XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3707




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. Il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione è abrogato.


Art. 2.

        1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 117 - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, primo comma, e dall'articolo 11, secondo e terzo periodo.
        Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

            a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

            b) immigrazione;

            c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

            d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

            e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

            f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
            g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

            h) ordine pubblico e sicurezza interna e internazionale, ad esclusione della polizia locale con compiti amministrativi e di prevenzione;

            i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

            l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

            m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, sociali e sanitari, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

            n) norme generali sull'istruzione;

            o) previdenza sociale;

            p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

            q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

            r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; brevetti e opere dell'ingegno;

            s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

            t) ricerca scientifica e tecnologica;

            u) reti di trasporto, di navigazione e di comunicazione di interesse nazionale e relative opere;

            v) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;

            z) protezione civile;

            aa) commercio con l'estero;

            bb) ordinamento delle professioni;

            cc) ordinamento sportivo.

        In ogni altra materia la potestà legislativa spetta alle Regioni, che la esercitano in armonia con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto dell'interesse nazionale. In tali materie la legge statale stabilisce i princìpi generali che garantiscano coordinamento e armonia tra le legislazioni regionali e tra queste e la legislazione statale. Ogni altra disposizione legislativa statale si applica fino all'entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni legislative regionali.
        Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da leggi dello Stato, che disciplinano le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
        La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie in cui ha legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni nelle materie di loro competenza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
        Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
        La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni.
        Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato".


Art. 3.

        1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 120 - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
        Lo Stato può sostituirsi alle Regioni nell'esercizio delle competenze legislative ed a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative in caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità e dell'interesse nazionale o la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, sociali e sanitari.
        La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi per l'esercizio delle funzioni amministrative da parte del Governo siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione".


Art. 4.

        1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 123 - Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
        Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
        Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
        In ogni Regione, lo statuto disciplina il consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".



Frontespizio Relazione