XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3690




        Onorevoli Colleghi! - A differenza di altri Paesi dell'Unione europea, in Italia il mercato dei farmaci generici č ancora molto limitato, nonostante i numerosi e sperimentati vantaggi che l'utilizzo di questi medicinali comporta soprattutto in termini di riduzione di costi sia per la spesa pubblica, quando i farmaci sono a carico del Servizio sanitario nazionale, sia per il cittadino, quando deve pagarli direttamente.
        I farmaci generici sono stati introdotti con la legge n. 549 del 1995 (legge collegata alla manovra finanziaria per il 1996), che li definisce come medicinali a base di uno o pił princģpi attivi, prodotti industrialmente, non protetti da brevetto o dal certificato protettivo complementare e identificati dalla denominazione comune internazionale (DCI) del principio attivo o, in mancanza di questa, dalla denominazione scientifica del medicinale, seguita dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che siano bioequivalenti rispetto a una specialitą medicinale gią autorizzata con la stessa composizione quali-quantitativa in princģpi attivi, la stessa forma farmaceutica e le stesse indicazioni terapeutiche.
        Si tratta, quindi, di medicinali il cui principio attivo, gią ampiamente utilizzato in terapia e non pił coperto da brevetto garantisce la stessa qualitą ed efficacia della specialitą di riferimento, dovendo sottostare ai medesimi controlli prima di ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione da parte del Ministero della salute.
        In particolare, la legge n. 549 del 1995, all'articolo 3, comma 130 (come sostituito dal decreto-legge n. 323 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 425 del 1996), stabilisce che l'immissione in commercio dei farmaci generici viene autorizzata dal Ministro, sulla base di una documentazione che attesti l'esistenza dei requisiti essenziali sopra richiamati e volti a garantire la stessa qualitą e la stessa efficacia della specialitą di riferimento con un costo ridotto di almeno il 20 per cento rispetto alla corrispondente specialitą medicinale che ha goduto della tutela brevettuale o delle specialitą medicinali che hanno usufruito della relativa licenza, come condizione per ottenerne la rimborsabilitą.
        Scopo della proposta di legge in esame č, dunque, quello di favorire la diffusione dei farmaci generici, prevedendo espressamente l'obbligo, da parte dei medici, di indicare, comunque, nella ricetta medica la denominazione del principio attivo, lasciando libero l'assistito di scegliere tra i corrispondenti prodotti esistenti sul mercato.
        Si č, pertanto, previsto uno specifico obbligo di informazione a carico dei farmacisti che devono comunicare ai richiedenti i diversi farmaci che possono essere somministrati al paziente sulla base delle indicazioni contenute nella prescrizione medica.




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