XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3710
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dopo la
lettera i) è aggiunta la seguente:
"i-bis) le unità immobiliari direttamente adibite
ad abitazione principale del soggetto passivo limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione. Per "abitazione principale" si intende quella
nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di
proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari
dimorano abitualmente. La disposizione si applica anche per le
unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari".
2. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, è abrogato.