XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3705
Onorevoli Colleghi! -E' ormai largamente diffusa, tra
gli esperti e gli studiosi della materia tributaria oltre che
tra gli operatori del settore, la convinzione per cui
l'ambizioso progetto di riforma del sistema fiscale, al quale
l'attuale Governo aveva attribuito carattere prioritario
nell'ambito del proprio programma elettorale, non potrà
trovare attuazione.
Le condizioni oggettive della finanza pubblica, delle
quali non si era tenuto conto nel prospettare una
generalizzata riduzione della pressione fiscale, non
consentono, infatti, di porre in essere il disegno riformatore
delineato, peraltro con una certa approssimazione, nel disegno
di legge delega tuttora all'esame del Parlamento (atto Camera
n. 2144-B).
Va poi considerato che la disinvoltura con la quale il
Governo ha assunto alcuni provvedimenti, a partire dagli
incentivi a favore degli investimenti contenuti nella
cosiddetta "Tremonti-bis" ha sicuramente concorso ad
aggravare, nel secondo semestre del 2002, l'andamento dei
saldi di finanza pubblica.
Il Governo ha, quindi, dovuto correre ai ripari adottando
alcuni provvedimenti d'urgenza, per lo più attraverso lo
strumento del decreto-legge, i quali hanno, di fatto,
determinato un aumento del carico tributario gravante sui
cittadini e sulle imprese.
In questo modo, sono stati clamorosamente smentiti gli
impegni assunti con i contribuenti.
Il Governo si trova, quindi, in una condizione di
oggettiva difficoltà, per cui, anziché ammettere che larga
parte degli impegni assunti non è sostenibile, si limita ad
attribuire alla precaria situazione dell'economia
internazionale la responsabilità del ritardo con il quale si
procede all'attuazione del programma.
Esemplare, al riguardo, appare il fatto che l'esecutivo
non ha mai veramente sollecitato la tempestiva conclusione
dell'iter parlamentare del disegno di legge delega di
riforma del sistema fiscale.
Si è preferito, invece, apportare con la legge finanziaria
per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289) alcune limitate
modifiche alla disciplina vigente le quali, nelle intenzioni
dell'esecutivo, avrebbero dovuto assicurare una attenuazione
dell'onere tributario a vantaggio dei redditi medio-bassi.
In realtà, accurate indagini condotte da autorevoli
istituti di ricerca hanno consentito di evidenziare che la
cosiddetta "clausola di salvaguardia" non sarà sufficiente ad
evitare ai contribuenti percettori di redditi medi una non
irrilevante penalizzazione.
A conferma dell'approssimazione che ispira l'attività
legislativa del Governo in questa materia, si può osservare
che nell'ambito della stessa legge finanziaria per il 2003
(legge n. 289 del 2002) non si è provveduto a stabilire che i
nuovi scaglioni e le nuove aliquote si applicano anche
relativamente alla tassazione del trattamento di fine rapporto
(TFR).
In base alla normativa vigente (articolo 17 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive
modificazioni, di seguito denominato "TUIR"), il TFR è
sottoposto ad un regime di tassazione separata che si articola
nelle seguenti tre fasi:
1) accumulazione del TFR: la somma corrispondente alla
rivalutazione annua dell'importo accantonato dal datore di
lavoro è soggetta ad una imposta sostitutiva in misura pari
all'11 per cento (articolo 11, comma 3, del decreto
legislativo n. 47 del 2000);
2) percezione del TFR da parte del lavoratore
dipendente: l'imposta è determinata, in via provvisoria,
applicando all'imponibile - che, in ogni caso, è al netto
degli importi già assoggettati all'imposta sostitutiva -
l'aliquota vigente nel medesimo anno (articolo 17, comma 1,
secondo periodo, del TUIR);
3) riliquidazione dell'imposta da parte degli uffici
finanziari, i quali provvedono a determinare a titolo
definitivo l'imposta dovuta sul TFR applicando all'imponibile
l'aliquota media di tassazione del contribuente relativa ai
cinque anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto alla
percezione del TFR medesimo (articolo 17, comma 1, terzo
periodo, del TUIR). La riliquidazione deve avvenire entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta e
determina l'iscrizione a ruolo della differenza dovuta dal
contribuente (se l'imposta provvisoria è inferiore alla
imposta definitiva) ovvero il rimborso a favore del
contribuente (se l'imposta definitiva è inferiore a quella
provvisoria).
La proposta di legge in esame intende tutelare, in
particolare, i percettori di bassi redditi, con particolare
riferimento a quelli che rientrano nel primo scaglione IRPEF
(fino a 15.000 euro annui).
Infatti, in base alla normativa vigente, come risultante
dalle modifiche apportate dalla legge n. 289 del 2002, ai
predetti soggetti verrebbe trattenuta una imposta determinata,
seppure in via provvisoria, applicando all'imponibile una
aliquota nominale IRPEF in misura pari al 23 per cento anziché
al 18 per cento, come avveniva in base alla disciplina
precedente.
Si determinerebbe, quindi, un aggravio, in termini
finanziari, della tassazione, parzialmente recuperabile
soltanto al momento della successiva riliquidazione, da parte
dell'amministrazione finanziaria, dell'imposta effettivamente
dovuta.
In sostanza, i contribuenti interessati, avendo subìto una
ritenuta d'imposta maggiore di quella spettante, dovranno
attendere il rimborso del credito d'imposta maturato che
avverrà dopo la riliquidazione delle imposte da parte degli
uffici finanziari.
Allo scopo di evitare tale situazione, la proposta di
legge provvede ad integrare il testo della legge n. 289 del
2002.
Si può peraltro rilevare che una penalizzazione ai danni
dei soggetti che percepiscono un TFR di importo contenuto
risulterebbe in palese contraddizione con la intenzione di
tutelare i percettori di redditi bassi.
Alla luce di tale elemento, si deve quindi ritenere che il
mancato inserimento già nel testo della legge n. 289 del 2002
della disposizione di tutela di cui all'articolo 1 della
presente proposta di legge, costituisca una sorta di errore
materiale. La tutela assume la forma di una sorta di clausola
di salvaguardia in forza della quale, se più favorevole, si
può continuare ad applicare il regime di tassazione del TFR
vigente prima del 1^ gennaio 2003, data di entrata in vigore
della legge n. 283 del 2002.
Conseguentemente, si tratterebbe di rimediare ad un errore
compiuto in sede di approvazione della legge n. 289 del 2002.
Per questo motivo, la proposta di legge non dovrebbe
richiedere una specifica disposizione di copertura
finanziaria. Ciò nonostante, per correttezza, si è ritenuto di
indicare i maggiori proventi assicurati dalle disposizioni in
materia di emersione quale mezzo di copertura delle minori
entrate conseguenti alla previsione del mantenimento del
regime di tassazione vigente del TFR.
E' quindi auspicabile che la proposta di legge venga
rapidamente approvata con il consenso di tutte le forze
politiche, onde evitare un incomprensibile pregiudizio a danno
di tanti contribuenti.