XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3688
Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge, che viene
sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua
conversione in legge, reca disposizioni urgenti per il mercato
dell'energia elettrica, con riferimento alla disciplina degli
oneri di sistema ed in particolare degli stranded costs,
nonché all'individuazione di criteri di priorità, rispondenti
a obiettivi strategici di politica energetica, al fine di
determinare una più efficace attuazione delle disposizioni di
cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 (cosiddetto
decreto "sblocca centrali").
Gli articoli 1 e 2 intervengono nell'individuazione degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico, sostituendo la
precedente disciplina contenuta nell'articolo 3 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che aveva determinato gravi
problemi di attuazione, sia in sede nazionale che comunitaria,
alimentando una diffusa incertezza interpretativa fra gli
operatori del settore.
Si stabiliscono, inoltre, condizioni uniformi a livello
nazionale di concorrenza tra i diversi operatori, vecchi e
nuovi, eliminando alla radice i possibili vantaggi competitivi
nelle operazioni della futura borsa elettrica, di imminente
realizzazione.
La disciplina riproduce, in larga misura, le disposizioni
inserite nel disegno di legge sul riassetto del settore
energetico in discussione al Parlamento (atto Camera n. 3297)
ed è finalizzata a eliminare qualunque vantaggio competitivo
nel mercato dell'energia elettrica tra nuovi operatori e
operatori esistenti, nonché a conseguire una riduzione degli
oneri di sistema ed una semplificazione delle tariffe
elettriche.
Peraltro, la necessità e l'urgenza dell'intervento
normativo, che anticipa l'attuazione della riforma del
settore, derivano dalla perdurante incertezza della
disciplina, che incide negativamente sugli equilibri economici
delle imprese e sulla complessiva efficienza del sistema.
Di seguito si illustra, nel dettaglio, il contenuto
dell'articolato.
1. L'articolo 1 delimita, in modo chiaro, la tipologia
degli oneri generali di sistema da prendere in considerazione,
a decorrere dal 1^ gennaio 2004, ai fini della determinazione
delle corrispondenti componenti tariffarie, comprendendo:
i costi connessi allo smantellamento delle centrali
elettronucleari dismesse e alla chiusura del ciclo del
combustibile nucleare, conseguenti alla scelta referendaria
del 1987;
i costi relativi all'attività di ricerca e di sviluppo
finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale
per il sistema elettrico;
l'applicazione dei regimi tariffari speciali previsti da
leggi precedenti alla liberalizzazione;
infine, la reintegrazione, al massimo per un periodo di
10 anni, dei maggiori costi derivanti dalla forzata
rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra
e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL spa
dalla Nigeria in base agli impegni contrattuali assunti
anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, e che non
possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della
direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 dicembre 1996.
Sono eliminati dalla tipologia degli oneri generali del
sistema i cosiddetti stranded costs sulla produzione
elettrica, ossia i costi sostenuti dai produttori-distributori
prima della applicazione della citata direttiva 96/92/CE, in
materia di apertura del mercato, e non recuperabili proprio in
virtù del cambiamento di contesto economico-istituzionale.
2. All'articolo 2, per coerenza logica, è soppresso dal 1^
gennaio 2002 l'obbligo di restituzione, da parte degli stessi
produttori-distributori, della cosiddetta "rendita
idroelettrica", ovvero della maggiore valorizzazione che
l'energia idroelettrica e geotermoelettrica prodotta dai loro
impianti (e solo dai loro) troverà sul futuro mercato
dell'energia elettrica, rispetto alla valorizzazione
attribuita nel sistema monopolistico.
La soppressione della "rendita idroelettrica", inserita
originariamente nei decreti del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 26 gennaio 2000 e 17 aprile 2001
per ridurre almeno parzialmente il peso di tali costi sulla
bolletta elettrica, si attua con tempi differenziati rispetto
all'eliminazione degli stranded costs, in ragione del
diverso ammontare. In tale modo si assicura un bilanciamento
delle partite economiche.
3. La disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 2
consente di semplificare la quantificazione di tali oneri per
il periodo pregresso, rinviando ad un apposito decreto del
Ministro delle attività produttive.
La soppressione dal calcolo degli eventuali oneri negativi
complessivamente maturati da ciascuna società e la chiara
definizione della titolarità degli stranded costs, anche
per il periodo antecedente alla cessione, alle società del
gruppo ENEL spa determina un definitivo chiarimento
dell'assetto della disciplina in materia e permette di
superare il contenzioso in atto tra gli operatori.
La chiarezza e la stabilità della disciplina introdotta
consentono di risolvere i problemi interpretativi e
applicativi che, fino ad oggi, hanno rappresentato un grave
ostacolo alla conclusione delle operazioni di cessione degli
impianti di generazione e produzione dell'energia elettrica
(Gencos), previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
4. La soppressione degli eventuali oneri negativi, così
come la definizione delle modalità di calcolo per la
detrazione dell'energia prodotta da impianti CIP 6/92 dal
totale dell'energia acquistata da terzi ai sensi dei decreti
interministeriali vigenti, è consentita dall'avere ridotto il
periodo di rimborso degli stranded costs rispetto alle
previsioni originarie, senza aggravare la previsione di
fabbisogno originariamente effettuata.
5. L'articolo 3 contiene criteri per una più efficace
attuazione del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n.
55 (decreto "sblocca centrali"), nell'obiettivo di concludere
nei tempi previsti la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e
potere procedere al rilascio dell'autorizzazione alla
costruzione di nuovi impianti di produzione di energia
elettrica, ovvero alla modifica o ripotenziamento di impianti
esistenti.
L'analisi sul fabbisogno di potenza per gli anni
2003-2004, effettuata dal Gestore della rete di trasmissione
nazionale, ha messo in evidenza la carenza pressoché totale di
margini di riserva in mancanza dell'esercizio di alcuni
impianti, da sottoporre a piani di ambientalizzazione. Per
tale necessità e per evitare crisi di fornitura, il Governo ha
emanato il decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281 (attualmente
all'esame del Parlamento per la conversione, in legge) che ha
consentito di mantenere in esercizio transitoriamente anche le
centrali non adeguate ai limiti di emissioni in atmosfera,
secondo modalità di funzionamento che consentano comunque di
ridurre l'impatto ambientale.
Tale situazione di criticità strutturale può modificarsi
per gli anni successivi al 2004 soltanto se si potrà contare
sull'apporto significativo di nuova potenza elettrica, in
particolare nelle aree ove è più squilibrato il rapporto tra
domanda e offerta di energia elettrica, nonché l'assetto della
rete.
6. Considerata la consistenza attuale del parco elettrico
e le previsioni al 2005-2006 sulla base della potenza già
autorizzata (8.200 MW), la situazione si presenta ancora
critica per i seguenti motivi:
la costruzione delle nuove centrali e delle
infrastrutture di collegamento alle reti richiede almeno tre
anni di tempo;
una buona parte del parco di produzione attuale è
alimentato con olio combustibile STZ (scarso tenore di zolfo)
per rispettare i vincoli ambientali; tuttavia, tale
combustibile, già scarso in quantità a livello mondiale,
diventa praticamente introvabile e carissimo, almeno in
quantità sufficiente all'alimentazione di una potenza
adeguata, in periodi di alti prezzi del petrolio; quando, i
costi rendono antieconomico l'esercizio, il rischio di fermata
dell'impianto aumenta.
7. Pertanto, l'unico modo per raggiungere l'obiettivo di
un rafforzamento del parco elettrico sia in quantità sia in
affidabilità, che consenta anche di non ritardare oltre
l'ambientalizzazione delle centrali, consiste
nell'identificazione di criteri di priorità, legati a esigenze
strategiche o di programmazione energetica, di cui tenere
conto per effettuare nei tempi previsti la VIA, oggi
rallentata dalla necessità di dover valutare circa 70 progetti
di impianti:
più velocemente cantierabili perché situati in aree già
infrastrutturate dal punto di vista del collegamento alla
rete, per cui non è necessario costruire nuovi elettrodotti o
potenziare la rete esistente;
che aumentano la sicurezza e l'affidabilità
dell'esercizio perché diversificano il combustibile di
alimentazione verso fonti più economiche e con una maggiore
stabilità di prezzo rispetto all'olio;
che migliorano i flussi di energia sulla rete,
diminuendo le congestioni verso un maggiore equilibrio di
area.
Considerato che l'applicazione del citato decreto-legge n.
7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55
del 2002, dovrebbe cessare alla fine del 2003, si potrebbe in
tal modo contare sulla conclusione di procedimenti entro
l'anno per circa 7.000-8.000 MW, cercando di arrivare
all'obiettivo di 15.000 MW da autorizzare in due anni (la
potenza autorizzata nel corso del 2002 è di 8.200 MW).
8. L'articolo 3 contiene, inoltre, una proroga di
ulteriori 90 giorni dei tempi per effettuare la VIA, rispetto
ai tempi massimi (180 giorni) indicati dal citato
decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 55 del 2002. Tale disposizione risulta
necessaria ed urgente per evitare che debbano essere concluse,
con esito negativo, le istruttorie sui progetti per i quali
venga a scadere tale termine, senza l'acquisizione della VIA,
con grande spreco di energie e risorse sia pubbliche che
private; già oggi si tratterebbe di circa 10 progetti ma,
considerati i ritardi accumulati, tale stima è destinata a
crescere nel corso dei prossimi mesi, in assenza di efficaci
correttivi.
9. Per quanto concerne il comma 5 dell'articolo 3, il
decreto ministeriale con il quale si stabilisce la
compatibilità ambientale delle centrali termoelettriche può
contenere prescrizioni sul progetto presentato dal proponente,
essenziali per garantirne la compatibilità ambientale; tali
prescrizioni possono derivare da carenze progettuali o da
carenze lievi degli studi di impatto ambientale e sono
pertanto addebitabili al proponente del progetto stesso. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha
l'obbligo di verificare, in fase di esame del progetto
esecutivo e nelle fasi di costruzione dell'impianto, la
corretta applicazione delle prescrizioni contenute nei decreti
di compatibilità ambientale. E' necessario pertanto che il
proponente del progetto contribuisca alle spese sostenute dal
Ministero per tale attività di verifica. Il bilancio del
Ministero non può infatti prevedere oneri a carico
dell'amministrazione che la stessa è chiamata a sostenere per
carenze riconducibili a coloro che hanno presentato richieste
di compatibilità ambientale.
10. L'articolo 4 individua l'entrata in vigore del
provvedimento.
Il provvedimento non comporta oneri finanziari per il
bilancio dello Stato.