XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3696




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifica all'articolo 13
della legge 27 marzo 1992, n. 257).

        1. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di:

            a) 1,2 se inferiore a cinque anni;

            b) 1,3 se compreso tra cinque e dieci anni;

            c) 1,5 se superiore a dieci anni".


Art. 2.

(Integrazioni alla disciplina di cui alla legge 27 marzo
1992, n. 257).

        1. La prestazione previdenziale di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è riconosciuta, alle condizioni stabilite dal medesimo comma 8, ai lavoratori assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ovvero iscritti a fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria diverse dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Essa non è cumulabile con eventuali altri benefìci previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità. In tali casi, al lavoratore sono riconosciuti, comunque, la disposizione e il conseguente trattamento più favorevoli.
        2. Le domande per il riconoscimento della prestazione previdenziale, di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge, devono essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto. Decorso tale termine, le norme di cui al citato comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, cessano di avere applicazione. L'applicazione della prestazione previdenziale di cui al medesimo comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, è comunque garantita a tutti coloro che nel predetto termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano domanda per il riconoscimento, indipendentemente dai tempi necessari all'accertamento e alla certificazione dell'avvenuta esposizione, come definito al comma 3.
        3. L'accertamento e la certificazione delle condizioni che danno diritto alla prestazione previdenziale sono effettuati dalle direzioni regionali dell'INAIL, anche per i lavoratori di cui al comma 1, previa stipulazione di una apposita convenzione con gli enti previdenziali di appartenenza degli stessi lavoratori, sulla base delle attività lavorative svolte indicate all'articolo 3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può emanare, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, atti di indirizzo per la risoluzione di particolari situazioni che richiedano una omogeneizzazione di livello.


Art. 3.

(Attività lavorative comportanti esposizione
all'amianto).

        1. Si intendono per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto le seguenti attività:

            a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
            b) produzione di manufatti contenenti amianto;

            c) fornitura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;

            d) coibentazione con amianto, o decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;

            e) manutenzione, riparazione, revisione, collaudo, assistenza tecnica, gestione polifunzionale e produzioni in strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;

            f) demolizione o bonifica di strutture, impianti, edifici o macchinari coibentati con amianto;

            g) movimentazione, conservazione, distruzione, sagomatura, taglio e manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto;

            h) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.

        2. Le prestazioni delle attività elencate al comma 1 costituiscono criterio per l'individuazione dell'esposizione all'amianto.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate altre lavorazioni comportanti esposizione all'amianto integrative di quelle di cui al comma 1.
        4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le misure di individuazione e di classificazione delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto adottate ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, come da ultimo modificata dalla presente legge.


Art. 4.

(Sorveglianza sanitaria).

        1. Con decreto del Ministro della salute da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite per tutti i soggetti che siano stati esposti all'amianto nello svolgimento delle attività lavorative di cui all'articolo 3, forme di monitoraggio, in relazione all'esposizione all'amianto, in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione di grave malattia asbesto-correlata, per la prestazione di servizi sanitari di assistenza alla persona malata e per rendere più efficace l'intervento curativo. Le attività di monitoraggio e di assistenza sanitaria specifica per i lavoratori sono svolte, a titolo gratuito, dal Servizio sanitario nazionale, di intesa con l'INAIL, con le modalità stabilite dal citato decreto del Ministro della salute.


Art. 5.

(Fondo nazionale
per le vittime dell'amianto).

        1. E' istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, il Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, di seguito denominato "Fondo", a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quale l'ente assicuratore di appartenenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha liquidato una rendita ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.
        2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'ente assicuratore. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 1, assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall'INAIL.
        3. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative di cui all'articolo 3. All'onere a carico dello Stato, valutato in 62 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        4. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore la cui composizione, durata in carica e compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
        5. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 6.

(Norme transitorie).

        1. Sono fatti salvi:

            a) i trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione delle norme di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257;
            b) i trattamenti pensionistici da liquidare, in applicazione delle norme di cui alla lettera a), con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a domande di pensione già presentate entro la medesima data;

            c) i riconoscimenti effettuati dalle sedi regionali dell'INAIL, con attestazioni di riconoscimento per azienda e per mansioni specifiche, già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge e i riconoscimenti da rilasciare in base agli accertamenti conseguenti alle domande presentate entro il termine di sei mesi previsti dal comma 2 dell'articolo 1, concernenti la sussistenza delle condizioni di esposizione all'amianto stabilite dalle norme delle quali è cessata l'applicazione ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 2 dell'articolo 1.

        2. Conservano in ogni caso efficacia le sentenze passate in giudicato, nonché le sentenze favorevoli ai lavoratori ancora oggetto di gravame, ancorché non sia ancora attuale il godimento del trattamento pensionistico dalle stesse riconosciuto.


Art. 7.

(Perequazione per i lavoratori in quiescenza in data
antecedente a quella di entrata in vigore della legge 27 marzo
1992, n. 257).

        1. Per i lavoratori già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che avevano svolto la loro opera nelle attività lavorative di cui all'articolo 2 della presente legge, è riconosciuto un indennizzo straordinario pari all'importo corrispondente alla contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, versata in relazione al numero di settimane di prestazione lavorativa, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, relativamente ai periodi di esposizione all'amianto, per un massimo di dieci anni, moltiplicato per il coefficiente di 1,25.
        2. Le domande per il riconoscimento dell'indennizzo di cui al comma 1 devono essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto.
        3. L'accertamento delle condizioni che danno diritto all'indennizzo di cui al comma 1, è esercitato, in quanto compatibili, nelle forme e con le modalità previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257.
        4. In caso di decesso del lavoratore rientrante nella categoria di cui al comma 1, il diritto all'indennizzo è riconosciuto, nella medesima entità e modalità stabilite dal medesimo comma 1, anche ai superstiti.


Art. 8.

(Credito di imposta per le opere di bonifica
dall'amianto).

        1. A tutti i soggetti privati che sostengono spese per la rimozione, la sostituzione, lo smaltimento o la bonifica di beni immobili residenziali, esistenti sul territorio nazionale, dai materiali contenenti amianto, in conformità alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e alle relative disposizioni di attuazione, è attribuito un credito di imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta e documentata.
        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità per la determinazione e il riconoscimento del credito di imposta di cui al comma 1.
        3. Il credito di imposta di cui al comma 1 può valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il credito di imposta per spese sostenute in forma collettiva spetta ad ogni partecipante alla spesa nella misura preventivamente concordata, e che comunque deve essere proporzionale all'importo delle spese rimaste effettivamente a carico di ciascuno.

Art. 9.

(Copertura finanziaria).


        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 516.457.000 euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.



Frontespizio Relazione