XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3683
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 66 del regio decreto 21
giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:
"La sentenza che accerta la contraffazione del marchio o
la lesione dei diritti che ne derivano può ordinare, ad
istanza di parte, che venga liquidata una somma globale
stabilita in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne
derivano. Può fissare altresì una somma dovuta per ogni
violazione o inosservanza successivamente constatata e per
ogni ritardo nella esecuzione dei provvedimenti contenuti
nella sentenza stessa".
Art. 2.
1. All'articolo 2598 del codice civile è aggiunto, in
fine, il seguente numero:
"3-bis) vende nel proprio esercizio commerciale o
pone sul mercato prodotti che risultano contraffatti, o che
imitano in maniera evidente i prodotti di un concorrente, o
che creano confusione con i prodotti e con l'attività di un
concorrente".