XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3705




        Onorevoli Colleghi! -E' ormai largamente diffusa, tra gli esperti e gli studiosi della materia tributaria oltre che tra gli operatori del settore, la convinzione per cui l'ambizioso progetto di riforma del sistema fiscale, al quale l'attuale Governo aveva attribuito carattere prioritario nell'ambito del proprio programma elettorale, non potrà trovare attuazione.
        Le condizioni oggettive della finanza pubblica, delle quali non si era tenuto conto nel prospettare una generalizzata riduzione della pressione fiscale, non consentono, infatti, di porre in essere il disegno riformatore delineato, peraltro con una certa approssimazione, nel disegno di legge delega tuttora all'esame del Parlamento (atto Camera n. 2144-B).
        Va poi considerato che la disinvoltura con la quale il Governo ha assunto alcuni provvedimenti, a partire dagli incentivi a favore degli investimenti contenuti nella cosiddetta "Tremonti-bis" ha sicuramente concorso ad aggravare, nel secondo semestre del 2002, l'andamento dei saldi di finanza pubblica.
        Il Governo ha, quindi, dovuto correre ai ripari adottando alcuni provvedimenti d'urgenza, per lo più attraverso lo strumento del decreto-legge, i quali hanno, di fatto, determinato un aumento del carico tributario gravante sui cittadini e sulle imprese.
        In questo modo, sono stati clamorosamente smentiti gli impegni assunti con i contribuenti.
        Il Governo si trova, quindi, in una condizione di oggettiva difficoltà, per cui, anziché ammettere che larga parte degli impegni assunti non è sostenibile, si limita ad attribuire alla precaria situazione dell'economia internazionale la responsabilità del ritardo con il quale si procede all'attuazione del programma.
        Esemplare, al riguardo, appare il fatto che l'esecutivo non ha mai veramente sollecitato la tempestiva conclusione dell'iter parlamentare del disegno di legge delega di riforma del sistema fiscale.
        Si è preferito, invece, apportare con la legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289) alcune limitate modifiche alla disciplina vigente le quali, nelle intenzioni dell'esecutivo, avrebbero dovuto assicurare una attenuazione dell'onere tributario a vantaggio dei redditi medio-bassi.
        In realtà, accurate indagini condotte da autorevoli istituti di ricerca hanno consentito di evidenziare che la cosiddetta "clausola di salvaguardia" non sarà sufficiente ad evitare ai contribuenti percettori di redditi medi una non irrilevante penalizzazione.
        A conferma dell'approssimazione che ispira l'attività legislativa del Governo in questa materia, si può osservare che nell'ambito della stessa legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002) non si è provveduto a stabilire che i nuovi scaglioni e le nuove aliquote si applicano anche relativamente alla tassazione del trattamento di fine rapporto (TFR).
        In base alla normativa vigente (articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, di seguito denominato "TUIR"), il TFR è sottoposto ad un regime di tassazione separata che si articola nelle seguenti tre fasi:

            1) accumulazione del TFR: la somma corrispondente alla rivalutazione annua dell'importo accantonato dal datore di lavoro è soggetta ad una imposta sostitutiva in misura pari all'11 per cento (articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 47 del 2000);

            2) percezione del TFR da parte del lavoratore dipendente: l'imposta è determinata, in via provvisoria, applicando all'imponibile - che, in ogni caso, è al netto degli importi già assoggettati all'imposta sostitutiva - l'aliquota vigente nel medesimo anno (articolo 17, comma 1, secondo periodo, del TUIR);

            3) riliquidazione dell'imposta da parte degli uffici finanziari, i quali provvedono a determinare a titolo definitivo l'imposta dovuta sul TFR applicando all'imponibile l'aliquota media di tassazione del contribuente relativa ai cinque anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto alla percezione del TFR medesimo (articolo 17, comma 1, terzo periodo, del TUIR). La riliquidazione deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta e determina l'iscrizione a ruolo della differenza dovuta dal contribuente (se l'imposta provvisoria è inferiore alla imposta definitiva) ovvero il rimborso a favore del contribuente (se l'imposta definitiva è inferiore a quella provvisoria).

        La proposta di legge in esame intende tutelare, in particolare, i percettori di bassi redditi, con particolare riferimento a quelli che rientrano nel primo scaglione IRPEF (fino a 15.000 euro annui).
        Infatti, in base alla normativa vigente, come risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 289 del 2002, ai predetti soggetti verrebbe trattenuta una imposta determinata, seppure in via provvisoria, applicando all'imponibile una aliquota nominale IRPEF in misura pari al 23 per cento anziché al 18 per cento, come avveniva in base alla disciplina precedente.
        Si determinerebbe, quindi, un aggravio, in termini finanziari, della tassazione, parzialmente recuperabile soltanto al momento della successiva riliquidazione, da parte dell'amministrazione finanziaria, dell'imposta effettivamente dovuta.
        In sostanza, i contribuenti interessati, avendo subìto una ritenuta d'imposta maggiore di quella spettante, dovranno attendere il rimborso del credito d'imposta maturato che avverrà dopo la riliquidazione delle imposte da parte degli uffici finanziari.
        Allo scopo di evitare tale situazione, la proposta di legge provvede ad integrare il testo della legge n. 289 del 2002.
        Si può peraltro rilevare che una penalizzazione ai danni dei soggetti che percepiscono un TFR di importo contenuto risulterebbe in palese contraddizione con la intenzione di tutelare i percettori di redditi bassi.
        Alla luce di tale elemento, si deve quindi ritenere che il mancato inserimento già nel testo della legge n. 289 del 2002 della disposizione di tutela di cui all'articolo 1 della presente proposta di legge, costituisca una sorta di errore materiale. La tutela assume la forma di una sorta di clausola di salvaguardia in forza della quale, se più favorevole, si può continuare ad applicare il regime di tassazione del TFR vigente prima del 1^ gennaio 2003, data di entrata in vigore della legge n. 283 del 2002.
        Conseguentemente, si tratterebbe di rimediare ad un errore compiuto in sede di approvazione della legge n. 289 del 2002. Per questo motivo, la proposta di legge non dovrebbe richiedere una specifica disposizione di copertura finanziaria. Ciò nonostante, per correttezza, si è ritenuto di indicare i maggiori proventi assicurati dalle disposizioni in materia di emersione quale mezzo di copertura delle minori entrate conseguenti alla previsione del mantenimento del regime di tassazione vigente del TFR.
        E' quindi auspicabile che la proposta di legge venga rapidamente approvata con il consenso di tutte le forze politiche, onde evitare un incomprensibile pregiudizio a danno di tanti contribuenti.




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