XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3696
Onorevoli Colleghi! - L'applicazione della legge 27
marzo 1992, n. 257, in materia di amianto, e in particolare
della parte previdenziale (articolo 13, comma 8), ha suscitato
notevoli problemi per la difficoltà di individuare criteri
oggettivi di accertamento dell'esposizione all'amianto, per le
diverse interpretazioni che se ne sono date a livello
nazionale, per il diffuso contenzioso che si è prodotto, per
il gran numero di domande che sono state presentate in tutta
Italia.
Allo scopo di armonizzare gli interventi dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) e del suo organo tecnico, la Consulenza tecnica
accertamento rischi e prevenzione (CONTARP), nella precedente
legislatura il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
aveva istituito un tavolo di concertazione con le
rappresentanze imprenditoriali, sindacali, dell'INAIL,
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che
aveva portato all'emanazione di due direttive, rispettivamente
nell'aprile 2000 e nell'aprile 2001 che l'attuale Ministro
invece non ha voluto confermare. Quindi adesso è necessario
individuare criteri più definiti nel rapporto tra rischio e
diritto ai benefìci di legge.
Un altro limite della legge n. 257 del 1992 è che essa
inopinatamente esclude dai benefìci previdenziali i lavoratori
che, pur avendo subìto l'esposizione all'amianto per periodi
pari, se non superiori, a quelli indicati dalla legge, non
sono però coperti da assicurazione INAIL (statali, ferrovieri,
marittimi, postali). Tale esclusione ha indotto numerosi
lavoratori ad adire le vie legali.
Ancora, la recente letteratura scientifica ha portato a
riconoscere la pericolosità dell'esposizione all'amianto,
anche per periodi brevi. Ne consegue la necessità di revisione
del limite minimo per poter accedere ai benefìci di legge.
Essendo altresì le malattie correlate all'asbesto soggette
a lunghissima incubazione, c'è da prevedere una crescita delle
affezioni derivanti da esposizione all'amianto, e per questo è
necessario dare vita a un programma di sorveglianza sanitaria
per i lavoratori esposti.
Al fine di evitare evidenti situazioni di disparità di
trattamento è necessario prevedere un riconoscimento economico
straordinario, di natura risarcitoria, per coloro che, esposti
all'amianto, sono andati in quiescenza prima della data di
entrata in vigore della legge n. 257 del 1992.
La proposta di legge che si presenta intende fornire una
risposta ai problemi richiamati.
L'articolo 1 individua nuovi criteri di rivalutazione
dell'anzianità contributiva connessa al periodo di
esposizione.
L'articolo 2 prevede integrazioni alla disciplina di cui
alla legge n. 257 del 1992 per tutelare anche i lavoratori
esposti e iscritti a fondi di previdenza obbligatoria diversi
dall'INPS, nonché le modalità di accertamento e di
certificazione delle condizioni per avere diritto alle
prestazioni previdenziali.
Nell'articolo 3 sono elencate le attività comportanti
esposizione all'amianto.
L'articolo 4 individua i criteri per costituire un sistema
di monitoraggio e di sorveglianza sanitaria per tutti i
soggetti che siano stati esposti all'amianto.
Con l'articolo 5 viene istituito il Fondo nazionale per le
vittime dell'amianto, e sono stabilite norme per la sua
organizzazione e il suo finanziamento.
Agli articoli 6 e 7 si prevedono alcune norme transitorie
di salvaguardia rispetto alla normativa in vigore e si
riconosce il diritto ad una rivalutazione economica
straordinaria dei periodi contributivi di coloro che sono
andati in pensione in periodi antecedenti la data di entrata
in vigore della legge n. 257 del 1992.
L'articolo 8 disciplina l'attribuzione di un credito
d'imposta nei confronti dei soggetti privati che sostengono
spese per le operazioni di bonifica dall'amianto.
L'articolo 9 assicura la necessaria copertura finanziaria
della legge.