XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3683




        Onorevoli Colleghi! - E' quanto mai urgente procedere ad una revisione della legislazione in materia di contraffazione ed abusivismo commerciale, soprattutto ora che la Commissione europea ha di recente (30 gennaio 2003) presentato un progetto di direttiva per inasprire i provvedimenti nella lotta a tali fenomeni, ormai in forte espansione in Europa.
        La contraffazione e l'abusivismo commerciale nuocciono alla creatività e all'innovazione che sono la forza motrice dell'economia italiana e di conseguenza recano pregiudizio alle piccole e medie imprese creatrici di posti di lavoro e di idee innovatrici, poiché i fabbricanti di falsi, oltre ad approfittare degli investimenti compiuti dall'industria legittima nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti nonché nella pubblicità, non pagano imposte e contributi sociali, danneggiando quindi le risorse fiscali dei poteri pubblici.
        Dobbiamo, quindi, comprendere come il tema della contraffazione sia di particolare rilievo in quanto va ad intaccare l'esclusività del design delle creazioni sui mercati di consumo, la credibilità qualitativa della produzione e l'immagine della nostra industria e del nostro Peese.
        La finalità della normativa in tale materia è quella di tutelare i titolari del diritto di proprietà industriale, gli operatori commerciali che lavorano nel settore correttamente ed i consumatori.
        Gli interessi coinvolti sono differenti e di varia natura: correttezza professionale, salute, immagine aziendale, qualità e sicurezza del prodotto.
        II contraffattore ruba profitti e lavoro a chi lavora nella qualità e per la qualità, a chi vende qualità. La contraffazione comporta gravi danni e può condurre all'insuccesso: l'originalità creativa viene usurpata dal contraffattore, lo stile deteriorato, la distribuzione incontrollata.
        Il danno per lo Stato e la collettività è innanzitutto un danno economico diretto. Di fronte ad un giro di affari che in Italia per il solo 1999 le stime indicano intorno ai 3,5-5 milioni di euro, c'è un'evasione fiscale e contributiva totale. A queste perdite economiche dirette si sommano voci indirette: costi sociali (la totale assenza di sicurezza sul lavoro) e di ordine pubblico nonché quelli di immagine per il made in Italy. E questi ultimi sono monetariamente molto concreti: il fatto che l'Italia sia uno dei principali centri produttivi e distributivi della contraffazione non favorisce gli investimenti delle imprese estere nel nostro Paese e nello stesso tempo allunga l'ombra del dubbio e del sospetto sui nostri prodotti legittimamente esportati.
        Secondo l'ISTAT, il mercato illegale sottrae al fisco italiano l'8,24 per cento dell'IRPEF e il 18,6 per cento dell'IVA. In termini di fatturato le attività irregolari sottraggono al mondo della imprenditoria qualcosa come il 30 per cento del volume di affari globale con evidenti danni ai consumatori finali, sfruttamento dei soggetti deboli, alterazione del funzionamento del mercato, e causa di una concorrenza sleale basata sui minori costi di produzione.
        Ma l'elenco delle perdite sociali non è esaurito: sfruttamento del lavoro nero, produzione di denaro sporco e suo riciclaggio, complicità forzata richiesta a chi lavora; in definitiva connessioni non occasionali fra mondo della contraffazione e criminalità organizzata.
        Le dimensioni raggiunte e l'ampiezza dei soggetti coinvolti rendono indispensabile perseguire linee di azione più incisive tenendo conto che nel nostro ordinamento esistono le norme sia in sede penale sia in sede civile; di fatto, però, si incontrano concrete difficoltà applicative, lungaggini procedimentali, difficoltà di individuare la fattispecie violata.
        La presente proposta di legge mira a tutelare il design e la creatività dei prodotti permettendo, con la modifica all'articolo 66 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, cosiddetta "legge marchi", che, una volta accertata la contraffazione del marchio, nella stessa sentenza possa essere liquidata una somma a titolo di risarcimento del danno, senza che il produttore della merce contraffatta debba introdurre una nuova azione civile per essere indennizzato per i danni subiti.
        Non bisogna dimenticare, però, che occorre nello stesso tempo reprimere l'abusivismo commerciale: introdurre una nuova fattispecie, tra quelle già previste dall'articolo 2598 del codice civile, quale atto di concorrenza sleale, determina una maggiore azione di repressione nei confronti di quei commercianti che non operano secondo le regole della trasparenza e della sana competizione sul mercato.
        E' inutile ribadire che la proposta di legge è in linea con la direttiva che sarà presentata alla Commissione europea e che prevede una maggiore azione di repressione a livello delle legislazioni nazionali.




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