XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3707
Onorevoli Colleghi! - Ad oltre un anno dall'entrata in
vigore delle nuove norme costituzionali riguardanti il titolo
V della parte seconda della Costituzione si può già tracciare
un primo bilancio. E lo si può fare tenendo conto dei numerosi
dibattiti scientifici e politici e delle posizioni ivi emerse
- ricordo in particolare l'indagine conoscitiva promossa dalla
Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica
- nonché di una crescente giurisprudenza costituzionale,
sempre più investita di questioni concernenti
l'interpretazione delle nuove norme costituzionali, ed anche
di una legislazione, nazionale e regionale, contrassegnata
ancora da una assai scarsa chiarezza sul versante delle
competenze e quindi, conseguentemente, da una ripetuta
conflittualità sulla natura del potere legislativo diviso tra
il centro e la periferia. Emerge, nel complesso, un gioco di
luci e di ombre che caratterizza il nuovo testo costituzionale
che, lo ricordo, è stato frutto di una decisione parlamentare
frettolosa e pasticciata (nella sostanza e nel metodo), voluta
dalla maggioranza della scorsa legislatura. Si tratta, ora, di
correggere, con un nuovo intervento di legislazione
costituzionale, gli aspetti maggiormente negativi e forieri di
difficoltà interpretative, che generano ulteriori forme di
conflitto. Non è pensabile una riscrittura completa del titolo
V della parte seconda della Costituzione. La Costituzione non
deve essere mai considerata alla stregua di un semplice foglio
di carta da cancellare, strappare e buttare. Pertanto,
l'impianto complessivo determinato dal nuovo titolo V deve
rimanere; deve, semmai, essere integrato, modificato, ovvero
aggiustato, sulla base di tutti quei rilievi, osservazioni e
indicazioni che sono emersi nel corso di questo anno di
applicazione, come riferivo all'inizio di questa relazione.
Il contributo mio, e del Partito repubblicano italiano che
rappresento quale forza politica interna all'attuale
maggioranza di governo, intende rafforzare la spinta
regionalista dell'impianto costituzionale - nel segno di una
lunga e robusta tradizione regionalista del Partito -
calibrando al meglio alcune innovazioni, che potrebbero
garantire una maggiore stabilità all'assetto istituzionale
nazionale e regionale.
In particolare, richiamo l'attenzione su due aspetti che
caratterizzano questa proposta di legge costituzionale di
modifica del titolo V della parte seconda della
Costituzione:
a) la reintroduzione del principio di "interesse
nazionale";
b) l'abolizione della competenza concorrente
Stato-Regioni.
Per quanto riguarda la prima proposta (la
ri-costituzionalizzazione dell'interesse nazionale), c'è da
dire che, come da più parti sostenuto in dottrina (e in
diverse audizioni tenute al Senato della Repubblica), questo
principio parrebbe essere rimasto in Costituzione, in forma
implicita e ricavabile quale espressione dell'unità della
Repubblica. Ci sarebbe in quanto limite che appartiene alla
categoria dei limiti "impliciti", e che troverebbe poi un
aggancio testuale in Costituzione per il tramite dell'articolo
5 che afferma l'unità e l'indivisibilità della Repubblica.
Certo, è una tesi; sicuramente valida ma che deve essere
dedotta da una certa lettura interpretativa della
Costituzione, che potrebbe non essere quella prevalente,
specialmente in determinati periodi storici e contesti
politici. E' una tesi, almeno così a me pare, che si sforza di
ricavare il principio dell'interesse nazionale attraverso un
ragionamento ermeneutico costituzionale al fine di "tappare il
buco" che si è venuto a determinare con la soppressione dello
stesso principio. La cancellazione del riferimento
all'interesse nazionale, quale limite agli eccessi della
legislazione regionale, costringe l'interprete a farlo
rivivere attraverso un ragionare che viene poi ad essere
rimesso soltanto ed esclusivamente alla capacità argomentativa
della Corte costituzionale, unico organo che potrebbe far
valere il principio in via induttiva. Anche al fine di
sciogliere questi dubbi interpretativi, e senza dover
attendere che sia la Corte a riscrivere il principio
dell'interesse nazionale per via giurisprudenziale, qui si
propone di costituzionalizzarlo nuovamente, in quanto
principio fondamentale che in una Costituzione
liberal-democratica non può non esserci. E non mi si venga a
dire che è un principio antifederalista. Ricordo che esso
altro non è che la clausola di supremazia (supremacy
clause) presente negli Stati federali, come per esempio gli
Stati Uniti d'America. Proprio lì, nella patria del
federalismo, l'intervento dello Stato in nome dell'interesse
nazionale, inteso come supremacy clause, sposta la linea
delle competenze, consentendo l'intervento dello Stato in
qualsiasi materia. E', allora, una clausola di salvaguardia
contro i rischi del secessionismo; ma è, altresì, una clausola
di salvaguardia per gli stessi Stati federali, che possono
meglio organizzare la loro politica legislativa territoriale
ben protetti da un "ombrello" che li tutela sul piano
dell'unitarietà nazionale.
Il secondo aspetto che caratterizza questa proposta di
legge di modifica costituzionale è quello dell'abolizione
della competenza concorrente, che è, peraltro, consequenziale
alla reintroduzione dell'interesse nazionale. Sul punto, vado
più sinteticamente. La previsione dell'attuale articolo 117
della Costituzione di prevedere un terreno "neutro" di
legislazione, concorrente fra Stato e regioni, è fonte di
accentuazione di ripetute forme di conflittualità, che si
riverberano sulla Corte costituzionale chiamata continuamente
a dirimerle. Predeterminare zone di conflitto costituzionale
non mi sembra una buona cosa. Peraltro, oltre ai rischi di
continui conflitti di competenza ci sono quelli dovuti alla
scarsa chiarezza del testo costituzionale, che dice e non
dice. Allora, sul punto, è meglio essere chiari. E quindi:
dire bene ed in maniera precisa quali sono le materie di
competenza legislativa statale in modo tale che si sappia
quali saranno, residualmente, le materie di competenza
regionale. Ecco perché la presente proposta di legge
costituzionale si preoccupa di riscrivere l'articolo 117 della
Costituzione nella parte in cui elenca le materie di
competenza legislativa statale, individuando quelle materie,
che sono oggi inserite nella legislazione concorrente e che
invece si ritiene opportuno che vengano ad essere riservate
allo Stato (e, di conseguenza, quelle che saranno riservate
alle regioni).
Passando all'illustrazione dei singoli articoli desidero
osservare che con l'articolo 1 si abroga il terzo comma
dell'articolo 116 della Costituzione, in quanto, in seguito
all'abolizione della legislazione concorrente, la previsione
in esso contenuta non ha più significato.
L'articolo 2 riscrive l'articolo 117 della Costituzione
abolendo la legislazione concorrente che, come prima
ricordato, rappresenta un'occasione di aumento dei conflitti
di competenza tra Stato e regioni. Conseguentemente è ampliato
l'elenco delle materie di competenza esclusiva della
legislazione statale, includendovi la ricerca scientifica e
tecnologica; le reti di trasporto, di navigazione e di
comunicazione di interesse nazionale e le relative opere; la
produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia; la
protezione civile; il commercio con l'estero; l'ordinamento
delle professioni e l'ordinamento sportivo.
La potestà legislativa residuale riconosciuta alle regioni
dovrà esercitarsi in armonia con i princìpi generali
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto
dell'interesse nazionale.
Si accolgono in tal modo quelle riserve che erano state da
più parti avanzate, anche nel corso dell'indagine conoscitiva
del Senato della Repubblica sugli effetti della riforma del
titolo V della parte seconda della Costituzione, in merito
alla mancanza di ogni riferimento nel testo attuale
all'interesse nazionale.
Con la disposizione proposta si affida, inoltre, alla
legge statale il compito di dettare i princìpi generali per
coordinare e armonizzare sia le legislazioni regionali, sia
queste con la legislazione statale.
L'articolo 3 riscrive l'articolo 120 della Costituzione
prevedendo che lo Stato si sostituisca alle regioni
nell'esercizio delle competenze legislative e agli organi
delle regioni e degli altri enti locali nell'esercizio delle
funzioni amministrative in caso di mancato rispetto di norme e
trattati internazionali o comunitari, in caso di grave
pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero
quando lo richiedano la tutela dell'unità e dell'interesse
nazionale o la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili, sociali e sanitari.
L'articolo 4, infine, abroga la norma relativa al visto
del commissario del Governo che costituisce un residuo della
vecchia disciplina, che la disordinata riforma del titolo V
del 2001 manteneva ancora, ma che non ha più ragion d'essere
essendo stati soppressi la figura del commissario del Governo
e l'istituto dell'apposizione del visto.