XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3683
Onorevoli Colleghi! - E' quanto mai urgente procedere
ad una revisione della legislazione in materia di
contraffazione ed abusivismo commerciale, soprattutto ora che
la Commissione europea ha di recente (30 gennaio 2003)
presentato un progetto di direttiva per inasprire i
provvedimenti nella lotta a tali fenomeni, ormai in forte
espansione in Europa.
La contraffazione e l'abusivismo commerciale nuocciono
alla creatività e all'innovazione che sono la forza motrice
dell'economia italiana e di conseguenza recano pregiudizio
alle piccole e medie imprese creatrici di posti di lavoro e di
idee innovatrici, poiché i fabbricanti di falsi, oltre ad
approfittare degli investimenti compiuti dall'industria
legittima nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti
nonché nella pubblicità, non pagano imposte e contributi
sociali, danneggiando quindi le risorse fiscali dei poteri
pubblici.
Dobbiamo, quindi, comprendere come il tema della
contraffazione sia di particolare rilievo in quanto va ad
intaccare l'esclusività del design delle creazioni sui
mercati di consumo, la credibilità qualitativa della
produzione e l'immagine della nostra industria e del nostro
Peese.
La finalità della normativa in tale materia è quella di
tutelare i titolari del diritto di proprietà industriale, gli
operatori commerciali che lavorano nel settore correttamente
ed i consumatori.
Gli interessi coinvolti sono differenti e di varia natura:
correttezza professionale, salute, immagine aziendale, qualità
e sicurezza del prodotto.
II contraffattore ruba profitti e lavoro a chi lavora
nella qualità e per la qualità, a chi vende qualità. La
contraffazione comporta gravi danni e può condurre
all'insuccesso: l'originalità creativa viene usurpata dal
contraffattore, lo stile deteriorato, la distribuzione
incontrollata.
Il danno per lo Stato e la collettività è innanzitutto un
danno economico diretto. Di fronte ad un giro di affari che in
Italia per il solo 1999 le stime indicano intorno ai 3,5-5
milioni di euro, c'è un'evasione fiscale e contributiva
totale. A queste perdite economiche dirette si sommano voci
indirette: costi sociali (la totale assenza di sicurezza sul
lavoro) e di ordine pubblico nonché quelli di immagine per il
made in Italy. E questi ultimi sono monetariamente molto
concreti: il fatto che l'Italia sia uno dei principali centri
produttivi e distributivi della contraffazione non favorisce
gli investimenti delle imprese estere nel nostro Paese e nello
stesso tempo allunga l'ombra del dubbio e del sospetto sui
nostri prodotti legittimamente esportati.
Secondo l'ISTAT, il mercato illegale sottrae al fisco
italiano l'8,24 per cento dell'IRPEF e il 18,6 per cento
dell'IVA. In termini di fatturato le attività irregolari
sottraggono al mondo della imprenditoria qualcosa come il 30
per cento del volume di affari globale con evidenti danni ai
consumatori finali, sfruttamento dei soggetti deboli,
alterazione del funzionamento del mercato, e causa di una
concorrenza sleale basata sui minori costi di produzione.
Ma l'elenco delle perdite sociali non è esaurito:
sfruttamento del lavoro nero, produzione di denaro sporco e
suo riciclaggio, complicità forzata richiesta a chi lavora; in
definitiva connessioni non occasionali fra mondo della
contraffazione e criminalità organizzata.
Le dimensioni raggiunte e l'ampiezza dei soggetti
coinvolti rendono indispensabile perseguire linee di azione
più incisive tenendo conto che nel nostro ordinamento esistono
le norme sia in sede penale sia in sede civile; di fatto,
però, si incontrano concrete difficoltà applicative,
lungaggini procedimentali, difficoltà di individuare la
fattispecie violata.
La presente proposta di legge mira a tutelare il design
e la creatività dei prodotti permettendo, con la modifica
all'articolo 66 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,
cosiddetta "legge marchi", che, una volta accertata la
contraffazione del marchio, nella stessa sentenza possa essere
liquidata una somma a titolo di risarcimento del danno, senza
che il produttore della merce contraffatta debba introdurre
una nuova azione civile per essere indennizzato per i danni
subiti.
Non bisogna dimenticare, però, che occorre nello stesso
tempo reprimere l'abusivismo commerciale: introdurre una nuova
fattispecie, tra quelle già previste dall'articolo 2598 del
codice civile, quale atto di concorrenza sleale, determina una
maggiore azione di repressione nei confronti di quei
commercianti che non operano secondo le regole della
trasparenza e della sana competizione sul mercato.
E' inutile ribadire che la proposta di legge è in linea
con la direttiva che sarà presentata alla Commissione europea
e che prevede una maggiore azione di repressione a livello
delle legislazioni nazionali.