XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3678




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Tutti i benef́ci previsti dalle norme vigenti in favore dei combattenti della seconda guerra mondiale (1940-1945) sono estesi ai cittadini italiani che hanno prestato servizio in qualità di militari o militarizzati, anche se arruolati volontariamente, alle dipendenze delle forze armate della Repubblica Sociale Italiana.


Art. 2.

        1. I provvedimenti legislativi che attribuiscono benef́ci privi di contenuto economico a favore dei combattenti, militari e militarizzati, nella seconda guerra mondiale, subordinandoli all'appartenenza a reparti delle forze armate del Regno d'Italia o all'appartenenza ad unità partigiane sono estesi, verificandosi le altre condizioni richieste, anche agli ex combattenti che abbiano partecipato in qualità di ufficiali, sottufficiali, graduati o militari di truppa ad operazioni di guerra nelle formazioni militari della Repubblica Sociale Italiana.
        2. Ai fini della concessione, in favore degli ex combattenti indicati al comma 1 del presente articolo, delle promozioni a titolo onorifico previste dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, si applica la procedura di cui all'articolo 6 della medesima legge.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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