XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3710




        Onorevoli Colleghi! - Il diritto all'abitazione, come sancito da costante giurisprudenza costituzionale, rientra fra le situazioni giuridiche soggettive costituzionalmente garantite e viene annoverato fra i diritti inviolabili dell'uomo, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione.
        Pertanto, in base ad un consolidato orientamento del giudice costituzionale, si può affermare che l'abitazione costituisce per la sua fondamentale importanza nella vita dell'individuo un bene primario, il quale deve essere adeguatamente e concretamente tutelato dalla legge.
        Il godimento di questo bene essenziale della vita di ciascun individuo deve implicare l'assenza o la limitazione, se non in casi eccezionali, di ostacoli che possano impedirne il pieno e completo esercizio.
        Peraltro, il diritto all'abitazione, quale precipuo diritto di proprietà, nella sua dimensione economico-sociale è garantito dall'articolo 42 della Costituzione, che riconosce e tutela la proprietà privata al fine di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
        In considerazione di ciò, lo Stato, con numerosi interventi normativi, ha agevolato l'accesso all'acquisto della prima casa, in particolare per quei nuclei familiari che vivono in disagiate condizioni economico-sociali, in attuazione del principio costituzionale della funzione sociale della proprietà.
        Nonostante la promozione e l'attuazione di politiche abitative volte ad introdurre agevolazioni creditizie e fiscali in materia di acquisto della prima casa, nel 1992, con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è stata istituita una nuova imposta denominata imposta comunale sugli immobili (ICI), avente come presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, qualunque ne sia la destinazione.
        L'imposizione fiscale colpisce l'unità immobiliare ed ha come soggetto passivo il proprietario dell'immobile o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione.
        Il gettito è assegnato al comune che può manovrare l'aliquota fra il 4 e il 7 per mille. Inoltre, i comuni hanno facoltà di applicare un'aliquota inferiore al 4 per mille ai proprietari di immobili fatiscenti recuperati ad uso abitativo. Sono, peraltro, previste esenzioni, riduzioni e detrazioni e fra l'altro una detrazione fissa di un certo ammontare per l'abitazione principale; è data, infine, facoltà ai comuni di accrescere più del doppio la somma da detrarre per l'abitazione principale in presenza di situazioni particolari.
        In verità, le amministrazioni comunali hanno raramente esercitato tale facoltà, sicché si è determinata una doppia imposizione fiscale sulla casa che, oltre a presentare seri profili di costituzionalità, comporta un forte aggravio economico a carico del proprietario, peraltro non commisurato alla capacità contributiva dello stesso.
        Quindi, nonostante il citato decreto legislativo n. 504 del 1992 riconosca l'esigenza di prevedere un regime differenziato e mitigato per l'abitazione principale, ciò non ha determinato l'assoggettamento all'aliquota più bassa o consistenti e diffuse detrazioni a favore del proprietario della prima casa.
        Va pertanto alleggerito il carico fiscale gravante sull'abitazione principale, trasformando il regime differenziato, contemplato dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1992, in un'esenzione totale in ragione del diritto all'abitazione quale principio inviolabile della persona ed in ragione del preminente valore sociale assegnato alla prima casa.
        Va introdotta, ed è la finalità della presente proposta di legge, una totale esenzione dal pagamento dell'ICI per i contribuenti titolari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale.




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