XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3688




        Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, reca disposizioni urgenti per il mercato dell'energia elettrica, con riferimento alla disciplina degli oneri di sistema ed in particolare degli stranded costs, nonché all'individuazione di criteri di priorità, rispondenti a obiettivi strategici di politica energetica, al fine di determinare una più efficace attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 (cosiddetto decreto "sblocca centrali").
        Gli articoli 1 e 2 intervengono nell'individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, sostituendo la precedente disciplina contenuta nell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che aveva determinato gravi problemi di attuazione, sia in sede nazionale che comunitaria, alimentando una diffusa incertezza interpretativa fra gli operatori del settore.
        Si stabiliscono, inoltre, condizioni uniformi a livello nazionale di concorrenza tra i diversi operatori, vecchi e nuovi, eliminando alla radice i possibili vantaggi competitivi nelle operazioni della futura borsa elettrica, di imminente realizzazione.
        La disciplina riproduce, in larga misura, le disposizioni inserite nel disegno di legge sul riassetto del settore energetico in discussione al Parlamento (atto Camera n. 3297) ed è finalizzata a eliminare qualunque vantaggio competitivo nel mercato dell'energia elettrica tra nuovi operatori e operatori esistenti, nonché a conseguire una riduzione degli oneri di sistema ed una semplificazione delle tariffe elettriche.
        Peraltro, la necessità e l'urgenza dell'intervento normativo, che anticipa l'attuazione della riforma del settore, derivano dalla perdurante incertezza della disciplina, che incide negativamente sugli equilibri economici delle imprese e sulla complessiva efficienza del sistema.
        Di seguito si illustra, nel dettaglio, il contenuto dell'articolato.

        1. L'articolo 1 delimita, in modo chiaro, la tipologia degli oneri generali di sistema da prendere in considerazione, a decorrere dal 1^ gennaio 2004, ai fini della determinazione delle corrispondenti componenti tariffarie, comprendendo:

            i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse e alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare, conseguenti alla scelta referendaria del 1987;

            i costi relativi all'attività di ricerca e di sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;

            l'applicazione dei regimi tariffari speciali previsti da leggi precedenti alla liberalizzazione;

            infine, la reintegrazione, al massimo per un periodo di 10 anni, dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL spa dalla Nigeria in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996.
        Sono eliminati dalla tipologia degli oneri generali del sistema i cosiddetti stranded costs sulla produzione elettrica, ossia i costi sostenuti dai produttori-distributori prima della applicazione della citata direttiva 96/92/CE, in materia di apertura del mercato, e non recuperabili proprio in virtù del cambiamento di contesto economico-istituzionale.

        2. All'articolo 2, per coerenza logica, è soppresso dal 1^ gennaio 2002 l'obbligo di restituzione, da parte degli stessi produttori-distributori, della cosiddetta "rendita idroelettrica", ovvero della maggiore valorizzazione che l'energia idroelettrica e geotermoelettrica prodotta dai loro impianti (e solo dai loro) troverà sul futuro mercato dell'energia elettrica, rispetto alla valorizzazione attribuita nel sistema monopolistico.
        La soppressione della "rendita idroelettrica", inserita originariamente nei decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 gennaio 2000 e 17 aprile 2001 per ridurre almeno parzialmente il peso di tali costi sulla bolletta elettrica, si attua con tempi differenziati rispetto all'eliminazione degli stranded costs, in ragione del diverso ammontare. In tale modo si assicura un bilanciamento delle partite economiche.

        3. La disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 2 consente di semplificare la quantificazione di tali oneri per il periodo pregresso, rinviando ad un apposito decreto del Ministro delle attività produttive.
        La soppressione dal calcolo degli eventuali oneri negativi complessivamente maturati da ciascuna società e la chiara definizione della titolarità degli stranded costs, anche per il periodo antecedente alla cessione, alle società del gruppo ENEL spa determina un definitivo chiarimento dell'assetto della disciplina in materia e permette di superare il contenzioso in atto tra gli operatori.
        La chiarezza e la stabilità della disciplina introdotta consentono di risolvere i problemi interpretativi e applicativi che, fino ad oggi, hanno rappresentato un grave ostacolo alla conclusione delle operazioni di cessione degli impianti di generazione e produzione dell'energia elettrica (Gencos), previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

        4. La soppressione degli eventuali oneri negativi, così come la definizione delle modalità di calcolo per la detrazione dell'energia prodotta da impianti CIP 6/92 dal totale dell'energia acquistata da terzi ai sensi dei decreti interministeriali vigenti, è consentita dall'avere ridotto il periodo di rimborso degli stranded costs rispetto alle previsioni originarie, senza aggravare la previsione di fabbisogno originariamente effettuata.

        5. L'articolo 3 contiene criteri per una più efficace attuazione del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 (decreto "sblocca centrali"), nell'obiettivo di concludere nei tempi previsti la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e potere procedere al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica, ovvero alla modifica o ripotenziamento di impianti esistenti.
        L'analisi sul fabbisogno di potenza per gli anni 2003-2004, effettuata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ha messo in evidenza la carenza pressoché totale di margini di riserva in mancanza dell'esercizio di alcuni impianti, da sottoporre a piani di ambientalizzazione. Per tale necessità e per evitare crisi di fornitura, il Governo ha emanato il decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281 (attualmente all'esame del Parlamento per la conversione, in legge) che ha consentito di mantenere in esercizio transitoriamente anche le centrali non adeguate ai limiti di emissioni in atmosfera, secondo modalità di funzionamento che consentano comunque di ridurre l'impatto ambientale.
        Tale situazione di criticità strutturale può modificarsi per gli anni successivi al 2004 soltanto se si potrà contare sull'apporto significativo di nuova potenza elettrica, in particolare nelle aree ove è più squilibrato il rapporto tra domanda e offerta di energia elettrica, nonché l'assetto della rete.

        6. Considerata la consistenza attuale del parco elettrico e le previsioni al 2005-2006 sulla base della potenza già autorizzata (8.200 MW), la situazione si presenta ancora critica per i seguenti motivi:

            la costruzione delle nuove centrali e delle infrastrutture di collegamento alle reti richiede almeno tre anni di tempo;

            una buona parte del parco di produzione attuale è alimentato con olio combustibile STZ (scarso tenore di zolfo) per rispettare i vincoli ambientali; tuttavia, tale combustibile, già scarso in quantità a livello mondiale, diventa praticamente introvabile e carissimo, almeno in quantità sufficiente all'alimentazione di una potenza adeguata, in periodi di alti prezzi del petrolio; quando, i costi rendono antieconomico l'esercizio, il rischio di fermata dell'impianto aumenta.

        7. Pertanto, l'unico modo per raggiungere l'obiettivo di un rafforzamento del parco elettrico sia in quantità sia in affidabilità, che consenta anche di non ritardare oltre l'ambientalizzazione delle centrali, consiste nell'identificazione di criteri di priorità, legati a esigenze strategiche o di programmazione energetica, di cui tenere conto per effettuare nei tempi previsti la VIA, oggi rallentata dalla necessità di dover valutare circa 70 progetti di impianti:

            più velocemente cantierabili perché situati in aree già infrastrutturate dal punto di vista del collegamento alla rete, per cui non è necessario costruire nuovi elettrodotti o potenziare la rete esistente;

            che aumentano la sicurezza e l'affidabilità dell'esercizio perché diversificano il combustibile di alimentazione verso fonti più economiche e con una maggiore stabilità di prezzo rispetto all'olio;
            che migliorano i flussi di energia sulla rete, diminuendo le congestioni verso un maggiore equilibrio di area.

        Considerato che l'applicazione del citato decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002, dovrebbe cessare alla fine del 2003, si potrebbe in tal modo contare sulla conclusione di procedimenti entro l'anno per circa 7.000-8.000 MW, cercando di arrivare all'obiettivo di 15.000 MW da autorizzare in due anni (la potenza autorizzata nel corso del 2002 è di 8.200 MW).

        8. L'articolo 3 contiene, inoltre, una proroga di ulteriori 90 giorni dei tempi per effettuare la VIA, rispetto ai tempi massimi (180 giorni) indicati dal citato decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002. Tale disposizione risulta necessaria ed urgente per evitare che debbano essere concluse, con esito negativo, le istruttorie sui progetti per i quali venga a scadere tale termine, senza l'acquisizione della VIA, con grande spreco di energie e risorse sia pubbliche che private; già oggi si tratterebbe di circa 10 progetti ma, considerati i ritardi accumulati, tale stima è destinata a crescere nel corso dei prossimi mesi, in assenza di efficaci correttivi.
        9. Per quanto concerne il comma 5 dell'articolo 3, il decreto ministeriale con il quale si stabilisce la compatibilità ambientale delle centrali termoelettriche può contenere prescrizioni sul progetto presentato dal proponente, essenziali per garantirne la compatibilità ambientale; tali prescrizioni possono derivare da carenze progettuali o da carenze lievi degli studi di impatto ambientale e sono pertanto addebitabili al proponente del progetto stesso. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha l'obbligo di verificare, in fase di esame del progetto esecutivo e nelle fasi di costruzione dell'impianto, la corretta applicazione delle prescrizioni contenute nei decreti di compatibilità ambientale. E' necessario pertanto che il proponente del progetto contribuisca alle spese sostenute dal Ministero per tale attività di verifica. Il bilancio del Ministero non può infatti prevedere oneri a carico dell'amministrazione che la stessa è chiamata a sostenere per carenze riconducibili a coloro che hanno presentato richieste di compatibilità ambientale.

        10. L'articolo 4 individua l'entrata in vigore del provvedimento.

        Il provvedimento non comporta oneri finanziari per il bilancio dello Stato.




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