XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3688
Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2003.
Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del
sistema elettrico.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 3, comma 11, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, il quale stabilisce che entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
medesimo decreto sono individuati gli oneri generali afferenti
al sistema elettrico, nonché l'articolo 5, comma 2, il quale
stabilisce che dal 1^ gennaio 2001 l'ordine di entrata in
funzione delle unità di produzione di energia elettrica,
nonché la selezione degli impianti di riserva e di tutti i
servizi ausiliari offerti, sono determinati secondo il
dispacciamento di merito economico;
Visti decreti del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000 e in data 17 aprile
2001, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette
Ufficiali n. 27 del 3 febbraio 2000 e n. 97 del 27 aprile
2001, con i quali sono stati individuati gli oneri generali
del sistema elettrico, ai sensi del citato articolo 3, comma
11;
Ritenuto che la liquidazione definitiva degli oneri di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e all'articolo,
3, comma 1, lettera a), del predetto decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in
data 26 gennaio 2000 è finalizzata al raggiungimento
dell'equilibrio economico nella formazione dei prezzi ed a
garantire la piena concorrenzialità del mercato;
Tenuto conto che ad oggi i costi non recuperabili di cui
al citato articolo 3, comma 1, lettere a) e b),
non sono stati ancora quantificati;
Ritenuto che occorre eliminare ogni perdurante incertezza
regolatoria, al fine di consentire l'eliminazione degli
ostacoli alla sollecita entrata in funzione del sistema delle
offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79
del 1999 e che, pertanto, occorre consentire agli operatori la
definizione delle partite economiche relative agli oneri
generali afferenti al sistema elettrico;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
adottare immediate misure per garantire la continuità delle
forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza ed
economicità, attraverso la definizione di regole certe in
ordine ai rapporti economici tra i soggetti che operano nel
mercato;
Ritenuto inoltre necessario individuare criteri di
priorità per l'efficace attuazione del decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2002, n. 55, finalizzati al rafforzamento del
sistema di produzione di energia elettrica in termini sia di
potenza installata, sia di affidabilità e diversificazione dei
combustibili di alimentazione, in grado di garantire la
sicurezza e l'economicità del sistema elettrico nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Oneri generali del sistema elettrico).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2004, gli oneri generali
del sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti
da:
a) i costi connessi allo smantellamento delle
centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del
combustibile nucleare ed alle attività connesse e
conseguenti;
b) i costi relativi all'attività di ricerca e di
sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse
generale per il sistema elettrico;
c) l'applicazione di condizioni tariffarie
favorevoli per le forniture di energia elettrica previste
dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4,
della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in
data 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996;
d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti
dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di
scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato
dall'ENEL spa dalla Nigeria, in base agli impegni contrattuali
assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, e che
non possono essere recuperati a seguito dell'entrata in vigore
della direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 dicembre 1996, pari ai costi annui
effettivamente sostenuti derivanti dal complesso dei relativi
impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione
del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite
tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1^ gennaio 2010.
Articolo 2.
(Esclusione delle compensazioni).
1. Dal 1^ gennaio 2002 non si applica la compensazione
come definita all'articolo 2, comma 1, lettera b), del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27
del 3 febbraio 2000.
2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più
decreti, determina le partite economiche relative agli oneri
di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b),
del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive
modificazioni, maturati fino al 31 dicembre 2003, nonché le
partite economiche relative al comma 1, ed impartisce le
disposizioni necessarie ai fini del rimborso di tali partite
economiche e della copertura del relativo fabbisogno, ferme
restando le modalità di calcolo vigenti non incompatibili con
il presente decreto.
3. Dal 1^ gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, per ogni
esercizio, ai soli fini della liquidazione delle partite
economiche, eventuali oneri negativi maturati complessivamente
da ciascuna società sono annullati, fatti salvi gli eventuali
oneri positivi maturati complessivamente da ciascuna altra
società. Alle società di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3
settembre 1999, sono attribuiti, anche per il periodo
precedente la cessione, gli eventuali oneri positivi maturati
dalle stesse, fermo restando l'annullamento degli oneri
negativi.
4. Dagli acquisti da terzi nazionali di cui alla lettera
a) del comma 8 dell'articolo 5 del citato decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in
data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, sono esclusi
gli acquisti dell'energia di cui al secondo ed al terzo
periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79.
5. Al fine di tutelare la sicurezza e l'economicità del
sistema elettrico nazionale, gli oneri di cui all'articolo 1
possono essere modificati con decreto del Ministro delle
attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.
Articolo 3.
(Criteri per nuove installazioni e potenziamento di
impianti esistenti).
1. Ai fini dell'effettuazione della valutazione d'impatto
ambientale (VIA) sui progetti di nuova installazione, ovvero
di modifica o ripotenziamento di impianti di produzione di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici,
valutati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n.
55, sono considerati prioritari i progetti di
ambientalizzazione delle centrali esistenti che garantiscono
la riduzione delle emissioni inquinanti complessive, nonché i
progetti che comportano il riutilizzo di siti già dotati di
adeguate infrastrutture di collegamento alla rete elettrica
nazionale, ovvero che contribuiscono alla diversificazione
verso fonti primarie competitive, ovvero che comportano un
miglioramento dell'equilibrio tra domanda ed offerta di
energia elettrica, almeno a livello regionale, anche tenendo
conto degli sviluppi della rete di trasmissione e delle nuove
centrali già autorizzate.
2. Il termine per l'espletamento della VIA, effettuata ai
sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, è prorogato,
anche per i procedimenti in corso, di ulteriori novanta giorni
dalla data di trasmissione da parte del proponente delle
eventuali integrazioni progettuali richieste, una sola volta,
a fini istruttori.
3. Il gestore della rete di trasmissione nazionale
provvede a trasmettere al Ministero delle attività produttive
analisi previsionali di cui al comma 1, sulla base dei dati su
domanda e offerta, flussi di energia e assetto della rete,
nonché evoluzione della potenza installata prevista.
4. Con decreto dei Ministri delle attività produttive e
dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta del
comitato paritetico di cui all'articolo 1, comma 3-bis,
del citato decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002, integrato con
rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, è approvato periodicamente l'elenco dei progetti
che rientrano nelle priorità di cui al comma 1.
5. Al fine di assicurare il corretto adempimento delle
eventuali prescrizioni previste dai decreti di compatibilità
ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica
assoggettati alle procedure di VIA di cui all'articolo 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, i soggetti proponenti versano
all'entrata del bilancio dello Stato un contributo pari a
diecimila euro, che sarà riassegnato ad apposito capitolo del
bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
Articolo. 4.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 febbraio 2003.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Marzano, Ministro delle attività produttive.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.