XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3710
Onorevoli Colleghi! - Il diritto all'abitazione, come
sancito da costante giurisprudenza costituzionale, rientra fra
le situazioni giuridiche soggettive costituzionalmente
garantite e viene annoverato fra i diritti inviolabili
dell'uomo, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione.
Pertanto, in base ad un consolidato orientamento del
giudice costituzionale, si può affermare che l'abitazione
costituisce per la sua fondamentale importanza nella vita
dell'individuo un bene primario, il quale deve essere
adeguatamente e concretamente tutelato dalla legge.
Il godimento di questo bene essenziale della vita di
ciascun individuo deve implicare l'assenza o la limitazione,
se non in casi eccezionali, di ostacoli che possano impedirne
il pieno e completo esercizio.
Peraltro, il diritto all'abitazione, quale precipuo
diritto di proprietà, nella sua dimensione economico-sociale è
garantito dall'articolo 42 della Costituzione, che riconosce e
tutela la proprietà privata al fine di assicurarne la funzione
sociale e di renderla accessibile a tutti.
In considerazione di ciò, lo Stato, con numerosi
interventi normativi, ha agevolato l'accesso all'acquisto
della prima casa, in particolare per quei nuclei familiari che
vivono in disagiate condizioni economico-sociali, in
attuazione del principio costituzionale della funzione sociale
della proprietà.
Nonostante la promozione e l'attuazione di politiche
abitative volte ad introdurre agevolazioni creditizie e
fiscali in materia di acquisto della prima casa, nel 1992, con
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è stata
istituita una nuova imposta denominata imposta comunale sugli
immobili (ICI), avente come presupposto il possesso di
fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel
territorio dello Stato, qualunque ne sia la destinazione.
L'imposizione fiscale colpisce l'unità immobiliare ed ha
come soggetto passivo il proprietario dell'immobile o titolare
del diritto di usufrutto, uso o abitazione.
Il gettito è assegnato al comune che può manovrare
l'aliquota fra il 4 e il 7 per mille. Inoltre, i comuni hanno
facoltà di applicare un'aliquota inferiore al 4 per mille ai
proprietari di immobili fatiscenti recuperati ad uso
abitativo. Sono, peraltro, previste esenzioni, riduzioni e
detrazioni e fra l'altro una detrazione fissa di un certo
ammontare per l'abitazione principale; è data, infine, facoltà
ai comuni di accrescere più del doppio la somma da detrarre
per l'abitazione principale in presenza di situazioni
particolari.
In verità, le amministrazioni comunali hanno raramente
esercitato tale facoltà, sicché si è determinata una doppia
imposizione fiscale sulla casa che, oltre a presentare seri
profili di costituzionalità, comporta un forte aggravio
economico a carico del proprietario, peraltro non commisurato
alla capacità contributiva dello stesso.
Quindi, nonostante il citato decreto legislativo n. 504
del 1992 riconosca l'esigenza di prevedere un regime
differenziato e mitigato per l'abitazione principale, ciò non
ha determinato l'assoggettamento all'aliquota più bassa o
consistenti e diffuse detrazioni a favore del proprietario
della prima casa.
Va pertanto alleggerito il carico fiscale gravante
sull'abitazione principale, trasformando il regime
differenziato, contemplato dall'articolo 8 del medesimo
decreto legislativo n. 504 del 1992, in un'esenzione totale in
ragione del diritto all'abitazione quale principio inviolabile
della persona ed in ragione del preminente valore sociale
assegnato alla prima casa.
Va introdotta, ed è la finalità della presente proposta di
legge, una totale esenzione dal pagamento dell'ICI per i
contribuenti titolari di unità immobiliari adibite ad
abitazione principale.