XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3696




        Onorevoli Colleghi! - L'applicazione della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di amianto, e in particolare della parte previdenziale (articolo 13, comma 8), ha suscitato notevoli problemi per la difficoltà di individuare criteri oggettivi di accertamento dell'esposizione all'amianto, per le diverse interpretazioni che se ne sono date a livello nazionale, per il diffuso contenzioso che si è prodotto, per il gran numero di domande che sono state presentate in tutta Italia.
        Allo scopo di armonizzare gli interventi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e del suo organo tecnico, la Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (CONTARP), nella precedente legislatura il Ministero del lavoro e della previdenza sociale aveva istituito un tavolo di concertazione con le rappresentanze imprenditoriali, sindacali, dell'INAIL, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che aveva portato all'emanazione di due direttive, rispettivamente nell'aprile 2000 e nell'aprile 2001 che l'attuale Ministro invece non ha voluto confermare. Quindi adesso è necessario individuare criteri più definiti nel rapporto tra rischio e diritto ai benefìci di legge.
        Un altro limite della legge n. 257 del 1992 è che essa inopinatamente esclude dai benefìci previdenziali i lavoratori che, pur avendo subìto l'esposizione all'amianto per periodi pari, se non superiori, a quelli indicati dalla legge, non sono però coperti da assicurazione INAIL (statali, ferrovieri, marittimi, postali). Tale esclusione ha indotto numerosi lavoratori ad adire le vie legali.
        Ancora, la recente letteratura scientifica ha portato a riconoscere la pericolosità dell'esposizione all'amianto, anche per periodi brevi. Ne consegue la necessità di revisione del limite minimo per poter accedere ai benefìci di legge.
        Essendo altresì le malattie correlate all'asbesto soggette a lunghissima incubazione, c'è da prevedere una crescita delle affezioni derivanti da esposizione all'amianto, e per questo è necessario dare vita a un programma di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti.
        Al fine di evitare evidenti situazioni di disparità di trattamento è necessario prevedere un riconoscimento economico straordinario, di natura risarcitoria, per coloro che, esposti all'amianto, sono andati in quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992.
        La proposta di legge che si presenta intende fornire una risposta ai problemi richiamati.
        L'articolo 1 individua nuovi criteri di rivalutazione dell'anzianità contributiva connessa al periodo di esposizione.
        L'articolo 2 prevede integrazioni alla disciplina di cui alla legge n. 257 del 1992 per tutelare anche i lavoratori esposti e iscritti a fondi di previdenza obbligatoria diversi dall'INPS, nonché le modalità di accertamento e di certificazione delle condizioni per avere diritto alle prestazioni previdenziali.
        Nell'articolo 3 sono elencate le attività comportanti esposizione all'amianto.
        L'articolo 4 individua i criteri per costituire un sistema di monitoraggio e di sorveglianza sanitaria per tutti i soggetti che siano stati esposti all'amianto.
        Con l'articolo 5 viene istituito il Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, e sono stabilite norme per la sua organizzazione e il suo finanziamento.
        Agli articoli 6 e 7 si prevedono alcune norme transitorie di salvaguardia rispetto alla normativa in vigore e si riconosce il diritto ad una rivalutazione economica straordinaria dei periodi contributivi di coloro che sono andati in pensione in periodi antecedenti la data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992.
        L'articolo 8 disciplina l'attribuzione di un credito d'imposta nei confronti dei soggetti privati che sostengono spese per le operazioni di bonifica dall'amianto.
        L'articolo 9 assicura la necessaria copertura finanziaria della legge.




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