XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3706
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Determinazione della tariffa di reddito dominicale per
colture in serra e funghicoltura).
1. Il comma 4-bis dell'articolo 25 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal
seguente:
"4-bis. La tariffa di reddito dominicale delle
superfici adibite alla coltivazione in serra o alla
funghicoltura è determinata in base alla produzione ottenibile
su stima diretta da parte dell'ufficio provinciale
dell'Agenzia del territorio. Con apposito regolamento da
emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione della
presente disposizione".
2. Il regolamento di cui al comma 4-bis
dell'articolo 25 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Fino alla data di entrata in vigore della tariffa
determinata ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 25
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, il reddito dominicale delle superfici
adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura,
in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di
qualificazione catastale, è determinato mediante
l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella
provincia.
Art. 2.
(Modifiche delle percentuali
di compensazione).
1. La percentuale di compensazione di cui al comma 1
dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per i
beni di cui ai punti 13 e 14 della tabella A, parte prima,
allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, è stabilita nella misura dell'8,5 per
cento.
Art. 3.
(Regime fiscale di attività commerciali, strumentali e
accessorie all'attività agricola).
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
"3-bis. Per le attività diverse da quelle indicate
al comma 1 che sono alle stesse collegate funzionalmente, il
cui ammontare risulta inferiore al 20 per cento del volume
d'affari complessivo e comunque non superiore a 230 mila euro
annui, l'imposta dovuta è determinata riducendo del 70 per
cento l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto relativa
alle operazioni imponibili effettuate. L'imposta assolta sugli
acquisti relativi a tali attività funzionalmente collegate non
è detraibile e non sussiste l'obbligo della tenuta del
registro di cui all'articolo 25".
2. Per attività di cui al comma 3-bis dell'articolo
34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, introdotto dal comma 1 del presente articolo, il
reddito d'impresa è determinato applicando all'ammontare dei
ricavi per l'esercizio di tali attività risultanti dalle
registrazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, un
coefficiente di redditività pari al 25 per cento e aggiungendo
le plusvalenze patrimoniali di cui all'articolo 54 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La
presente disposizione non si applica ai soggetti di cui al
comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 87 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
3. I soggetti che esercitano le attività di cui al comma
3-bis dell'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, hanno facoltà di optare per il regime
ordinario, con effetto per l'intero triennio, nella
dichiarazione relativa al primo anno di ciascun triennio.
Art. 4.
(Possibilità e limiti dell'esercizio di attività
commerciali in zone agricole).
1. Nei limiti del 30 per cento della superfice utile
dell'unità immobiliare e in misura non superiore a 50 metri
quadrati, non si ha mutamento d'uso dell'immobile posto in
area agricola, qualora l'immobile venga destinato ad attività
commerciale accessoria alla attività agricola.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dal
2003, si provvede per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno
2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.