XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3678
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Tutti i benef́ci previsti dalle norme vigenti in favore
dei combattenti della seconda guerra mondiale (1940-1945) sono
estesi ai cittadini italiani che hanno prestato servizio in
qualità di militari o militarizzati, anche se arruolati
volontariamente, alle dipendenze delle forze armate della
Repubblica Sociale Italiana.
Art. 2.
1. I provvedimenti legislativi che attribuiscono benef́ci
privi di contenuto economico a favore dei combattenti,
militari e militarizzati, nella seconda guerra mondiale,
subordinandoli all'appartenenza a reparti delle forze armate
del Regno d'Italia o all'appartenenza ad unità partigiane sono
estesi, verificandosi le altre condizioni richieste, anche
agli ex combattenti che abbiano partecipato in qualità di
ufficiali, sottufficiali, graduati o militari di truppa ad
operazioni di guerra nelle formazioni militari della
Repubblica Sociale Italiana.
2. Ai fini della concessione, in favore degli ex
combattenti indicati al comma 1 del presente articolo, delle
promozioni a titolo onorifico previste dalla legge 8 agosto
1980, n. 434, si applica la procedura di cui all'articolo 6
della medesima legge.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.