XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3694




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 12-bis della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, stabilisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5 della stessa legge e non passato a nuove nozze, abbia diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto maturata dall'altro coniuge pari al 40 per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
        Orbene, l'attuale disciplina, pur riconoscendo il citato diritto, non prevede la possibilità per l'ex coniuge di rivolgersi direttamente all'ente erogatore l'indennità e di ottenere direttamente da questo quanto spettantegli per legge.
        In altri termini, l'indennità di fine rapporto viene pagata al lavoratore, il quale, se crede e come crede, provvederà a liquidare l'ex coniuge per la parte che la legge riconosce.
        Inutile dire che ogni adempimento al riguardo non potrà che portare all'attivazione di cause civili e a sanzionare in modo illogico il soggetto più debole.
        Al fine di evitare tali inconvenienti appare opportuno prevedere una disciplina diversa e, in particolare, sancire che l'ente erogatore debba provvedere al pagamento della parte di indennità di pertinenza direttamente al coniuge nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.




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