XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3706
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
propone di intervenire a sostegno di un settore produttivo,
quello florovivaistico, che, ricco di potenzialità, come
risulta anche dai dati di incremento dell'export, soffre
però l'incidenza di una normativa fiscale e amministrativa che
ne frena lo sviluppo.
In particolare, per quanto riguarda la determinazione del
reddito le norme attualmente in vigore dispongono che quello
delle superfici adibite alle coltivazioni prodotte in serra o
alla funghicoltura venga determinato mediante l'applicazione
della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia. Per
ovviare a questa situazione che evidentemente non tiene conto
delle specifiche potenzialità produttive della serra si
propone che la tariffa di reddito dominicale venga
propriamente determinata in base alla produzione ottenibile
come risulta su stima diretta dell'ufficio provinciale
dell'Agenzia del territorio. Sempre in sede di definizione del
reddito d'impresa si propone di applicare ai ricavi come
risultano dalle registrazioni ai fini dell'IVA, un
coefficiente di redditività pari al 50 per cento. La norma non
varrebbe nel caso delle società per azioni, delle cooperative
agricole, di enti pubblici e privati che esercitino attività
commerciali.
Va considerato inoltre che i prodotti del settore
florovivaistico (piante e fiori) sono assoggettati all'imposta
sul valore aggiunto (IVA) con una percentuale di compensazione
del 4 per cento che però non è sufficiente a bilanciare l'IVA
assolta per gli acquisti (con aliquote anche del 16 per cento
e 19 per cento): di qui la proposta di aumentare la
percentuale di compensazione portandola all'8,5 per cento.
L'attività florovivaistica vive poi anche di attività
commerciali (vendita di fiori non prodotti nel vivaio,
commercializzazione di articoli da giardinaggio, concimi,
eccetera) ad essa strettamente connesse e che pure ai fini
fiscali sono escluse dal regime speciale IVA nonché dal
reddito agrario; si propone per tali attività un regime
forfettario identico a quello vigente per l'agriturismo.
Peraltro queste attività accessorie non possono a tutt'oggi
essere effettuate in "zone agricole" dove appunto sono vietate
attività commerciali: si chiede quindi che per una superfice
limitata di terreno a produzione agricola vengano consentite
attività di commercializzazione.
L'articolo 1 modifica le modalità di determinazione del
reddito delle superfici adibite a coltivazioni in serra e alla
funghicoltura, funzionalizzandole alla produzione ottenibile
come risulta dalle stime degli uffici provinciali dell'Agenzia
del territorio; l'articolo 2 aumenta la percentuale di
compensazione per i prodotti in questione portandola dal 4 per
cento all'8,5 per cento; l'articolo 3 regola il termine
fiscale delle attività collegate funzionalmente alla
florocoltura e alla funghicoltura; l'articolo 4 regola la
percentuale di attività commerciale compatibile con le
attività proprie delle zone agricole; l'articolo 5 prevede la
copertura finanziaria per un onere valutato in 10 milioni di
euro annui, a decorrere dal 2003.