XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3685
Onorevoli Deputati! - Da oltre dieci anni il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prima istituendo
la Commissione per le nuove rappresentanze e, successivamente,
la Consulta e l'Osservatorio sulle nuove professioni, ha
dedicato la sua attenzione alle "professioni non
regolamentate".
Nella consapevolezza del progressivo sviluppo di questo
importante settore del mercato del lavoro e al fine di
garantire gli utenti delle prestazioni e, al tempo stesso,
consentire ai prestatori forme più adeguate di presenza sul
mercato del lavoro anche a livello di Unione europea e in
conformità con quanto previsto dalla direttiva 92/51/CEE del
Consiglio, del 18 giugno 1992, poi integrata con la direttiva
2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
maggio 2001, il CNEL ha svolto con continuità una attività di
sollecitazione e di stimolo perché le associazioni liberamente
costituitesi tra i prestatori di attività professionale,
nell'esercizio della loro autonomia, adottassero idonei
statuti, curassero la formazione e l'aggiornamento
professionale degli iscritti e garantissero il rispetto di
regole deontologiche.
All'esito di queste iniziative il CNEL ritiene opportuno
"tirare le fila" dell'attività svolta, con la formulazione di
una proposta di legge, nell'auspicio che Parlamento e Governo
ne tengano conto nel quadro delle numerose iniziative volte a
disciplinare sul piano generale il mondo delle professioni.
In considerazione dell'attività svolta in questi anni e
della maggiore legittimazione del CNEL a intervenire in questo
settore del mercato del lavoro, la proposta di legge ha ad
oggetto esclusivamente le professioni non regolamentate.
Il CNEL, convinto della validità del sistema "duale"
(ordini ed associazioni), ribadisce la piena disponibilità a
collaborare alla realizzazione di un più generale intervento
volto a disciplinare in forme più moderne, attraverso
l'enunciazione di princìpi generali e con doveroso
riconoscimento dell'autonomia degli ordini e delle
associazioni, tutte le forme di esercizio delle attività
professionali. Si tratta, del resto, di un intervento che non
sembra possa essere ulteriormente differito, se si tiene
conto, da un lato, degli obblighi comunitari e, dall'altro,
del necessario coordinamento con il concorrente potere
legislativo in materia riconosciuto alle regioni dalla legge
costituzionale n. 3 del 2001.
In questa prospettiva, la proposta di legge, ribadito il
principio della libertà dell'esercizio delle attività
professionali con i soli limiti derivanti dalla tutela di
interessi generali, (articolo 1), al fine di consentire il
rilascio dell'attestato di competenza previsto dalle direttive
comunitarie (articolo 3), prevede la possibilità che le libere
associazioni di natura privata ottengano il riconoscimento con
l'iscrizione in apposito registro istituito presso il
Ministero della giustizia (articolo 4).
La concreta determinazione dei requisiti e delle
condizioni richiesti, rispettivamente, per il riconoscimento
delle associazioni e per il rilascio ai singoli degli
attestati di competenza è rimessa a decreti legislativi da
adottare dal Governo previa intesa con la Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano (articolo 5). Questa soluzione, che è sembrata
preferibile a quella del ricorso ad uno o più decreti
ministeriali, che pure è stata motivatamente prospettata
nell'ambito del CNEL, da un lato, appare rispettosa degli
obblighi comunitari, e, dall'altro, tiene conto della
ratio che ha ispirato in materia la riforma del titolo V
della parte seconda della Costituzione e non sembra invadere
la competenza delle regioni se si considera che le
disposizioni di cui agli articoli da 2222 a 2238 del codice
civile rientrano nella nozione di ordinamento civile e che il
possesso dell'attestato non è condizione per l'esercizio
dell'attività professionale mentre ampio spazio di intervento
rimane in ordine alla eventuale integrazione della disciplina
(ad esempio per quanto riguarda la formazione
professionale).