XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3685




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'esercizio delle attività professionali è libero salvi i casi in cui la legge richieda, anche per lo svolgimento di singole attività, l'iscrizione in appositi albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile.


Art. 2.

        1. Le associazioni costituite dagli esercenti attività professionali non rientranti nella previsione di cui all'articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5 della presente legge, possono essere riconosciute.


Art. 3.

        1. Le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 2 sono di natura privata, su base volontaria e possono rilasciare periodicamente agli iscritti, previe le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso di requisiti professionali, all'aggiornamento professionale e al rispetto di regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale. In ogni caso l'attestato non è requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.


Art. 4.

        1. Il riconoscimento delle associazioni ai sensi dell'articolo 2 è disposto, su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), dal Ministro della giustizia con l'iscrizione in apposito registro istituito presso il Ministero.

Art. 5.

        1. Il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e previa consultazione delle parti sociali maggiormente rappresentative, uno o più decreti legislativi per precisare i requisiti richiesti alle associazioni per l'iscrizione nel registro e ai professionisti per l'ottenimento dell'attestato di cui agli articoli 3 e 4, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) l'esistenza di uno statuto dell'associazione che garantisca un ordinamento interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro, determini l'ambito dell'attività professionale, preveda l'elaborazione e l'adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale;

            b) la disponibilità da parte dell'associazione di adeguate strutture organizzative e tecnico-scientifiche per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica della professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;

            c) la previsione di un limite temporale di validità dell'attestato;

            d) l'affidamento al CNEL, prevedendo anche la costituzione di un Osservatorio sulle professioni non regolamentate con la partecipazione anche dei rappresentanti delle associazioni riconosciute, dell'attività istruttoria in ordine alle richieste di riconoscimento delle associazioni e di controllo e verifica sul loro operato, anche ai fini della formulazione di proposte di cancellazione dal registro.



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