XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3707
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione è
abrogato.
Art. 2.
1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 117 - La potestà legislativa è esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali, secondo quanto stabilito
dall'articolo 10, primo comma, e dall'articolo 11, secondo e
terzo periodo.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di
asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza interna e
internazionale, ad esclusione della polizia locale con compiti
amministrativi e di prevenzione;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili, sociali e sanitari,
che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; brevetti e
opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei
beni culturali;
t) ricerca scientifica e tecnologica;
u) reti di trasporto, di navigazione e di
comunicazione di interesse nazionale e relative opere;
v) produzione, trasporto e distribuzione
dell'energia;
z) protezione civile;
aa) commercio con l'estero;
bb) ordinamento delle professioni;
cc) ordinamento sportivo.
In ogni altra materia la potestà legislativa spetta alle
Regioni, che la esercitano in armonia con i princìpi generali
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto
dell'interesse nazionale. In tali materie la legge statale
stabilisce i princìpi generali che garantiscano coordinamento
e armonia tra le legislazioni regionali e tra queste e la
legislazione statale. Ogni altra disposizione legislativa
statale si applica fino all'entrata in vigore delle
corrispondenti disposizioni legislative regionali.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni
dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e
provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto
delle norme di procedura stabilite da leggi dello Stato, che
disciplinano le modalità di esercizio del potere sostitutivo
in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie
in cui ha legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.
La potestà regolamentare spetta alle Regioni nelle materie di
loro competenza. I Comuni, le Province e le Città
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale,
culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra
donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad
altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi
dello Stato".
Art. 3.
1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 120 - La Regione non può istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le Regioni né
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni,
né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque
parte del territorio nazionale.
Lo Stato può sostituirsi alle Regioni nell'esercizio delle
competenze legislative ed a organi delle Regioni, delle Città
metropolitane, delle Province e dei Comuni nell'esercizio
delle funzioni amministrative in caso di mancato rispetto di
norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria
oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità e
dell'interesse nazionale o la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili, sociali e
sanitari.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi per l'esercizio delle funzioni
amministrative da parte del Governo siano esercitati nel
rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di
leale collaborazione".
Art. 4.
1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 123 - Ciascuna Regione ha uno statuto che, in
armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo
e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento.
Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del
referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della
Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti
regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio
regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, con due deliberazioni successive adottate ad
intervallo non minore di due mesi. Il Governo della Repubblica
può promuovere la questione di legittimità costituzionale
sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale
entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare
qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia
richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un
quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto
sottoposto a referendum non è promulgato se non è
approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il consiglio delle
autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione
e gli enti locali".