XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3704
Onorevoli Colleghi! - Il nostro ordinamento è
particolarmente attento alla salute e ai problemi che ne
derivano. Infatti, l'articolo 32 della Costituzione "tutela la
salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività". Con riguardo ai rapporti di lavoro,
l'articolo 2110 del codice civile dispone che in caso di
malattia (oltre che di infortunio, gravidanza o puerperio) il
rapporto di lavoro venga sospeso e che il datore di lavoro
possa licenziare il lavoratore malato solo quando sia scaduto
il termine di conservazione del posto (cosiddetto "termine di
comporto") appositamente previsto dai contratti collettivi di
lavoro. In altre parole, il lavoratore non può essere
licenziato per il semplice fatto di essere malato. Pertanto
diventa prioritario verificare la durata del termine di
comporto disciplinato dal contratto.
Di solito il contratto distingue due ipotesi: il comporto
secco, ovvero il termine di conservazione del posto nel caso
di un'unica malattia di lunga durata, e il comporto per
sommatoria, ovvero il termine di conservazione del posto nel
caso di più malattie. Tuttavia, anche se quella appena
indicata appare una normativa di garanzia a favore del
lavoratore, si comprende che, scaduto il termine di comporto,
il lavoratore può essere licenziato anche se effettivamente è
seriamente malato. Per ovviare a questo inconveniente spesso i
contratti collettivi di lavoro introducono un altro istituto,
quello dell'aspettativa non retribuita: per un periodo massimo
indicato dal contratto, il rapporto di lavoro può proseguire,
sia pure in assenza della retribuzione, anche oltre il termine
del comporto.
Si tratta di un istituto molto importante, tanto che
alcune sentenze hanno dichiarato illegittimo il licenziamento
intimato per superamento del termine di comporto qualora il
datore di lavoro non abbia preventivamente comunicato al
lavoratore la facoltà di fruire della citata aspettativa.
Pertanto il lavoratore che sia seriamente malato e che,
approssimandosi la scadenza del periodo di comporto, non possa
tornare al lavoro può usufruire del suddetto istituto. Il
datore di lavoro non può rifiutare l'aspettativa, a meno che
dimostri la sussistenza di seri motivi impeditivi alla
concessione della stessa.
Numerosi contratti collettivi di lavoro prevedono,
inoltre, una discrezionalità aziendale, al di là del periodo
di comporto, per i lavoratori affetti da gravi patologie. A
questi lavoratori (o ai loro familiari), nonché a quelli che
risultano titolari di pensioni di invalidità o di inabilità, è
indirizzata la presente proposta di legge che interviene sul
versante assistenziale e su quello normativo.
A tal fine si prevede la istituzione di un fondo di
previdenza integrativa per lavoratori, pensionati e loro
familiari affetti da gravi patologie irreversibili, gestito
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS e
denominato "Fondo di promozione sociale", con specifici
compiti di costituzione, raccolta e distribuzione di
trattamento integrativi a favore di tali categorie sociali
disagiate. Una percentuale non superiore al 15 per cento delle
somme accantonate annualmente in tale Fondo può essere altresì
destinata a favore di enti organizzazioni non lucrative di
associazioni no profit opportunamente individuati.
La normativa proposta si pone come forma innovativa di
intervento legislativo in campo sociale e assistenziale, con
lo scopo anche di sollecitare lo sviluppo produttivo del
volontariato attivo, nella consapevolezza che tale forma di
produzione sociale presenti, accanto a positivi risvolti di
integrazione sociale, non indifferenti aspetti di contenimento
della spesa sanitaria pubblica.
La proposta di legge è, infine, perfettamente in linea con
gli interventi legislativi previsti in occasione dell'apertura
dell'anno internazionale dei disabili per la realizzazione di
iniziative di promozione e di sensibilizzazione dei diritti
dei disabili e di tutela di tali soggetti da ogni forma di
discriminazione.