XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3706




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si propone di intervenire a sostegno di un settore produttivo, quello florovivaistico, che, ricco di potenzialità, come risulta anche dai dati di incremento dell'export, soffre però l'incidenza di una normativa fiscale e amministrativa che ne frena lo sviluppo.
        In particolare, per quanto riguarda la determinazione del reddito le norme attualmente in vigore dispongono che quello delle superfici adibite alle coltivazioni prodotte in serra o alla funghicoltura venga determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia. Per ovviare a questa situazione che evidentemente non tiene conto delle specifiche potenzialità produttive della serra si propone che la tariffa di reddito dominicale venga propriamente determinata in base alla produzione ottenibile come risulta su stima diretta dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio. Sempre in sede di definizione del reddito d'impresa si propone di applicare ai ricavi come risultano dalle registrazioni ai fini dell'IVA, un coefficiente di redditività pari al 50 per cento. La norma non varrebbe nel caso delle società per azioni, delle cooperative agricole, di enti pubblici e privati che esercitino attività commerciali.
        Va considerato inoltre che i prodotti del settore florovivaistico (piante e fiori) sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA) con una percentuale di compensazione del 4 per cento che però non è sufficiente a bilanciare l'IVA assolta per gli acquisti (con aliquote anche del 16 per cento e 19 per cento): di qui la proposta di aumentare la percentuale di compensazione portandola all'8,5 per cento.
        L'attività florovivaistica vive poi anche di attività commerciali (vendita di fiori non prodotti nel vivaio, commercializzazione di articoli da giardinaggio, concimi, eccetera) ad essa strettamente connesse e che pure ai fini fiscali sono escluse dal regime speciale IVA nonché dal reddito agrario; si propone per tali attività un regime forfettario identico a quello vigente per l'agriturismo. Peraltro queste attività accessorie non possono a tutt'oggi essere effettuate in "zone agricole" dove appunto sono vietate attività commerciali: si chiede quindi che per una superfice limitata di terreno a produzione agricola vengano consentite attività di commercializzazione.
        L'articolo 1 modifica le modalità di determinazione del reddito delle superfici adibite a coltivazioni in serra e alla funghicoltura, funzionalizzandole alla produzione ottenibile come risulta dalle stime degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio; l'articolo 2 aumenta la percentuale di compensazione per i prodotti in questione portandola dal 4 per cento all'8,5 per cento; l'articolo 3 regola il termine fiscale delle attività collegate funzionalmente alla florocoltura e alla funghicoltura; l'articolo 4 regola la percentuale di attività commerciale compatibile con le attività proprie delle zone agricole; l'articolo 5 prevede la copertura finanziaria per un onere valutato in 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2003.




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