XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3705
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 2 della legge
n. 289 del 2002).
1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
dopo il comma 10 č inserito il seguente:
"10-bis.- Ai fini della determinazione
dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai
sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, si assume, se pių favorevole,
l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo
testo unico in vigore al 31 dicembre 2002".
2. Le disposizioni di cui al comma 10-bis
dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai
trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1^
gennaio 2003.
Art. 2.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si fa fronte mediante parziale utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 8, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive
modificazioni.