XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3698




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si interviene su una questione che ormai quotidianamente si prospetta all'attenzione della opinione pubblica e che corre il rischio, ove non risolta, di inquinare la limpidezza delle attività di governo e legislativa e, in ultima analisi, di compromettere la credibilità dell'intero sistema politico e parlamentare.
        A fronte di provvedimenti legislativi oggetto di ampia discussione e polemiche a volte violente, e a fronte della partecipazione, a volte inevitabile, all'attività sia di governo che di formazione delle leggi, da parte di avvocati che direttamente o indirettamente hanno interesse per i propri assistiti al provvedimento che partecipano a formare, il cittadino si domanda se ciò sia ammissibile, se sia corretto e se la legge conservi i caratteri sacrali della equità sostanziale e della uguaglianza per tutti, che sono alla base della sua accettabilità sociale.
        Il problema dovrebbe trovare soluzione, ancor prima del suo sorgere, nella intima coscienza di tutti noi e nel convincimento che l'attività difensiva e l'interesse individuale che la accompagna, mai, per chi riveste anche la funzione parlamentare, dovrebbe trovarsi in possibile contrasto con quello più generale che sottostà alla formazione di una legge.
        Ovviamente, se così fosse, non avremmo necessità né di interloquire sul punto né di affrontare il problema in termini di innovazione legislativa, poiché alla norma scritta si sostituirebbe una regola etica universalmente nota che ne vanificherebbe la portata e la necessità.
        Purtroppo la quotidiana esperienza è di segno del tutto contrario, e per molti aspetti avvilente, per cui ci pare doveroso che il Parlamento prenda in esame la situazione, sia nell'interesse della correttezza delle funzioni esecutiva e legislativa, sia a tutela della sua stessa credibilità oggi pesantemente compromessa da una pratica costante di commistione tra interessi particolari e sistema della legislazione.
        Il problema può essere affrontato, ed è stato affrontato in concreto, in maniera differenziata: o contenendo la disciplina nell'ambito della deontologia professionale, ovvero individuando i casi specifici in cui l'attività professionale venga in conflitto con quella di governo o parlamentare, ovvero infine negando in via generale la compatibilità tra la prima e le seconde.
        Riteniamo che la prima strada, che in linea teorica sarebbe la migliore e la più confacente, sia oggi impraticabile per la evidenza del fenomeno che rende difficile mantenere la disciplina e i divieti che ne conseguono nell'ambito di una autoregolamentazione tanto dignitosa quanto gracile.
        Propendiamo invece per il ricorso alla identificazione delle singole fattispecie che rendano incompatibile l'esercizio dell'attività difensiva con la funzione legislativa, e che - per quanto gli ambiti di incompatibilità siano di difficile definizione e disciplina e comunque, proprio per la intrinseca complessità, si prestino ad elusioni - garantiscano l'immunità della funzione legislativa da inquinamenti dovuti a interessi particolari.
        Quanto alla possibilità di coesistenza tra l'attività difensiva e la funzione di governo, nelle sue varie forme, riteniamo necessario sancire una incompatibilità assoluta, essendovi la necessità, a fronte della attualità e gravità del fenomeno, di dare all'opinione pubblica una risposta in termini di chiarezza e di fermezza.
        Ci rendiamo infine conto che le misure possono essere da taluno ritenute eccessivamente pesanti, ma è opportuno dare un segnale deciso, per iniziare una discussione che avrà certamente l'effetto di rendere l'esercizio della funzione sia legislativa che esecutiva più libero, più aperto alla naturale universalità dei destinatari e certamente più vicino ai cittadini.
        Si propone quindi di dichiarare incompatibile la professione di avvocato con incarichi di governo, modificando in tal senso l'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.
        Per gli avvocati eletti in Parlamento si prevede che, entro tre mesi dalla proclamazione, essi debbano comunicare l'elezione al consiglio dell'Ordine presso il quale sono iscritti, optando per la continuazione dell'esercizio della professione, ovvero per la sospensione da esso.
        Nel secondo caso il consiglio dell'Ordine provvede a disporre la sospensione dell'avvocato eletto in Parlamento dall'esercizio la professione per tutto il periodo del mandato parlamentare, indicando espressamente nell'albo la causa di sospensione affinchè non possa confondersi con l'analoga sanzione disciplinare.
        Si prevede ancora che la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense provveda ad accreditare in favore dell'avvocato nei cui confronti sia stata disposta la sospensione, i contributi figurativi nella misura pari alla media di quelli versati nei cinque anni solari precedenti alla elezione al Parlamento.
        Nel caso in cui il parlamentare opti per la continuazione dell'esercizio della professione, si è prevista la impossibilità di assumere incarichi di consulenza, di assistenza o di difesa in cause o in affari in cui parte interessata o controparte sia lo Stato o una pubblica amministrazione, e, per quanto riguarda la materia penale, si sono previste fattispecie in cui non possa in assoluto assumersi il mandato difensivo.
        Si è infine prevista la rilevabilità di ufficio della causa di incompatibilità da parte del giudice.




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