XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3685




        Onorevoli Deputati! - Da oltre dieci anni il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prima istituendo la Commissione per le nuove rappresentanze e, successivamente, la Consulta e l'Osservatorio sulle nuove professioni, ha dedicato la sua attenzione alle "professioni non regolamentate".
        Nella consapevolezza del progressivo sviluppo di questo importante settore del mercato del lavoro e al fine di garantire gli utenti delle prestazioni e, al tempo stesso, consentire ai prestatori forme più adeguate di presenza sul mercato del lavoro anche a livello di Unione europea e in conformità con quanto previsto dalla direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, poi integrata con la direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, il CNEL ha svolto con continuità una attività di sollecitazione e di stimolo perché le associazioni liberamente costituitesi tra i prestatori di attività professionale, nell'esercizio della loro autonomia, adottassero idonei statuti, curassero la formazione e l'aggiornamento professionale degli iscritti e garantissero il rispetto di regole deontologiche.
        All'esito di queste iniziative il CNEL ritiene opportuno "tirare le fila" dell'attività svolta, con la formulazione di una proposta di legge, nell'auspicio che Parlamento e Governo ne tengano conto nel quadro delle numerose iniziative volte a disciplinare sul piano generale il mondo delle professioni.
        In considerazione dell'attività svolta in questi anni e della maggiore legittimazione del CNEL a intervenire in questo settore del mercato del lavoro, la proposta di legge ha ad oggetto esclusivamente le professioni non regolamentate.
        Il CNEL, convinto della validità del sistema "duale" (ordini ed associazioni), ribadisce la piena disponibilità a collaborare alla realizzazione di un più generale intervento volto a disciplinare in forme più moderne, attraverso l'enunciazione di princìpi generali e con doveroso riconoscimento dell'autonomia degli ordini e delle associazioni, tutte le forme di esercizio delle attività professionali. Si tratta, del resto, di un intervento che non sembra possa essere ulteriormente differito, se si tiene conto, da un lato, degli obblighi comunitari e, dall'altro, del necessario coordinamento con il concorrente potere legislativo in materia riconosciuto alle regioni dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.
        In questa prospettiva, la proposta di legge, ribadito il principio della libertà dell'esercizio delle attività professionali con i soli limiti derivanti dalla tutela di interessi generali, (articolo 1), al fine di consentire il rilascio dell'attestato di competenza previsto dalle direttive comunitarie (articolo 3), prevede la possibilità che le libere associazioni di natura privata ottengano il riconoscimento con l'iscrizione in apposito registro istituito presso il Ministero della giustizia (articolo 4).
        La concreta determinazione dei requisiti e delle condizioni richiesti, rispettivamente, per il riconoscimento delle associazioni e per il rilascio ai singoli degli attestati di competenza è rimessa a decreti legislativi da adottare dal Governo previa intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 5). Questa soluzione, che è sembrata preferibile a quella del ricorso ad uno o più decreti ministeriali, che pure è stata motivatamente prospettata nell'ambito del CNEL, da un lato, appare rispettosa degli obblighi comunitari, e, dall'altro, tiene conto della ratio che ha ispirato in materia la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e non sembra invadere la competenza delle regioni se si considera che le disposizioni di cui agli articoli da 2222 a 2238 del codice civile rientrano nella nozione di ordinamento civile e che il possesso dell'attestato non è condizione per l'esercizio dell'attività professionale mentre ampio spazio di intervento rimane in ordine alla eventuale integrazione della disciplina (ad esempio per quanto riguarda la formazione professionale).




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