XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3683




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il secondo comma dell'articolo 66 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

        "La sentenza che accerta la contraffazione del marchio o la lesione dei diritti che ne derivano può ordinare, ad istanza di parte, che venga liquidata una somma globale stabilita in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano. Può fissare altresì una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nella esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa".


Art. 2.

        1. All'articolo 2598 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

        "3-bis) vende nel proprio esercizio commerciale o pone sul mercato prodotti che risultano contraffatti, o che imitano in maniera evidente i prodotti di un concorrente, o che creano confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente".



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