XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3696
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 13
della legge 27 marzo 1992, n. 257).
1. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992,
n. 257, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"8. Per i lavoratori che siano stati esposti
all'amianto, l'intero periodo lavorativo soggetto
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie
professionali derivanti dall'esposizione all'amianto è
moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il
coefficiente di:
a) 1,2 se inferiore a cinque anni;
b) 1,3 se compreso tra cinque e dieci anni;
c) 1,5 se superiore a dieci anni".
Art. 2.
(Integrazioni alla disciplina di cui alla legge 27 marzo
1992, n. 257).
1. La prestazione previdenziale di cui al comma 8
dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come da
ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è
riconosciuta, alle condizioni stabilite dal medesimo comma 8,
ai lavoratori assicurati contro le malattie professionali
presso enti diversi dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ovvero
iscritti a fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria
diverse dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS). Essa non è
cumulabile con eventuali altri benefìci previdenziali che
comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di
anzianità. In tali casi, al lavoratore sono riconosciuti,
comunque, la disposizione e il conseguente trattamento più
favorevoli.
2. Le domande per il riconoscimento della prestazione
previdenziale, di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge
27 marzo 1992, n. 257, come da ultimo sostituito dall'articolo
1 della presente legge, devono essere presentate entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla
gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è
iscritto. Decorso tale termine, le norme di cui al citato
comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, cessano
di avere applicazione. L'applicazione della prestazione
previdenziale di cui al medesimo comma 8 dell'articolo 13
della legge n. 257 del 1992, è comunque garantita a tutti
coloro che nel predetto termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, presentano domanda per
il riconoscimento, indipendentemente dai tempi necessari
all'accertamento e alla certificazione dell'avvenuta
esposizione, come definito al comma 3.
3. L'accertamento e la certificazione delle condizioni che
danno diritto alla prestazione previdenziale sono effettuati
dalle direzioni regionali dell'INAIL, anche per i lavoratori
di cui al comma 1, previa stipulazione di una apposita
convenzione con gli enti previdenziali di appartenenza degli
stessi lavoratori, sulla base delle attività lavorative svolte
indicate all'articolo 3. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali può emanare, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, atti di indirizzo
per la risoluzione di particolari situazioni che richiedano
una omogeneizzazione di livello.
Art. 3.
(Attività lavorative comportanti esposizione
all'amianto).
1. Si intendono per attività lavorative comportanti
esposizione all'amianto le seguenti attività:
a) coltivazione, estrazione o trattamento di
minerali amiantiferi;
b) produzione di manufatti contenenti amianto;
c) fornitura, preparazione, posa in opera o
installazione di isolamenti o di manufatti contenenti
amianto;
d) coibentazione con amianto, o decoibentazione o
bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o
macchinari;
e) manutenzione, riparazione, revisione, collaudo,
assistenza tecnica, gestione polifunzionale e produzioni in
strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti
amianto;
f) demolizione o bonifica di strutture, impianti,
edifici o macchinari coibentati con amianto;
g) movimentazione, conservazione, distruzione,
sagomatura, taglio e manipolazione di amianto o di materiali
contenenti amianto;
h) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a
discarica di rifiuti contenenti amianto.
2. Le prestazioni delle attività elencate al comma 1
costituiscono criterio per l'individuazione dell'esposizione
all'amianto.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali possono essere individuate altre lavorazioni
comportanti esposizione all'amianto integrative di quelle di
cui al comma 1.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
cessano di avere efficacia le misure di individuazione e di
classificazione delle attività lavorative comportanti
esposizione all'amianto adottate ai sensi della legge 27 marzo
1992, n. 257, come da ultimo modificata dalla presente
legge.
Art. 4.
(Sorveglianza sanitaria).
1. Con decreto del Ministro della salute da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono stabilite per tutti i soggetti che siano stati
esposti all'amianto nello svolgimento delle attività
lavorative di cui all'articolo 3, forme di monitoraggio, in
relazione all'esposizione all'amianto, in funzione di
sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di
manifestazione di grave malattia asbesto-correlata, per la
prestazione di servizi sanitari di assistenza alla persona
malata e per rendere più efficace l'intervento curativo. Le
attività di monitoraggio e di assistenza sanitaria specifica
per i lavoratori sono svolte, a titolo gratuito, dal Servizio
sanitario nazionale, di intesa con l'INAIL, con le modalità
stabilite dal citato decreto del Ministro della salute.
Art. 5.
(Fondo nazionale
per le vittime dell'amianto).
1. E' istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e
separata, il Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, di
seguito denominato "Fondo", a favore di soggetti affetti da
malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso
a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quale l'ente
assicuratore di appartenenza, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ha liquidato una
rendita ai sensi del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni.
2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva
alla rendita diretta o ai superstiti liquidata ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e fissata
in una misura percentuale della rendita stessa definita
dall'ente assicuratore. Tale disposizione si applica anche ai
lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 1, assicurati
contro le malattie professionali presso enti diversi
dall'INAIL.
3. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto,
delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La
quota a carico dello Stato deve comunque assicurare
l'equilibrio finanziario del Fondo. Agli oneri a carico delle
imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi
relativi ai settori delle attività lavorative di cui
all'articolo 3. All'onere a carico dello Stato, valutato in 62
milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
4. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato
amministratore la cui composizione, durata in carica e compiti
sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
5. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché
le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni,
sono disciplinati da un regolamento adottato, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
(Norme transitorie).
1. Sono fatti salvi:
a) i trattamenti pensionistici già liquidati alla
data di entrata in vigore della presente legge in applicazione
delle norme di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27
marzo 1992, n. 257;
b) i trattamenti pensionistici da liquidare, in
applicazione delle norme di cui alla lettera a), con
decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della
presente legge, in base a domande di pensione già presentate
entro la medesima data;
c) i riconoscimenti effettuati dalle sedi
regionali dell'INAIL, con attestazioni di riconoscimento per
azienda e per mansioni specifiche, già rilasciati alla data di
entrata in vigore della presente legge e i riconoscimenti da
rilasciare in base agli accertamenti conseguenti alle domande
presentate entro il termine di sei mesi previsti dal comma 2
dell'articolo 1, concernenti la sussistenza delle condizioni
di esposizione all'amianto stabilite dalle norme delle quali è
cessata l'applicazione ai sensi del secondo periodo del
medesimo comma 2 dell'articolo 1.
2. Conservano in ogni caso efficacia le sentenze passate
in giudicato, nonché le sentenze favorevoli ai lavoratori
ancora oggetto di gravame, ancorché non sia ancora attuale il
godimento del trattamento pensionistico dalle stesse
riconosciuto.
Art. 7.
(Perequazione per i lavoratori in quiescenza in data
antecedente a quella di entrata in vigore della legge 27 marzo
1992, n. 257).
1. Per i lavoratori già in quiescenza alla data di entrata
in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che avevano
svolto la loro opera nelle attività lavorative di cui
all'articolo 2 della presente legge, è riconosciuto un
indennizzo straordinario pari all'importo corrispondente alla
contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, versata in relazione al numero di settimane di
prestazione lavorativa, ai fini del conseguimento delle
prestazioni pensionistiche, relativamente ai periodi di
esposizione all'amianto, per un massimo di dieci anni,
moltiplicato per il coefficiente di 1,25.
2. Le domande per il riconoscimento dell'indennizzo di cui
al comma 1 devono essere presentate entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, alla gestione
previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto.
3. L'accertamento delle condizioni che danno diritto
all'indennizzo di cui al comma 1, è esercitato, in quanto
compatibili, nelle forme e con le modalità previste dalla
legge 27 marzo 1992, n. 257.
4. In caso di decesso del lavoratore rientrante nella
categoria di cui al comma 1, il diritto all'indennizzo è
riconosciuto, nella medesima entità e modalità stabilite dal
medesimo comma 1, anche ai superstiti.
Art. 8.
(Credito di imposta per le opere di bonifica
dall'amianto).
1. A tutti i soggetti privati che sostengono spese per la
rimozione, la sostituzione, lo smaltimento o la bonifica di
beni immobili residenziali, esistenti sul territorio
nazionale, dai materiali contenenti amianto, in conformità
alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e alle relative disposizioni
di attuazione, è attribuito un credito di imposta pari al 50
per cento della spesa sostenuta e documentata.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, da emanare entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono indicate le modalità per la
determinazione e il riconoscimento del credito di imposta di
cui al comma 1.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 può valere ai
fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del
reddito imponibile. Il credito di imposta per spese sostenute
in forma collettiva spetta ad ogni partecipante alla spesa
nella misura preventivamente concordata, e che comunque deve
essere proporzionale all'importo delle spese rimaste
effettivamente a carico di ciascuno.
Art. 9.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 516.457.000 euro a decorrere dal 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in
bilancio.