XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3685
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'esercizio delle attività professionali è libero salvi
i casi in cui la legge richieda, anche per lo svolgimento di
singole attività, l'iscrizione in appositi albi o elenchi ai
sensi dell'articolo 2229 del codice civile.
Art. 2.
1. Le associazioni costituite dagli esercenti attività
professionali non rientranti nella previsione di cui
all'articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei
requisiti e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo
5 della presente legge, possono essere riconosciute.
Art. 3.
1. Le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 2
sono di natura privata, su base volontaria e possono
rilasciare periodicamente agli iscritti, previe le necessarie
verifiche, un attestato in ordine al possesso di requisiti
professionali, all'aggiornamento professionale e al rispetto
di regole di correttezza nello svolgimento dell'attività
professionale. In ogni caso l'attestato non è requisito
necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
Art. 4.
1. Il riconoscimento delle associazioni ai sensi
dell'articolo 2 è disposto, su conforme parere del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), dal Ministro
della giustizia con l'iscrizione in apposito registro
istituito presso il Ministero.
Art. 5.
1. Il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa
con la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano e previa
consultazione delle parti sociali maggiormente
rappresentative, uno o più decreti legislativi per precisare i
requisiti richiesti alle associazioni per l'iscrizione nel
registro e ai professionisti per l'ottenimento dell'attestato
di cui agli articoli 3 e 4, nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) l'esistenza di uno statuto dell'associazione
che garantisca un ordinamento interno a base democratica,
escluda ogni fine di lucro, determini l'ambito dell'attività
professionale, preveda l'elaborazione e l'adozione di un
codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme
di assicurazione per la responsabilità civile per danni
arrecati nell'esercizio dell'attività professionale;
b) la disponibilità da parte dell'associazione di
adeguate strutture organizzative e tecnico-scientifiche per
curare la determinazione dei livelli di qualificazione
professionale, la verifica della professionalità degli
iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché
l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice
deontologico;
c) la previsione di un limite temporale di
validità dell'attestato;
d) l'affidamento al CNEL, prevedendo anche la
costituzione di un Osservatorio sulle professioni non
regolamentate con la partecipazione anche dei rappresentanti
delle associazioni riconosciute, dell'attività istruttoria in
ordine alle richieste di riconoscimento delle associazioni e
di controllo e verifica sul loro operato, anche ai fini della
formulazione di proposte di cancellazione dal registro.