XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3694




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12-bis della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, introdotto dall'articolo 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74, sono aggiunti i seguenti:

        "2-bis. Ai fini della riscossione della indennità prevista dal comma 2, il coniuge nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio provvede alla notifica della relativa sentenza all'ente erogatore della indennità di fine rapporto o al datore di lavoro.
        2-ter. L'ente erogatore o il datore di lavoro, prima di procedere al pagamento dell'indennità di fine rapporto, comunica l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro al coniuge nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La comunicazione deve essere inoltrata al domicilio indicato all'atto della notifica di cui al comma 2-bis, ovvero al domicilio successivamente designato.
        2-quater. Entro i trenta giorni successivi alla data nella quale è avvenuta la comunicazione di cui al comma 2-ter il coniuge nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve provare all'ente erogatore o al datore di lavoro il possesso attuale dei requisiti indicati dal comma 1.
        2-quinquies. Decorso il termine di cui al comma 2-quater l'ente erogatore o il datore di lavoro provvede alla liquidazione della indennità di fine rapporto, corrispondendone direttamente le relative quote al lavoratore e al coniuge nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che ha dimostrato il possesso attuale dei requisiti indicati dal comma 1. In caso di contrasto sulla sussistenza dei citati requisiti la somma oggetto di controversia è accantonata".


Art. 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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