XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3698
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, dopo il primo
comma è inserito il seguente:
"E' altresì incompatibile con le cariche di Ministro e di
Sottosegretario di Stato".
Art. 2.
1. Entro il termine di un mese dall'assunzione
dell'incarico di governo, l'avvocato deve darne comunicazione
al consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto,
trasmettendo in copia autentica la relativa documentazione.
2. Il consiglio dell'Ordine, entro i trenta giorni
successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, in
deroga al disposto dell'articolo 37 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 1934, n. 36, dispone la sospensione
dell'avvocato nominato Ministro o Sottosegretario di Stato
dall'esercizio della professione per il periodo corrispondente
alla durata dell'incarico di governo, provvedendo
all'annotazione nell'albo professionale del motivo e della
durata della sospensione.
Art. 3.
1. La Cassa nazionale e di previdenza e assistenza forense
provvede ad accreditare in favore dell'avvocato nei cui
confronti è stata disposta la sospensione ai sensi
dell'articolo 2, i contributi figurativi nella misura pari
alla media dei contributi versati negli ultimi cinque anni
solari antecedenti l'anno in cui è avvenuta l'assunzione
dell'incarico di governo, e per tutta la durata di questo.
Art. 4.
1. Entro il termine di tre mesi dalla proclamazione,
l'avvocato eletto al Parlamento deve darne comunicazione al
consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto, trasmettendo
in copia autentica la relativa documentazione.
2. Nello stesso termine di cui al comma 1 l'avvocato
eletto al Parlamento, con dichiarazione scritta trasmessa al
consiglio dell'Ordine di cui al medesimo comma 1, deve optare
per la continuazione dell'esercizio della professione, ovvero
per la sospensione da esso per il periodo corrispondente alla
durata del mandato parlamentare.
3. Il mancato esercizio nei termini di cui al comma 2 del
diritto di opzione, deve intendersi come volontà di continuare
nell'esercizio della professione di avvocato.
Art. 5.
1. Nel caso in cui l'avvocato eletto al Parlamento opti
per la sospensione dall'esercizio della professione, il
consiglio dell'Ordine provvede ai sensi dell'articolo 2, comma
2. In tale caso la Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense provvede ad accreditare i contributi figurativi ai
sensi dell'articolo 3, nella misura pari alla media dei
contributi versati negli ultimi cinque anni solari antecedenti
l'anno in cui è avvenuta l'elezione al Parlamento.
Art. 6.
1. L'avvocato eletto al Parlamento non può, sotto nessuna
forma, individuale o associata, ovvero anche indirettamente o
per interposta persona, assumere incarichi di consulenza, di
assistenza o di difesa, in pratiche o di cause dinanzi a
qualsiasi giurisdizione anche speciale, in cui sono persone
offese o parti lo Stato, le regioni, le province, i comuni o
eliminare "gli" altri enti pubblici.
2. Nella materia penale, l'avvocato eletto al Parlamento
non può assumere la difesa ove si proceda per i seguenti
reati:
a) i reati nei quali è persona offesa o
danneggiato lo Stato, ovvero le regioni, le province, i comuni
o altri enti pubblici;
b) i delitti contro la personalità dello Stato
previsti dal libro II, titolo I, del codice penale;
c) i delitti contro la pubblica amministrazione
previsti dal libro II, titolo II, capo I, del codice
penale;
d) i delitti contro l'ordine pubblico, previsti
dal libro II, titolo V, e i delitti contro l'incolumità
pubblica previsti dal titolo VI, capi I e II, del codice
penale;
e) i delitti contro la fede pubblica, previsti dal
libro II, titolo VII, capo II, del codice penale;
f) i delitti contro l'economia pubblica, previsti
dal libro II, titolo VIII, capi I e II, del codice penale;
g) i reati commessi avvalendosi delle condizioni
di cui all'articolo 416-bis del codice penale.
Art. 7.
1. Il giudice rileva anche di ufficio la causa di
incompatibilità, stabilita ai sensi della presente legge, e
sospende il processo per il tempo necessario a consentire la
nomina di un nuovo difensore.