XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3709
Decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2003.
Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di
violenza
in occasione di competizioni sportive.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive
modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
contrastare la recrudescenza di episodi di violenza in
occasione di manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee
a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente
pericolosi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 febbraio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto
con il Ministro dell'interno e con il Ministro della
giustizia;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e
successive modificazioni, i commi 1-bis, 1-ter e
1-quater sono sostituiti dai seguenti:
"1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con
violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di
manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o
facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel
caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e
all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis quando
non è possibile procedere immediatamente all'arresto per
ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera
comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del
codice di procedura penale colui il quale, sulla base di
documentazione video fotografica o di altri elementi dai quali
emerge con evidenza il fatto, ne risulta autore, sempre che
l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua
identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal
fatto.
1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno
dei reati indicati dal comma 1-bis, l'applicazione delle
misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di
pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e
280 del codice di procedura penale".
2. Sono soppressi il secondo ed il terzo periodo del
comma 6 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401,
e successive modificazioni.
Articolo. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 febbraio 2003.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali.
Pisanu, Ministro dell'interno.
Castelli, Ministro della giustizia.
Visto, il Guardasigilli:Castelli.