XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3694
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12-bis della legge
1^ dicembre 1970, n. 898, introdotto dall'articolo 16 della
legge 6 marzo 1987, n. 74, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Ai fini della riscossione della indennità
prevista dal comma 2, il coniuge nei cui confronti è stata
pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio provvede alla notifica della
relativa sentenza all'ente erogatore della indennità di fine
rapporto o al datore di lavoro.
2-ter. L'ente erogatore o il datore di lavoro, prima
di procedere al pagamento dell'indennità di fine rapporto,
comunica l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro al
coniuge nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio. La comunicazione deve essere inoltrata al
domicilio indicato all'atto della notifica di cui al comma
2-bis, ovvero al domicilio successivamente designato.
2-quater. Entro i trenta giorni successivi alla data
nella quale è avvenuta la comunicazione di cui al comma
2-ter il coniuge nei cui confronti è stata pronunciata
la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio deve provare all'ente erogatore o al
datore di lavoro il possesso attuale dei requisiti indicati
dal comma 1.
2-quinquies. Decorso il termine di cui al comma
2-quater l'ente erogatore o il datore di lavoro provvede
alla liquidazione della indennità di fine rapporto,
corrispondendone direttamente le relative quote al lavoratore
e al coniuge nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza
di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio che ha dimostrato il possesso attuale dei requisiti
indicati dal comma 1. In caso di contrasto sulla sussistenza
dei citati requisiti la somma oggetto di controversia è
accantonata".
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.