XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3690




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

        "9.1. A decorrere dal 1^ ottobre 2003, il medico che prescrive la somministrazione di un farmaco è tenuto a specificare nella prescrizione la sigla classificativa internazionale corrispondente alla denominazione comune internazionale cosiddetta "anatomico - terapeutico - chimica" (ATC), seguita dal corrispondente nome chimico del prodotto.
            9.1.1. Il farmacista è tenuto ad informare il richiedente sui diversi farmaci che possono essere somministrati al paziente, sulla base della prescrizione medica.
            9.1.1.1. Nel caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 9.1, al medico si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. In tale caso, il prefetto informa della violazione il competente consiglio dell'ordine".



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