XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3709
Onorevoli Deputati! - Le prime venti giornate del
campionato italiano di calcio hanno fatto registrare una
significativa recrudescenza degli episodi di violenza rispetto
all'analogo periodo della scorsa stagione calcistica,
nonostante un maggiore impiego di risorse ed un'accresciuta
azione repressiva svolta dalle Forze dell'ordine.
Infatti, nonostante un incremento delle persone arrestate
e di quelle denunciate, il numero delle partite caratterizzate
da incidenti è quasi raddoppiato, rispetto a quelle del
campionato precedente, mentre il numero dei feriti è salito a
776, a fronte dei 139 del campionato precedente.
L'incremento degli episodi di violenza può essere
ricondotto, principalmente, ai seguenti aspetti:
carenze strutturali di alcuni impianti sportivi: solo il
43 per cento risulta pienamente agibile;
accresciuta e ingiustificabile conflittualità nel mondo
dello sport;
ostilità crescente delle tifoserie verso le Forze
dell'ordine (tra le quali si registrano 562 feriti sui 776
totali);
minore efficacia dell'intervento di contrasto a seguito
dell'avvenuta eliminazione dello strumento "dell'arresto
differito", che consentiva di intervenire nei confronti degli
episodi di violenza in un momento immediatamente successivo
alla commissione del fatto, così evitando interventi destinati
ad alimentare ulteriori tensioni.
L'analisi dei dati relativi all'attività svolta dalle
Forze di polizia ed i risultati conseguiti durante il periodo
di vigenza del cosiddetto "arresto differito", previsto dal
decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2001, n. 377, dimostrano
in modo non equivoco l'effetto deterrente di tale istituto,
che - rispetto al campionato precedente - ha fatto registrare
l'incremento del 213 per cento del numero di arresti e denunce
(che si abbatte al 4 per cento nel campionato in corso) ed un
contestuale decremento del 27 per cento del numero degli
episodi di violenza (+92 per cento nel campionato in corso) e
la diminuzione del 62 per cento dei feriti tra le Forze
dell'ordine (+480 per cento nel campionato in corso) e del 3
per cento dei feriti civili (+29 per cento nel campionato in
corso).
E' utile, infine, ricordare che su 818 persone denunciate
e in stato di libertà, ben il 66 per cento è stato individuato
in base alle riprese televisive come autore di reati per i
quali sarebbe previsto l'arresto in flagranza che, per
condizioni ambientali, non si è potuto effettuare. Dette
persone, nelle more del procedimento, sono state libere di
accedere agli stadi con possibilità di reiterare la condotta
delittuosa.
Considerato che la maggiore azione repressiva svolta
nell'ultimo anno dalle Forze di polizia non si è dimostrata da
sola sufficiente a contrastare efficacemente i fenomeni della
violenza nello sport, si è reputato opportuno intervenire con
l'unito progetto di revisione normativa, volto a rendere più
efficace gli strumenti di prevenzione.
L'incremento allarmante e preoccupante degli episodi di
violenza negli stadi, oltre a comportare un sempre maggiore
aumento degli oneri finanziari - che si calcola in oltre 32
milioni di euro per le prime venti giornate di campionato -
induce a ritenere che le norme vigenti siano allo scopo
insufficienti o, quanto meno, poco efficaci. Si rende
necessario, quindi, prevedere misure dirette a rendere più
efficace la prevenzione e la repressione della violenza negli
stadi affinché lo Stato possa garantire sicurezza e incolumità
fisica a chi si reca allo stadio.
Con il provvedimento si introduce la previsione
dell'arresto entro i limiti delle 36 ore successive al fatto,
per gravi tipologie di reati di violenza in occasione di
competizioni sportive e per le violazioni ai divieti e alle
prescrizioni del questore, qualora la polizia giudiziaria non
possa eseguire immediatamente l'arresto, ma abbia acquisito
elementi nell'immediatezza del fatto.
Tale strumento rappresenta una garanzia nei confronti del
cittadino. Infatti, si deve tener conto dell'estrema
complessità del contesto ambientale nel quale è chiamata ad
operare la polizia giudiziaria e considerare che i reati che
vengono commessi in occasione di manifestazioni sportive nella
stragrande maggioranza dei casi si verificano in aree ad
elevata concentrazione di persone, dove l'interesse primario è
indubbiamente la tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica. In tale situazione ambientale l'intervento delle
Forze dell'ordine, finalizzato ad assicurare alla giustizia
l'autore di un reato, assume una connotazione diversa dalla
mera operazione di polizia giudiziaria, in quanto
potenzialmente idoneo a provocare reazioni che potrebbero
coinvolgere - anche con conseguenze gravi - persone estranee
ai fatti violenti, presenti solo per assistere all'evento
sportivo.
Ne consegue che poter disporre di uno strumento giuridico
che consenta di procedere all'arresto dei responsabili dei
fatti criminosi in un momento successivo al fatto, riduce il
rischio di coinvolgimento indotto di persone estranee e
consente alla polizia giudiziaria di raccogliere più precisi
elementi di colpevolezza riferiti ad individui ben
identificati evitando, quindi, che nella concitazione del
momento siano adottati provvedimenti di natura penale, anche
restrittivi, nei confronti di persone solo apparentemente
coinvolte nelle violenze.
La possibilità di considerare l'autore della condotta in
flagranza anche in ore successive rappresenta un deterrente
connesso alla prospettiva di poter essere comunque associati
alle carceri in un momento non coincidente alla commissione
del reato, pur essendo riusciti a non farsi individuare
nell'immediatezza del fatto. Per altro verso, gli elementi dai
quali risulta con evidenza l'autore della condotta effettuata
al momento del fatto rappresenta, in ogni caso, una garanzia
per il timore di accuse infondate o esagerate.
Il comma 1-quater dell'articolo 8 della legge 13
dicembre 1989, n. 401, viene introdotto per coordinare la
disposizione contenuta nel provvedimento con le altre norme
relative all'arresto.
In base alla legislazione vigente, infatti, non tutti i
reati per i quali - in base al decreto-legge - è consentito
l'arresto presentano limiti edittali di pena sufficienti per
l'applicazione delle misure coercitive (reclusione o arresti
domiciliari); si potrebbe quindi verificare l'ipotesi che a
seguito dell'arresto il giudice procedente sia tenuto a
rimettere in libertà tout court il soggetto arrestato,
nell'impossibilità di applicare le misure coercitive
stesse.
Si è quindi introdotta la possibilità giuridica di
applicare tali misure coercitive, svincolando l'applicazione
stessa dai limiti previsti dall'articolo 274, comma 1, lettera
c) "... Se il pericolo riguarda la commissione di
delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le
misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se
trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni" e
dall'articolo 280 ("Condizioni di applicabilità delle misure
coercitive") del codice di procedura penale.
Per esigenze sistematiche, è consequenziale la
soppressione del secondo e del terzo periodo del comma 6
dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989, prevista dal
comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge.
L'attuazione delle disposizioni previste dal presente
provvedimento consentirà, da un lato, un risparmio di risorse
economiche, dall'altro, un minore impiego di agenti di
polizia, per la vigilanza in occasione di manifestazioni
sportive, i quali potrebbero essere impiegati per altri
compiti di interesse pubblico.
Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15
maggio 1997, n. 127)
TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE
O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE
Legge 13 dicembre 1989, n. 401.
Art. 8. (Effetti dell'arresto in flagranza durante o
in occasione di manifestazioni sportive)
(omissis).
1-bis. Nel caso di reati commessi con violenza alle
persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni
sportive, nell'ipotesi in cui già non si applichino gli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, e per
quelli di cui all'articolo 6-bis, comma 1, della
presente legge, si applicano gli articoli 381 e 384 del codice
di procedura penale.
1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis si
applicano anche per il contravventore al divieto di cui
all'articolo 6, comma 1.
Art. 6. (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono
manifestazioni sportive)
(omissis).
6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e
2 è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la
multa fino a lire tre milioni. Nei confronti delle persone che
contravvengono al divieto di cui al comma 1 è consentito
l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida
dell'arresto, il giudice, se ne ricorrono i presupposti,
dispone l'applicazione delle misure coercitive previste dagli
articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di
fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del medesimo
codice.
(omissis).