XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3698
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si interviene su una questione che ormai quotidianamente si
prospetta all'attenzione della opinione pubblica e che corre
il rischio, ove non risolta, di inquinare la limpidezza delle
attività di governo e legislativa e, in ultima analisi, di
compromettere la credibilità dell'intero sistema politico e
parlamentare.
A fronte di provvedimenti legislativi oggetto di ampia
discussione e polemiche a volte violente, e a fronte della
partecipazione, a volte inevitabile, all'attività sia di
governo che di formazione delle leggi, da parte di avvocati
che direttamente o indirettamente hanno interesse per i propri
assistiti al provvedimento che partecipano a formare, il
cittadino si domanda se ciò sia ammissibile, se sia corretto e
se la legge conservi i caratteri sacrali della equità
sostanziale e della uguaglianza per tutti, che sono alla base
della sua accettabilità sociale.
Il problema dovrebbe trovare soluzione, ancor prima del
suo sorgere, nella intima coscienza di tutti noi e nel
convincimento che l'attività difensiva e l'interesse
individuale che la accompagna, mai, per chi riveste anche la
funzione parlamentare, dovrebbe trovarsi in possibile
contrasto con quello più generale che sottostà alla formazione
di una legge.
Ovviamente, se così fosse, non avremmo necessità né di
interloquire sul punto né di affrontare il problema in termini
di innovazione legislativa, poiché alla norma scritta si
sostituirebbe una regola etica universalmente nota che ne
vanificherebbe la portata e la necessità.
Purtroppo la quotidiana esperienza è di segno del tutto
contrario, e per molti aspetti avvilente, per cui ci pare
doveroso che il Parlamento prenda in esame la situazione, sia
nell'interesse della correttezza delle funzioni esecutiva e
legislativa, sia a tutela della sua stessa credibilità oggi
pesantemente compromessa da una pratica costante di
commistione tra interessi particolari e sistema della
legislazione.
Il problema può essere affrontato, ed è stato affrontato
in concreto, in maniera differenziata: o contenendo la
disciplina nell'ambito della deontologia professionale, ovvero
individuando i casi specifici in cui l'attività professionale
venga in conflitto con quella di governo o parlamentare,
ovvero infine negando in via generale la compatibilità tra la
prima e le seconde.
Riteniamo che la prima strada, che in linea teorica
sarebbe la migliore e la più confacente, sia oggi
impraticabile per la evidenza del fenomeno che rende difficile
mantenere la disciplina e i divieti che ne conseguono
nell'ambito di una autoregolamentazione tanto dignitosa quanto
gracile.
Propendiamo invece per il ricorso alla identificazione
delle singole fattispecie che rendano incompatibile
l'esercizio dell'attività difensiva con la funzione
legislativa, e che - per quanto gli ambiti di incompatibilità
siano di difficile definizione e disciplina e comunque,
proprio per la intrinseca complessità, si prestino ad elusioni
- garantiscano l'immunità della funzione legislativa da
inquinamenti dovuti a interessi particolari.
Quanto alla possibilità di coesistenza tra l'attività
difensiva e la funzione di governo, nelle sue varie forme,
riteniamo necessario sancire una incompatibilità assoluta,
essendovi la necessità, a fronte della attualità e gravità del
fenomeno, di dare all'opinione pubblica una risposta in
termini di chiarezza e di fermezza.
Ci rendiamo infine conto che le misure possono essere da
taluno ritenute eccessivamente pesanti, ma è opportuno dare un
segnale deciso, per iniziare una discussione che avrà
certamente l'effetto di rendere l'esercizio della funzione sia
legislativa che esecutiva più libero, più aperto alla naturale
universalità dei destinatari e certamente più vicino ai
cittadini.
Si propone quindi di dichiarare incompatibile la
professione di avvocato con incarichi di governo, modificando
in tal senso l'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.
Per gli avvocati eletti in Parlamento si prevede che,
entro tre mesi dalla proclamazione, essi debbano comunicare
l'elezione al consiglio dell'Ordine presso il quale sono
iscritti, optando per la continuazione dell'esercizio della
professione, ovvero per la sospensione da esso.
Nel secondo caso il consiglio dell'Ordine provvede a
disporre la sospensione dell'avvocato eletto in Parlamento
dall'esercizio la professione per tutto il periodo del mandato
parlamentare, indicando espressamente nell'albo la causa di
sospensione affinchè non possa confondersi con l'analoga
sanzione disciplinare.
Si prevede ancora che la Cassa nazionale di previdenza e
assistenza forense provveda ad accreditare in favore
dell'avvocato nei cui confronti sia stata disposta la
sospensione, i contributi figurativi nella misura pari alla
media di quelli versati nei cinque anni solari precedenti alla
elezione al Parlamento.
Nel caso in cui il parlamentare opti per la continuazione
dell'esercizio della professione, si è prevista la
impossibilità di assumere incarichi di consulenza, di
assistenza o di difesa in cause o in affari in cui parte
interessata o controparte sia lo Stato o una pubblica
amministrazione, e, per quanto riguarda la materia penale, si
sono previste fattispecie in cui non possa in assoluto
assumersi il mandato difensivo.
Si è infine prevista la rilevabilità di ufficio della
causa di incompatibilità da parte del giudice.