XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3698




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, dopo il primo comma è inserito il seguente:

        "E' altresì incompatibile con le cariche di Ministro e di Sottosegretario di Stato".


Art. 2.

        1. Entro il termine di un mese dall'assunzione dell'incarico di governo, l'avvocato deve darne comunicazione al consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto, trasmettendo in copia autentica la relativa documentazione.
        2. Il consiglio dell'Ordine, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, in deroga al disposto dell'articolo 37 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, dispone la sospensione dell'avvocato nominato Ministro o Sottosegretario di Stato dall'esercizio della professione per il periodo corrispondente alla durata dell'incarico di governo, provvedendo all'annotazione nell'albo professionale del motivo e della durata della sospensione.


Art. 3.

        1. La Cassa nazionale e di previdenza e assistenza forense provvede ad accreditare in favore dell'avvocato nei cui confronti è stata disposta la sospensione ai sensi dell'articolo 2, i contributi figurativi nella misura pari alla media dei contributi versati negli ultimi cinque anni solari antecedenti l'anno in cui è avvenuta l'assunzione dell'incarico di governo, e per tutta la durata di questo.

Art. 4.

        1. Entro il termine di tre mesi dalla proclamazione, l'avvocato eletto al Parlamento deve darne comunicazione al consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto, trasmettendo in copia autentica la relativa documentazione.
        2. Nello stesso termine di cui al comma 1 l'avvocato eletto al Parlamento, con dichiarazione scritta trasmessa al consiglio dell'Ordine di cui al medesimo comma 1, deve optare per la continuazione dell'esercizio della professione, ovvero per la sospensione da esso per il periodo corrispondente alla durata del mandato parlamentare.
        3. Il mancato esercizio nei termini di cui al comma 2 del diritto di opzione, deve intendersi come volontà di continuare nell'esercizio della professione di avvocato.


Art. 5.

        1. Nel caso in cui l'avvocato eletto al Parlamento opti per la sospensione dall'esercizio della professione, il consiglio dell'Ordine provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 2. In tale caso la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense provvede ad accreditare i contributi figurativi ai sensi dell'articolo 3, nella misura pari alla media dei contributi versati negli ultimi cinque anni solari antecedenti l'anno in cui è avvenuta l'elezione al Parlamento.


Art. 6.

        1. L'avvocato eletto al Parlamento non può, sotto nessuna forma, individuale o associata, ovvero anche indirettamente o per interposta persona, assumere incarichi di consulenza, di assistenza o di difesa, in pratiche o di cause dinanzi a qualsiasi giurisdizione anche speciale, in cui sono persone offese o parti lo Stato, le regioni, le province, i comuni o eliminare "gli" altri enti pubblici.
        2. Nella materia penale, l'avvocato eletto al Parlamento non può assumere la difesa ove si proceda per i seguenti reati:

            a) i reati nei quali è persona offesa o danneggiato lo Stato, ovvero le regioni, le province, i comuni o altri enti pubblici;

            b) i delitti contro la personalità dello Stato previsti dal libro II, titolo I, del codice penale;

            c) i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal libro II, titolo II, capo I, del codice penale;

            d) i delitti contro l'ordine pubblico, previsti dal libro II, titolo V, e i delitti contro l'incolumità pubblica previsti dal titolo VI, capi I e II, del codice penale;

            e) i delitti contro la fede pubblica, previsti dal libro II, titolo VII, capo II, del codice penale;

            f) i delitti contro l'economia pubblica, previsti dal libro II, titolo VIII, capi I e II, del codice penale;

            g) i reati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale.


Art. 7.

        1. Il giudice rileva anche di ufficio la causa di incompatibilità, stabilita ai sensi della presente legge, e sospende il processo per il tempo necessario a consentire la nomina di un nuovo difensore.



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