XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3694
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 12-bis della
legge 1^ dicembre 1970, n. 898, stabilisce che il coniuge nei
cui confronti sia stata pronunciata la sentenza di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, ove titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5
della stessa legge e non passato a nuove nozze, abbia diritto
ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto maturata
dall'altro coniuge pari al 40 per cento dell'indennità totale
riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso
con il matrimonio.
Orbene, l'attuale disciplina, pur riconoscendo il citato
diritto, non prevede la possibilità per l'ex coniuge di
rivolgersi direttamente all'ente erogatore l'indennità e di
ottenere direttamente da questo quanto spettantegli per
legge.
In altri termini, l'indennità di fine rapporto viene
pagata al lavoratore, il quale, se crede e come crede,
provvederà a liquidare l'ex coniuge per la parte che la legge
riconosce.
Inutile dire che ogni adempimento al riguardo non potrà
che portare all'attivazione di cause civili e a sanzionare in
modo illogico il soggetto più debole.
Al fine di evitare tali inconvenienti appare opportuno
prevedere una disciplina diversa e, in particolare, sancire
che l'ente erogatore debba provvedere al pagamento della parte
di indennità di pertinenza direttamente al coniuge nei cui
confronti è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio.