XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3707




        Onorevoli Colleghi! - Ad oltre un anno dall'entrata in vigore delle nuove norme costituzionali riguardanti il titolo V della parte seconda della Costituzione si può già tracciare un primo bilancio. E lo si può fare tenendo conto dei numerosi dibattiti scientifici e politici e delle posizioni ivi emerse - ricordo in particolare l'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica - nonché di una crescente giurisprudenza costituzionale, sempre più investita di questioni concernenti l'interpretazione delle nuove norme costituzionali, ed anche di una legislazione, nazionale e regionale, contrassegnata ancora da una assai scarsa chiarezza sul versante delle competenze e quindi, conseguentemente, da una ripetuta conflittualità sulla natura del potere legislativo diviso tra il centro e la periferia. Emerge, nel complesso, un gioco di luci e di ombre che caratterizza il nuovo testo costituzionale che, lo ricordo, è stato frutto di una decisione parlamentare frettolosa e pasticciata (nella sostanza e nel metodo), voluta dalla maggioranza della scorsa legislatura. Si tratta, ora, di correggere, con un nuovo intervento di legislazione costituzionale, gli aspetti maggiormente negativi e forieri di difficoltà interpretative, che generano ulteriori forme di conflitto. Non è pensabile una riscrittura completa del titolo V della parte seconda della Costituzione. La Costituzione non deve essere mai considerata alla stregua di un semplice foglio di carta da cancellare, strappare e buttare. Pertanto, l'impianto complessivo determinato dal nuovo titolo V deve rimanere; deve, semmai, essere integrato, modificato, ovvero aggiustato, sulla base di tutti quei rilievi, osservazioni e indicazioni che sono emersi nel corso di questo anno di applicazione, come riferivo all'inizio di questa relazione.
        Il contributo mio, e del Partito repubblicano italiano che rappresento quale forza politica interna all'attuale maggioranza di governo, intende rafforzare la spinta regionalista dell'impianto costituzionale - nel segno di una lunga e robusta tradizione regionalista del Partito - calibrando al meglio alcune innovazioni, che potrebbero garantire una maggiore stabilità all'assetto istituzionale nazionale e regionale.
        In particolare, richiamo l'attenzione su due aspetti che caratterizzano questa proposta di legge costituzionale di modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione:

            a) la reintroduzione del principio di "interesse nazionale";

            b) l'abolizione della competenza concorrente Stato-Regioni.

        Per quanto riguarda la prima proposta (la ri-costituzionalizzazione dell'interesse nazionale), c'è da dire che, come da più parti sostenuto in dottrina (e in diverse audizioni tenute al Senato della Repubblica), questo principio parrebbe essere rimasto in Costituzione, in forma implicita e ricavabile quale espressione dell'unità della Repubblica. Ci sarebbe in quanto limite che appartiene alla categoria dei limiti "impliciti", e che troverebbe poi un aggancio testuale in Costituzione per il tramite dell'articolo 5 che afferma l'unità e l'indivisibilità della Repubblica. Certo, è una tesi; sicuramente valida ma che deve essere dedotta da una certa lettura interpretativa della Costituzione, che potrebbe non essere quella prevalente, specialmente in determinati periodi storici e contesti politici. E' una tesi, almeno così a me pare, che si sforza di ricavare il principio dell'interesse nazionale attraverso un ragionamento ermeneutico costituzionale al fine di "tappare il buco" che si è venuto a determinare con la soppressione dello stesso principio. La cancellazione del riferimento all'interesse nazionale, quale limite agli eccessi della legislazione regionale, costringe l'interprete a farlo rivivere attraverso un ragionare che viene poi ad essere rimesso soltanto ed esclusivamente alla capacità argomentativa della Corte costituzionale, unico organo che potrebbe far valere il principio in via induttiva. Anche al fine di sciogliere questi dubbi interpretativi, e senza dover attendere che sia la Corte a riscrivere il principio dell'interesse nazionale per via giurisprudenziale, qui si propone di costituzionalizzarlo nuovamente, in quanto principio fondamentale che in una Costituzione liberal-democratica non può non esserci. E non mi si venga a dire che è un principio antifederalista. Ricordo che esso altro non è che la clausola di supremazia (supremacy clause) presente negli Stati federali, come per esempio gli Stati Uniti d'America. Proprio lì, nella patria del federalismo, l'intervento dello Stato in nome dell'interesse nazionale, inteso come supremacy clause, sposta la linea delle competenze, consentendo l'intervento dello Stato in qualsiasi materia. E', allora, una clausola di salvaguardia contro i rischi del secessionismo; ma è, altresì, una clausola di salvaguardia per gli stessi Stati federali, che possono meglio organizzare la loro politica legislativa territoriale ben protetti da un "ombrello" che li tutela sul piano dell'unitarietà nazionale.
        Il secondo aspetto che caratterizza questa proposta di legge di modifica costituzionale è quello dell'abolizione della competenza concorrente, che è, peraltro, consequenziale alla reintroduzione dell'interesse nazionale. Sul punto, vado più sinteticamente. La previsione dell'attuale articolo 117 della Costituzione di prevedere un terreno "neutro" di legislazione, concorrente fra Stato e regioni, è fonte di accentuazione di ripetute forme di conflittualità, che si riverberano sulla Corte costituzionale chiamata continuamente a dirimerle. Predeterminare zone di conflitto costituzionale non mi sembra una buona cosa. Peraltro, oltre ai rischi di continui conflitti di competenza ci sono quelli dovuti alla scarsa chiarezza del testo costituzionale, che dice e non dice. Allora, sul punto, è meglio essere chiari. E quindi: dire bene ed in maniera precisa quali sono le materie di competenza legislativa statale in modo tale che si sappia quali saranno, residualmente, le materie di competenza regionale. Ecco perché la presente proposta di legge costituzionale si preoccupa di riscrivere l'articolo 117 della Costituzione nella parte in cui elenca le materie di competenza legislativa statale, individuando quelle materie, che sono oggi inserite nella legislazione concorrente e che invece si ritiene opportuno che vengano ad essere riservate allo Stato (e, di conseguenza, quelle che saranno riservate alle regioni).
        Passando all'illustrazione dei singoli articoli desidero osservare che con l'articolo 1 si abroga il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, in quanto, in seguito all'abolizione della legislazione concorrente, la previsione in esso contenuta non ha più significato.
        L'articolo 2 riscrive l'articolo 117 della Costituzione abolendo la legislazione concorrente che, come prima ricordato, rappresenta un'occasione di aumento dei conflitti di competenza tra Stato e regioni. Conseguentemente è ampliato l'elenco delle materie di competenza esclusiva della legislazione statale, includendovi la ricerca scientifica e tecnologica; le reti di trasporto, di navigazione e di comunicazione di interesse nazionale e le relative opere; la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia; la protezione civile; il commercio con l'estero; l'ordinamento delle professioni e l'ordinamento sportivo.
        La potestà legislativa residuale riconosciuta alle regioni dovrà esercitarsi in armonia con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto dell'interesse nazionale.
        Si accolgono in tal modo quelle riserve che erano state da più parti avanzate, anche nel corso dell'indagine conoscitiva del Senato della Repubblica sugli effetti della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, in merito alla mancanza di ogni riferimento nel testo attuale all'interesse nazionale.
        Con la disposizione proposta si affida, inoltre, alla legge statale il compito di dettare i princìpi generali per coordinare e armonizzare sia le legislazioni regionali, sia queste con la legislazione statale.
        L'articolo 3 riscrive l'articolo 120 della Costituzione prevedendo che lo Stato si sostituisca alle regioni nell'esercizio delle competenze legislative e agli organi delle regioni e degli altri enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative in caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o comunitari, in caso di grave pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedano la tutela dell'unità e dell'interesse nazionale o la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, sociali e sanitari.
        L'articolo 4, infine, abroga la norma relativa al visto del commissario del Governo che costituisce un residuo della vecchia disciplina, che la disordinata riforma del titolo V del 2001 manteneva ancora, ma che non ha più ragion d'essere essendo stati soppressi la figura del commissario del Governo e l'istituto dell'apposizione del visto.




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