XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3690
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
"9.1. A decorrere dal 1^ ottobre 2003, il medico che
prescrive la somministrazione di un farmaco è tenuto a
specificare nella prescrizione la sigla classificativa
internazionale corrispondente alla denominazione comune
internazionale cosiddetta "anatomico - terapeutico - chimica"
(ATC), seguita dal corrispondente nome chimico del
prodotto.
9.1.1. Il farmacista è tenuto ad informare il
richiedente sui diversi farmaci che possono essere
somministrati al paziente, sulla base della prescrizione
medica.
9.1.1.1. Nel caso di violazione dell'obbligo di cui
al comma 9.1, al medico si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. In tale
caso, il prefetto informa della violazione il competente
consiglio dell'ordine".