nuovi enti che ne hanno assunto le funzioni".

        2. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 13-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 2.

(Proroga delle detrazioni fiscali
per le ristrutturazioni edilizie).

        1. Per gli altri interventi di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 13-quater del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applica una detrazione fiscale pari al 36 per cento delle spese, per un ammontare complessivo non superiore a 75.000 euro, sostenute entro il 31 dicembre 2005.
        2. All'articolo 9, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2003" e "30 giugno 2004" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2005" e "30 giugno 2006".
        3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "30 settembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".


Art. 3.

(Norme finanziarie).

        1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2003 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4.

(Incentivi per i programmi di riabilitazione
urbana).

        1. L'articolo 27 della legge 1^ agosto 2002, n. 166, è sostituito dal seguente:

        "Art. 27. - (Programmi di riabilitazione urbana). - 1. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico edilizio e ambientale mediante interventi rivolti alla demolizione e alla ricostruzione di edifici e delle relative attrezzature e spazi di servizio, al miglioramento della accessibilità e della mobilità urbana, alla riqualificazione di porzioni urbane caratterizzate da degrado fisico, economico e sociale, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali, i comuni promuovono la predisposizione di programmi di riabilitazione urbana.
            2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di predisposizione, di valutazione, di finanziamento, di controllo e di monitoraggio dei programmi di cui al comma 1 del presente articolo. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro un mese dalla data di trasmissione. Il decreto di cui al presente comma determina, altresì, le modalità, le condizioni, i limiti e i criteri per la fruizione delle agevolazioni di cui al comma 3.
            3. Per incentivare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, i soggetti interessati possono fruire delle seguenti agevolazioni a valere sul fondo di cui al comma 8:

            a) detrazione, in misura non inferiore al 23 per cento delle spese sostenute, a valere sulle imposte sui redditi, sino ad un importo massimo delle stesse di 250.000 euro;

            b) applicazione delle imposte di registro ipotecarie e catastali in misura fissa per gli atti di trasferimento di beni oggetto dei programmi;
            c) riduzione degli oneri di urbanizzazione, con corrispondente incremento dei trasferimenti a favore dei comuni interessati;

            d) erogazione di contributi per l'accensione di mutui a tasso agevolato.

            4. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati tra loro, possono presentare al comune programmi di riabilitazione urbana sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 2. I soggetti privati possono presentare proposte di programmi di riabilitazione urbana a condizione che abbiano la disponibilità di aree o di immobili compresi nel relativo ambito di intervento.
            5. Qualora il programma di riabilitazione urbana, ai sensi del comma 4, costituisca variante degli strumenti urbanistici vigenti la cui approvazione è di competenza regionale o provinciale, o richieda la partecipazione coordinata di più soggetti pubblici e privati per la rilevanza dell'intervento o per la molteplicità degli interessi coinvolti, il sindaco promuove per la sua approvazione la procedura di accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo l'espletamento delle procedure di pubblicazione e delle osservazioni, da concludere comunque entro il termine di tre mesi dalla data della sua convocazione.
            6. Il programma di riabilitazione urbana è approvato dal consiglio comunale con propria deliberazione, che deve prendere in esame tutte le osservazioni pervenute motivando, per ciascuna di esse, le determinazioni assunte.
            7. Per l'attuazione dei programmi di riabilitazione urbana è sottoscritta tra i soggetti attuatori e il comune una convenzione i cui contenuti sono definiti in un apposito allegato al decreto di cui al comma 2. La convenzione definisce altresì i reciproci diritti e obblighi degli operatori pubblici e privati, nonché i tempi di realizzazione degli interventi contemplati nel programma di riabilitazione urbana.
            8. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi previsti nei programmi di riabilitazione urbana, anche attraverso il finanziamento delle agevolazioni di cui al comma 3, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo per la riabilitazione urbana.
            9. Per la dotazione del fondo di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Il fondo è rifinanziato, per uno o più degli anni compresi nel bilancio pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
            10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno".

        2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 27 della legge 1^ agosto 2002, n. 166, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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