XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3678




        Onorevoli Colleghi! - Riteniamo doveroso riproporre la presente proposta di legge, già presentata nelle scorse legislature, in quanto l'attualità delle norme che detta è stata confermata proprio dal trascorrere del tempo, dalla necessità della pacificazione nazionale, dalla corretta integrazione dei diritti, dai riconoscimenti giurisprudenziali, auspicando un suo esame urgente ed obiettivo.
        La vigente legislazione in materia di benefìci di guerra agli ex combattenti esclude da tali provvidenze i militari italiani che, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, si arruolarono nelle forze armate della Repubblica Sociale Italiana (RSI).
        La discriminazione in atto perpetua sul terreno legislativo e su quello del diritto uno stato di cose che non trova più alcuna rispondenza nella coscienza pubblica, e soprattutto nell'animo dei combattenti di tutti i fronti che da anni invocano l'abolizione di ogni penalizzazione in seno alla grande famiglia del combattentismo.
        Nonostante l'orientamento generale di operare una pacificazione nazionale che riconosca a tutti coloro che hanno combattuto il merito di aver affrontato lo stesso rischio sul campo di battaglia, ancor oggi, si nega ai combattenti della RSI quella qualifica che è stata riconosciuta a coloro che, nella guerra civile di Spagna, hanno combattuto agli ordini dell'allora Governo repubblicano spagnolo, sia inquadrati nelle brigate internazionali, sia individualmente come volontari.
        Nella stessa Italia i benefìci a favore dei combattenti sono stati riconosciuti anche a quegli alto-atesini che, volontariamente, combatterono con la Wehrmacht hitleriana, e che a conflitto ultimato si dichiararono nuovamente cittadini italiani.
        Orbene, questi stessi benefìci sono ancora oggi negati a quegli italiani che, nella continuità dell'alleanza con cui avevano iniziato la guerra, non vestirono mai una divisa straniera.
        Quando poi si vada ad esaminare lo status degli appartenenti alle forze armate della RSI, non si possono non cogliere evidenti contraddizioni legislative che dimostrano l'incongruenza della loro situazione giuridica; ad esempio i caduti in guerra e dopo la guerra, giustiziati senza alcun processo, già militari della RSI, che in un primo tempo vennero considerati come "infortunati civili", sono stati poi riconosciuti - con la legge n. 14 del 1955 - come "caduti di guerra"; ancora la stessa legge ha riconosciuto come "mutilati di guerra" anche gli appartenenti alle forze armate della RSI, sia pure con limitazioni riferite alla categoria della infermità.
        Ora, se i caduti e i mutilati vengono considerati "di guerra" ciò sta a significare che si tratta di persone che hanno combattuto e che per ciò stesso sono da considerare legittimi combattenti.
        Nei fatti, con la fuga del Re e del Governo da Roma, nell'Italia non occupata dagli anglo-americani, si determinò una situazione di "necessità" che portò - se non si voleva diventare un gau del Reich- all'assunzione dei poteri di governo da parte di un organismo italiano, con un proprio capo responsabile e con propria capacità giuridica, che internazionalmente venne riconosciuto come Stato dalla Germania, dal Giappone, dall'Ungheria, dalla Croazia, dalla Serbia, dalla Bulgaria.
        Nella dottrina e nel diritto internazionale è pacifico che, quando su un territorio abbandonato dal Governo, se ne instaura uno nuovo, i poteri del precedente - proprio perché non li esercita più - passano al nuovo, che diviene - sia pure di fatto - il legittimo rappresentante dello Stato.
        Ciò avvenne con la RSI che trovò, inoltre, la propria legittimazione nella continuità con il preesistente ordine giuridico: gli stessi codici, le stesse leggi, gli stessi organi e le strutture del potere esecutivo e di quello giudiziario (magistrati, prefetti, tribunali, polizia, forze armate).
        Orbene, la legittimazione concessa dagli anglo-americani ai combattenti del Nord era incardinata proprio sul principio che la RSI concretava un Governo, anche se di fatto, soggetto di diritto internazionale e che gli uomini che combattevano sotto le sue insegne agivano nel rispetto delle condizioni dettate dalle convenzioni internazionali; avevano capi responsabili, segni distintivi fissi e riconoscibili, portavano apertamente le armi, si conformavano alle leggi e agli usi di guerra.
        Fondamentale in proposito è la sentenza del Tribunale supremo militare (la n. 474 del 26 aprile 1954) nella quale si legge: "Quando venne proclamato l'armistizio, una parte delle forze armate italiane non lo accettò e, nella continuità della guerra, proseguì le ostilità contro lo stesso nemico che da anni aveva di fronte. Indubbiamente i comandanti dei reparti che non deposero le armi ricadevano sotto la norma del codice penale di guerra che punisce l'arbitrario prolungamento delle ostilità. Ma, proprio questo stesso fatto, scolpiva in quegli uomini la loro qualità di belligeranti perché il "prolungamento" avveniva per opera di "combattenti", che di fronte agli angloamericani conservavano ancora - e questi lo riconobbero subito - il loro status di soldati".
        E che per tutti fossero combattenti legittimi, lo dimostra il fatto che nessuno, mai, negò loro - se catturati - il trattamento di prigionieri di guerra.
        Ciò vale a smentire quelle teorie con cui si intese, ed ancora oggi si intende, negare la condizione di combattenti ai belligeranti della RSI.
        Tale problematica è stata ampiamente dibattuta in dottrina, nella contrapposizione della legittimità del Governo del Sud a quello della RSI.
        "Dal parallelo che scaturisce tra il regime del Centro-Nord e quello del Sud appare - continua la sentenza citata - che, de facto, il Governo legittimo e quello di Mussolini avevano una libertà limitata; de jure, era, peraltro, "preclusa", al Governo legittimo, ogni indipendenza, mentre invece, tale formale preclusione non esisteva per la Repubblica Sociale Italiana che emanava le sue leggi e i suoi decreti senza l'autorizzazione dell'alleato tedesco".
        Quando vuol darsi una definizione giuridica di una organizzazione insurrezionale è, pertanto, necessario non solo prendere in esame il suo ordinamento giuridico, ma guardare altresì detta organizzazione al cospetto degli altri Stati, con particolare riferimento al Governo legittimo: se lo Stato nazionale domina, nonostante l'insurrezione, allora può discutersi e forse anche negarsi l'esistenza di un Governo di fatto insurrezionale. Ma quando tale capacità non esiste, quando il Governo legittimo è addirittura alla mercè di un altro Stato, e l'autorità del Governo insurrezionale si consolida nei suoi ordinamenti, allora non è più possibile negare a quest'ultimo il carattere di un Governo di fatto, secondo i princìpi comunemente accolti nella dottrina internazionalistica.
        Accertato che la Repubblica Sociale Italiana concretava un Governo di fatto, soggetto di diritto internazionale, entro certi limiti, non poteva, sotto questo riflesso, negarsi ai suoi combattenti la qualifica di belligeranti.
        La sentenza del Tribunale supremo militare analizza quindi l'articolo 1 della Convenzione de L'Aja collegandolo per l'interpretazione all'articolo 4 della Convenzione di Ginevra dell'8 dicembre 1949, relativa al trattamento dei prigionieri di guerra: "il n. 2 del detto articolo 4 precisa che sono prigionieri di guerra i membri delle milizie e degli altri Corpi volontari appartenenti ad una parte in conflitto ed agente fuori e all'interno del loro territorio, anche se questo territorio è occupato, purché questa Milizia o Corpi volontari adempiano alle condizioni seguenti:

                a) avere a capo una persona responsabile per i suoi subordinati;

                b) avere un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;

                c) portare apertamente le armi;

                d) conformarsi, nelle loro operazioni, alle leggi agli usi di guerra".

        Questi princìpi erano stati già applicati durante la guerra, tant'è che gli alleati ottennero dalla Germania il trattamento di legittimi combattenti per le formazioni della "Francia Libera" del generale De Gaulle, nonostante la resa dello Stato francese.
        Sempre in merito al carattere di legittimi combattenti di coloro che fecero parte delle forze armate della RSI, la sentenza continua affermando che: "Tutta l'antecedente esposizione deve servire solo ad obiettivare e a serenamente apprezzare i fatti, a non porre senz'altro le premesse di una ribellione libera nella determinazione e totalitarietà nei delittuosi scopi per cui si giunge inesorabilmente a colpire quando non è giusto colpire, e si perpetuano i rancori, gli antagonismi, le inimicizie, allontanando la auspicata pacificazione. Una volta riconosciuto che la RSI costituiva un governo di fatto e che i suoi combattenti dovevano essere considerati belligeranti, ne consegue che gli ordini impartiti dai superiori ai loro subordinati dovevano essere eseguiti".
        Anche la seconda sezione della Corte d'assise speciale di Roma, con sentenza del 30 ottobre 1947, ha affermato che la RSI ebbe "una organizzazione politica, giuridica e militare aderente e conforme alla nostra civiltà, se non addirittura simile alla organizzazione preesistente, essendosi mantenute in vigore quasi tutte le leggi anteriori; come non si può negare la sua esistenza di Stato, sia pure di fatto, con il conseguente possesso di tutti gli attributi e poteri della sovranità, compreso quello fondamentale della "giurisdizione"" e ancora che: "La suddetta Repubblica ebbe vita ed esistenza come Stato sovrano politicamente e giuridicamente organizzato e riconosciuto anche per determinate e limitate funzioni ed applicazioni del diritto di guerra come Stato belligerante".
        Onorevoli colleghi, non vi è più alcun motivo storico né politico per restare prigionieri di concetti, di pregiudizi, di faziosità e di discriminazioni imposti dalla volontà politica di parte, ormai anacronistici.
        E' crollato il comunismo, è caduto il Muro di Berlino, non esistono più vinti e vincitori: l'Italia, culla del diritto e della civiltà, ne deve prendere atto.
        Per questi motivi si presenta la proposta di legge: per un principio di giustizia; per un allineamento al momento politico che il nostro Paese, integrato nell'Europa, sta vivendo; per superare sterili ghettizzazioni ed eliminare rancori tra combattenti del Nord e del Sud che convivono nella stessa famiglia delle associazioni d'arma solidalmente uniti nel ricordo delle esperienze antagonisticamente vissute, consapevoli di aver compiuto il proprio dovere.
        Agli onorevoli colleghi, quindi, l'invito, con l'approvazione della presente proposta di legge, a dimostrare quella sensibilità che il nuovo corso della storia suggerisce e richiede.




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