XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3709




        Onorevoli Deputati! - Le prime venti giornate del campionato italiano di calcio hanno fatto registrare una significativa recrudescenza degli episodi di violenza rispetto all'analogo periodo della scorsa stagione calcistica, nonostante un maggiore impiego di risorse ed un'accresciuta azione repressiva svolta dalle Forze dell'ordine.
        Infatti, nonostante un incremento delle persone arrestate e di quelle denunciate, il numero delle partite caratterizzate da incidenti è quasi raddoppiato, rispetto a quelle del campionato precedente, mentre il numero dei feriti è salito a 776, a fronte dei 139 del campionato precedente.
        L'incremento degli episodi di violenza può essere ricondotto, principalmente, ai seguenti aspetti:

            carenze strutturali di alcuni impianti sportivi: solo il 43 per cento risulta pienamente agibile;

            accresciuta e ingiustificabile conflittualità nel mondo dello sport;
            ostilità crescente delle tifoserie verso le Forze dell'ordine (tra le quali si registrano 562 feriti sui 776 totali);

            minore efficacia dell'intervento di contrasto a seguito dell'avvenuta eliminazione dello strumento "dell'arresto differito", che consentiva di intervenire nei confronti degli episodi di violenza in un momento immediatamente successivo alla commissione del fatto, così evitando interventi destinati ad alimentare ulteriori tensioni.

        L'analisi dei dati relativi all'attività svolta dalle Forze di polizia ed i risultati conseguiti durante il periodo di vigenza del cosiddetto "arresto differito", previsto dal decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2001, n. 377, dimostrano in modo non equivoco l'effetto deterrente di tale istituto, che - rispetto al campionato precedente - ha fatto registrare l'incremento del 213 per cento del numero di arresti e denunce (che si abbatte al 4 per cento nel campionato in corso) ed un contestuale decremento del 27 per cento del numero degli episodi di violenza (+92 per cento nel campionato in corso) e la diminuzione del 62 per cento dei feriti tra le Forze dell'ordine (+480 per cento nel campionato in corso) e del 3 per cento dei feriti civili (+29 per cento nel campionato in corso).
        E' utile, infine, ricordare che su 818 persone denunciate e in stato di libertà, ben il 66 per cento è stato individuato in base alle riprese televisive come autore di reati per i quali sarebbe previsto l'arresto in flagranza che, per condizioni ambientali, non si è potuto effettuare. Dette persone, nelle more del procedimento, sono state libere di accedere agli stadi con possibilità di reiterare la condotta delittuosa.
        Considerato che la maggiore azione repressiva svolta nell'ultimo anno dalle Forze di polizia non si è dimostrata da sola sufficiente a contrastare efficacemente i fenomeni della violenza nello sport, si è reputato opportuno intervenire con l'unito progetto di revisione normativa, volto a rendere più efficace gli strumenti di prevenzione.
        L'incremento allarmante e preoccupante degli episodi di violenza negli stadi, oltre a comportare un sempre maggiore aumento degli oneri finanziari - che si calcola in oltre 32 milioni di euro per le prime venti giornate di campionato - induce a ritenere che le norme vigenti siano allo scopo insufficienti o, quanto meno, poco efficaci. Si rende necessario, quindi, prevedere misure dirette a rendere più efficace la prevenzione e la repressione della violenza negli stadi affinché lo Stato possa garantire sicurezza e incolumità fisica a chi si reca allo stadio.
        Con il provvedimento si introduce la previsione dell'arresto entro i limiti delle 36 ore successive al fatto, per gravi tipologie di reati di violenza in occasione di competizioni sportive e per le violazioni ai divieti e alle prescrizioni del questore, qualora la polizia giudiziaria non possa eseguire immediatamente l'arresto, ma abbia acquisito elementi nell'immediatezza del fatto.
        Tale strumento rappresenta una garanzia nei confronti del cittadino. Infatti, si deve tener conto dell'estrema complessità del contesto ambientale nel quale è chiamata ad operare la polizia giudiziaria e considerare che i reati che vengono commessi in occasione di manifestazioni sportive nella stragrande maggioranza dei casi si verificano in aree ad elevata concentrazione di persone, dove l'interesse primario è indubbiamente la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. In tale situazione ambientale l'intervento delle Forze dell'ordine, finalizzato ad assicurare alla giustizia l'autore di un reato, assume una connotazione diversa dalla mera operazione di polizia giudiziaria, in quanto potenzialmente idoneo a provocare reazioni che potrebbero coinvolgere - anche con conseguenze gravi - persone estranee ai fatti violenti, presenti solo per assistere all'evento sportivo.
        Ne consegue che poter disporre di uno strumento giuridico che consenta di procedere all'arresto dei responsabili dei fatti criminosi in un momento successivo al fatto, riduce il rischio di coinvolgimento indotto di persone estranee e consente alla polizia giudiziaria di raccogliere più precisi elementi di colpevolezza riferiti ad individui ben identificati evitando, quindi, che nella concitazione del momento siano adottati provvedimenti di natura penale, anche restrittivi, nei confronti di persone solo apparentemente coinvolte nelle violenze.
        La possibilità di considerare l'autore della condotta in flagranza anche in ore successive rappresenta un deterrente connesso alla prospettiva di poter essere comunque associati alle carceri in un momento non coincidente alla commissione del reato, pur essendo riusciti a non farsi individuare nell'immediatezza del fatto. Per altro verso, gli elementi dai quali risulta con evidenza l'autore della condotta effettuata al momento del fatto rappresenta, in ogni caso, una garanzia per il timore di accuse infondate o esagerate.
        Il comma 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, viene introdotto per coordinare la disposizione contenuta nel provvedimento con le altre norme relative all'arresto.
        In base alla legislazione vigente, infatti, non tutti i reati per i quali - in base al decreto-legge - è consentito l'arresto presentano limiti edittali di pena sufficienti per l'applicazione delle misure coercitive (reclusione o arresti domiciliari); si potrebbe quindi verificare l'ipotesi che a seguito dell'arresto il giudice procedente sia tenuto a rimettere in libertà tout court il soggetto arrestato, nell'impossibilità di applicare le misure coercitive stesse.
        Si è quindi introdotta la possibilità giuridica di applicare tali misure coercitive, svincolando l'applicazione stessa dai limiti previsti dall'articolo 274, comma 1, lettera c) "... Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni" e dall'articolo 280 ("Condizioni di applicabilità delle misure coercitive") del codice di procedura penale.
        Per esigenze sistematiche, è consequenziale la soppressione del secondo e del terzo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989, prevista dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge.
        L'attuazione delle disposizioni previste dal presente provvedimento consentirà, da un lato, un risparmio di risorse economiche, dall'altro, un minore impiego di agenti di polizia, per la vigilanza in occasione di manifestazioni sportive, i quali potrebbero essere impiegati per altri compiti di interesse pubblico.



Allegato

(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15
maggio 1997, n. 127)


TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE
O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE


              Legge 13 dicembre 1989, n. 401.

          Art. 8. (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive)

(omissis).

          1-bis. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, nell'ipotesi in cui già non si applichino gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, e per quelli di cui all'articolo 6-bis, comma 1, della presente legge, si applicano gli articoli 381 e 384 del codice di procedura penale.
          1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche per il contravventore al divieto di cui all'articolo 6, comma 1.


          Art. 6. (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive)

(omissis).

        6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive previste dagli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del medesimo codice.

(omissis).




Frontespizio Testo articoli Testo del decreto legge