XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3704




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I lavoratori affetti da gravi patologie a carattere inreversibile hanno diritto, per l'intero decorso della malattia, compreso il periodo di comporto, a una forma integrativa della retribuzione mensile in misura compensativa e tale da concorrere in relazione alla categoria professionale di appartenenza, al raggiungimento dell'intera retribuzione. Le patologie di riferimento sono quelle individuate nella Tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche.
        2. Il riconoscimento della patologia ai fini di cui al comma 1, ferma restando l'ipotesi di eventuali provvedimenti d'ufficio, deve essere accertato da parte delle competenti Commissioni mediche delle aziende sanitarie locali di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, non oltre due mesi dalla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato. In caso di ricorso, tale termine deve essere rispettato per ogni livello di giudizio successivo.
        3. I lavoratori che, superato il periodo di comporto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro di riferimento, hanno chiesto e ottenuto di godere di un periodo di aspettativa per assistere un familiare a carico affetto da una delle patologie individuate nella Tabella A allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, hanno diritto a fruire, per l'intera durata del periodo di aspettativa, di un trattamento economico pari al 20 per cento dell'unica retribuzione loro spettante.

Art. 2.

        1. I lavoratori affetti da gravi patologie a carattere irreversibile che risultano titolari di pensione di invalidità ordinaria o privilegiata, o di pensione di inabilità, come individuate dalle leggi 12 giugno 1984 n. 222, e 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, hanno diritto a un trattamento integrativo economico, la cui misura è commisurata al trattamento di pensione maturato dal soggetto a tutto il mese precedente a quello di inoltro della relativa domanda, fino a raggiungere il limite massimo del 20 per cento del singolo trattamento di pensione mensile lorda.
        2. Fino al 31 dicembre 2005 la quota iniziale del trattamento integrativo di cui al comma 1 è commisurata al 6 per cento della pensione mensile lorda di ciascun soggetto. A decorrere da tale data i trattamenti integrativi aumentano di due punti percentuali per ciascun anno solare, sino al raggiungimento del limite massimo previsto dal citato comma 1.
        3. I valori percentuali di riferimento dei trattamenti integrativi, individuati dal comma 2, possono essere variati sulla base di indicazioni fornite al Fondo di promozione sociale di cui all'articolo 3 dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale previsto dall'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
        4. I trattamenti economici integrativi di cui al presente articolo sono reversibili a favore del coniuge o, in mancanza, con trattamento pro-quota, a favore di familiari minorenni, conviventi e a carico, sino al compimento della maggiore età di ciascun soggetto beneficiario.


Art. 3.

        1. I trattamenti integrativi previsti dalla presente legge sono erogati dal Fondo di promozione sociale di previdenza integrativa per lavoratori, pensionati e loro familiari affetti da gravi patologie a carattere irreversibile, di seguito denominato "Fondo", istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
        2. I contributi relativi ai trattamenti integrativi sono previsti nella contrattazione collettiva in sede di rinnovo contrattuale, incidendo annualmente sulla tredicesima mensilità lorda, per una quota percentuale pari all'1 per cento, di cui metà a carico dei datori di lavoro e metà a carico dei lavoratori.
        3. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti il contributo di cui al comma 2 è definito in misura pari allo 0,5 per cento di un dodicesimo del reddito di impresa o da lavoro autonomo dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativo al periodo di imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è definito in misura pari all'1 per cento di un dodicesimo degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori.
        4. I contributi di cui al presente articolo sono versati all'INPS per il finanziamento del Fondo di promozione sociale.
        5. In deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i contributi versati dai datori di lavoro e dai singoli lavoratori al Fondo sono interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi.
        6. Per l'amministrazione del Fondo l'INPS costituisce una gestione speciale.
        7. Le risorse del Fondo, affidate in gestione all'INPS, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.


Art. 4.

        1. In conformità alla finalità del Fondo, relativa alla realizzazione di interventi di promozione sociale per le categorie di lavoratori e di pensionati affetti da gravi patologie a carattere irreversibile, individuate ai sensi degli articoli 1 e 2, è concessa a enti, aziende, istituzioni e privati la facoltà di contribuire all'ulteriore implementazione del Fondo medesimo, mediante lasciti, donazioni e contribuzioni volontarie. In tale caso i versamenti effettuati, a qualsiasi titolo, sono interamente deducibili in sede di dichiarazione dei redditi.


Art. 5.

        1. Tenuto conto del particolare rilievo assunto dalle organizzazioni di volontariato nelle attività di assistenza e di promozione sociale di categorie sociali in condizioni di disagio, una quota non superiore al 15 per cento delle somme annualmente accantonate nel Fondo può essere destinata a favore di enti, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e associazioni no profit, istituiti da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolgono, con particolare riferimento all'assistenza domiciliare, attività di volontariato nei confronti delle categorie di soggetti portatori di handicap gravi.
        2. Per concorrere all'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, gli enti, le organizzazioni e le associazioni di cui al medesimo comma 1 devono inoltrare domanda al Fondo - gestione speciale - Direzione generale dell'INPS, con sede in Roma. La domanda deve essere corredata da:

                a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

                b) elenco completo dei soci e dei volontari, corredato da indirizzo, da recapito telefonico e dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali;

                c) elenco completo dei lavoratori o dei pensionati assistiti, corredato da indirizzi, da recapiti telefonici e, ove possibile, dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali;

                d) sintetica relazione degli interventi assistenziali prestati e in atto.

        3. Le erogazioni di cui al presente articolo sono attribuite a insindacabile giudizio di un apposito comitato operativo costituito presso l'INPS - gestione speciale del Fondo. Ai fini della compilazione della graduatoria per l'assegnazione dei contributi, il comitato tiene conto dei seguenti criteri: qualità, quantità e continuità delle prestazioni assistenziali, in relazione al numero dei soci nonché prevalenza dell'assistenza domiciliare sulle altre prestazioni erogate nell'ambito dell'attività di volontariato.


Art. 6.

        1. Il comitato operativo del Fondo di cui all'articolo 5, comma 3, è costituito da sette membri, di cui almeno tre appartenenti a personale sanitario in possesso di laurea e un membro scelto tra gli appartenenti agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle ONLUS di cui al citato articolo 5 che ne fanno richiesta.
        2. I membri del comitato operativo sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze che ne definisce poteri, funzioni e compensi. La durata del mandato dei membri del comitato è di cinque anni.
        3. Per la gestione delle attività istituzionali il Fondo si avvale di una specifica struttura di direzione con proprio personale in organico, strutturata in conformità ai criteri previsti dal capo II del titolo II del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, e può chiedere la collaborazione di laureati in discipline umanistiche, di medici specialisti, di assistenti sanitari e sociali.
        4. I compiti di vigilanza sulla gestione del Fondo sono esercitati dalla Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni.
        5. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia stabilite dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.


Art. 7.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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