XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3704
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I lavoratori affetti da gravi patologie a carattere
inreversibile hanno diritto, per l'intero decorso della
malattia, compreso il periodo di comporto, a una forma
integrativa della retribuzione mensile in misura compensativa
e tale da concorrere in relazione alla categoria professionale
di appartenenza, al raggiungimento dell'intera retribuzione.
Le patologie di riferimento sono quelle individuate nella
Tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modifiche.
2. Il riconoscimento della patologia ai fini di cui al
comma 1, ferma restando l'ipotesi di eventuali provvedimenti
d'ufficio, deve essere accertato da parte delle competenti
Commissioni mediche delle aziende sanitarie locali di cui alla
legge 15 ottobre 1990, n. 295, non oltre due mesi dalla data
di presentazione della domanda da parte dell'interessato. In
caso di ricorso, tale termine deve essere rispettato per ogni
livello di giudizio successivo.
3. I lavoratori che, superato il periodo di comporto
previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro di
riferimento, hanno chiesto e ottenuto di godere di un periodo
di aspettativa per assistere un familiare a carico affetto da
una delle patologie individuate nella Tabella A allegata al
citato testo unico di cui al decreto del Presidente delle
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni, hanno diritto a fruire, per l'intera durata del
periodo di aspettativa, di un trattamento economico pari al 20
per cento dell'unica retribuzione loro spettante.
Art. 2.
1. I lavoratori affetti da gravi patologie a carattere
irreversibile che risultano titolari di pensione di invalidità
ordinaria o privilegiata, o di pensione di inabilità, come
individuate dalle leggi 12 giugno 1984 n. 222, e 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni, hanno diritto a un
trattamento integrativo economico, la cui misura è commisurata
al trattamento di pensione maturato dal soggetto a tutto il
mese precedente a quello di inoltro della relativa domanda,
fino a raggiungere il limite massimo del 20 per cento del
singolo trattamento di pensione mensile lorda.
2. Fino al 31 dicembre 2005 la quota iniziale del
trattamento integrativo di cui al comma 1 è commisurata al 6
per cento della pensione mensile lorda di ciascun soggetto. A
decorrere da tale data i trattamenti integrativi aumentano di
due punti percentuali per ciascun anno solare, sino al
raggiungimento del limite massimo previsto dal citato comma
1.
3. I valori percentuali di riferimento dei trattamenti
integrativi, individuati dal comma 2, possono essere variati
sulla base di indicazioni fornite al Fondo di promozione
sociale di cui all'articolo 3 dal Nucleo di valutazione della
spesa previdenziale previsto dall'articolo 1, comma 44, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. I trattamenti economici integrativi di cui al presente
articolo sono reversibili a favore del coniuge o, in mancanza,
con trattamento pro-quota, a favore di familiari minorenni,
conviventi e a carico, sino al compimento della maggiore età
di ciascun soggetto beneficiario.
Art. 3.
1. I trattamenti integrativi previsti dalla presente legge
sono erogati dal Fondo di promozione sociale di previdenza
integrativa per lavoratori, pensionati e loro familiari
affetti da gravi patologie a carattere irreversibile, di
seguito denominato "Fondo", istituito presso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS).
2. I contributi relativi ai trattamenti integrativi sono
previsti nella contrattazione collettiva in sede di rinnovo
contrattuale, incidendo annualmente sulla tredicesima
mensilità lorda, per una quota percentuale pari all'1 per
cento, di cui metà a carico dei datori di lavoro e metà a
carico dei lavoratori.
3. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi
professionisti il contributo di cui al comma 2 è definito in
misura pari allo 0,5 per cento di un dodicesimo del reddito di
impresa o da lavoro autonomo dichiarato ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, relativo al periodo di
imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di società
cooperative il contributo è definito in misura pari all'1 per
cento di un dodicesimo degli imponibili considerati ai fini
dei contributi previdenziali obbligatori.
4. I contributi di cui al presente articolo sono versati
all'INPS per il finanziamento del Fondo di promozione
sociale.
5. In deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 2,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, i contributi versati dai
datori di lavoro e dai singoli lavoratori al Fondo sono
interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi.
6. Per l'amministrazione del Fondo l'INPS costituisce una
gestione speciale.
7. Le risorse del Fondo, affidate in gestione all'INPS,
sono depositate presso una banca distinta dal gestore che
presenti i requisiti di cui all'articolo 6-bis del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
Art. 4.
1. In conformità alla finalità del Fondo, relativa alla
realizzazione di interventi di promozione sociale per le
categorie di lavoratori e di pensionati affetti da gravi
patologie a carattere irreversibile, individuate ai sensi
degli articoli 1 e 2, è concessa a enti, aziende, istituzioni
e privati la facoltà di contribuire all'ulteriore
implementazione del Fondo medesimo, mediante lasciti,
donazioni e contribuzioni volontarie. In tale caso i
versamenti effettuati, a qualsiasi titolo, sono interamente
deducibili in sede di dichiarazione dei redditi.
Art. 5.
1. Tenuto conto del particolare rilievo assunto dalle
organizzazioni di volontariato nelle attività di assistenza e
di promozione sociale di categorie sociali in condizioni di
disagio, una quota non superiore al 15 per cento delle somme
annualmente accantonate nel Fondo può essere destinata a
favore di enti, organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS) e associazioni no profit, istituiti da
almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente
legge, che svolgono, con particolare riferimento
all'assistenza domiciliare, attività di volontariato nei
confronti delle categorie di soggetti portatori di
handicap gravi.
2. Per concorrere all'assegnazione dei contributi di cui
al comma 1, gli enti, le organizzazioni e le associazioni di
cui al medesimo comma 1 devono inoltrare domanda al Fondo -
gestione speciale - Direzione generale dell'INPS, con sede in
Roma. La domanda deve essere corredata da:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) elenco completo dei soci e dei volontari,
corredato da indirizzo, da recapito telefonico e
dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali;
c) elenco completo dei lavoratori o dei pensionati
assistiti, corredato da indirizzi, da recapiti telefonici e,
ove possibile, dall'autorizzazione al trattamento dei dati
personali;
d) sintetica relazione degli interventi
assistenziali prestati e in atto.
3. Le erogazioni di cui al presente articolo sono
attribuite a insindacabile giudizio di un apposito comitato
operativo costituito presso l'INPS - gestione speciale del
Fondo. Ai fini della compilazione della graduatoria per
l'assegnazione dei contributi, il comitato tiene conto dei
seguenti criteri: qualità, quantità e continuità delle
prestazioni assistenziali, in relazione al numero dei soci
nonché prevalenza dell'assistenza domiciliare sulle altre
prestazioni erogate nell'ambito dell'attività di
volontariato.
Art. 6.
1. Il comitato operativo del Fondo di cui all'articolo 5,
comma 3, è costituito da sette membri, di cui almeno tre
appartenenti a personale sanitario in possesso di laurea e un
membro scelto tra gli appartenenti agli enti, alle
organizzazioni di volontariato e alle ONLUS di cui al citato
articolo 5 che ne fanno richiesta.
2. I membri del comitato operativo sono nominati dal
Ministro dell'economia e delle finanze che ne definisce
poteri, funzioni e compensi. La durata del mandato dei membri
del comitato è di cinque anni.
3. Per la gestione delle attività istituzionali il Fondo
si avvale di una specifica struttura di direzione con proprio
personale in organico, strutturata in conformità ai criteri
previsti dal capo II del titolo II del decreto legislativo 30
maggio 2001, n. 165, e può chiedere la collaborazione di
laureati in discipline umanistiche, di medici specialisti, di
assistenti sanitari e sociali.
4. I compiti di vigilanza sulla gestione del Fondo sono
esercitati dalla Commissione di vigilanza prevista
dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124 e successive modificazioni.
5. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in
materia stabilite dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni.
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.