XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3706




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Determinazione della tariffa di reddito dominicale per
colture in serra e funghicoltura).

        1. Il comma 4-bis dell'articolo 25 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

        "4-bis. La tariffa di reddito dominicale delle superfici adibite alla coltivazione in serra o alla funghicoltura è determinata in base alla produzione ottenibile su stima diretta da parte dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio. Con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione della presente disposizione".

        2. Il regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo 25 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Fino alla data di entrata in vigore della tariffa determinata ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 25 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia.

Art. 2.

(Modifiche delle percentuali
di compensazione).

        1. La percentuale di compensazione di cui al comma 1 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per i beni di cui ai punti 13 e 14 della tabella A, parte prima, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è stabilita nella misura dell'8,5 per cento.


Art. 3.

(Regime fiscale di attività commerciali, strumentali e
accessorie all'attività agricola).

        1. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "3-bis. Per le attività diverse da quelle indicate al comma 1 che sono alle stesse collegate funzionalmente, il cui ammontare risulta inferiore al 20 per cento del volume d'affari complessivo e comunque non superiore a 230 mila euro annui, l'imposta dovuta è determinata riducendo del 70 per cento l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni imponibili effettuate. L'imposta assolta sugli acquisti relativi a tali attività funzionalmente collegate non è detraibile e non sussiste l'obbligo della tenuta del registro di cui all'articolo 25".

        2. Per attività di cui al comma 3-bis dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 1 del presente articolo, il reddito d'impresa è determinato applicando all'ammontare dei ricavi per l'esercizio di tali attività risultanti dalle registrazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, un coefficiente di redditività pari al 25 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali di cui all'articolo 54 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La presente disposizione non si applica ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 87 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
        3. I soggetti che esercitano le attività di cui al comma 3-bis dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 1 del presente articolo, hanno facoltà di optare per il regime ordinario, con effetto per l'intero triennio, nella dichiarazione relativa al primo anno di ciascun triennio.


Art. 4.

(Possibilità e limiti dell'esercizio di attività
commerciali in zone agricole).

        1. Nei limiti del 30 per cento della superfice utile dell'unità immobiliare e in misura non superiore a 50 metri quadrati, non si ha mutamento d'uso dell'immobile posto in area agricola, qualora l'immobile venga destinato ad attività commerciale accessoria alla attività agricola.


Art. 5.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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