XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3675
Onorevoli Colleghi! - Gli articoli 9 e 141 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice
della strada", e successive modificazioni, necessitano di
alcune modifiche e integrazioni in quanto la normativa
prevista da tali disposizioni per sanzionare il fenomeno delle
competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore
non appare del tutto adeguata a contrastare il verificarsi di
tali comportamenti che stanno assumendo negli ultimi tempi
dimensioni preoccupanti e stanno destando forte allarme nella
collettività.
Entrambe le disposizioni richiamate, infatti, pur avendo
un ambito applicativo diverso - la prima, infatti, contempla
l'ipotesi particolarmente grave dell'organizzazione di
competizioni non autorizzate con veicoli a motore, la seconda
disciplina il solo gareggiare in velocità - prevedono come
pene principali identiche sanzioni eccessivamente miti
rispetto alla gravità delle condotte illecite previste, mentre
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente è disposta per un periodo di tempo che appare troppo
limitato.
Occorre, inoltre, tenere presente che il fenomeno delle
competizioni clandestine tra veicoli a motore minaccia
massimamente l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini in
quanto non solo dai comportamenti in esame derivano spesso
lesioni gravissime o addirittura la morte di persone talvolta
estranee alla gara e che involontariamente ne rimangono
coinvolte, ma anche perché tali competizioni si svolgono di
frequente nell'ambito di organizzazioni volte a trarre
profitto da tali attività e nelle quali la criminalità ha
trovato un giro di interessi economici di rilevante
portata.
Da queste osservazioni muove la proposta di legge in
esame, composta da un solo articolo, e che prevede, in primo
luogo, la pena della reclusione da uno a tre anni oltre che
una rilevante sanzione pecuniaria nei confronti di coloro che
organizzano, promuovono, dirigono o comunque agevolano una
competizione sportiva in velocità con veicoli a motore oltre
che di tutti coloro i quali prendono parte alla competizione
medesima.
Si tratta, quindi, di un delitto di pericolo la cui
punibilità è sancita in quanto il fatto tipico descritto nella
norma espone a rischio non solo la vita, l'incolumità e la
sicurezza personale dei partecipanti e di coloro che
volontariamente assistono alla gara, ma anche di tutti coloro
che occasionalmente si trovano nel luogo della
competizione.
Sempre nell'ambito dell'organizzazione di competizioni
clandestine tra veicoli a motore, la proposta di legge in
esame disciplina, poi, come fattispecie autonoma, l'ipotesi
che dallo svolgimento della competizione derivi la morte di
una o più persone ovvero lesioni personali a terzi. In questo
caso, stante l'estrema gravità dell'evento, si è ritenuto di
dover prevedere un inasprimento della responsabilità già
sancita.
Per quanto riguarda, poi, le circostanze aggravanti, si è
ritenuto opportuno prevedere un aumento della pena base in due
ipotesi particolarmente gravi consistenti, la prima, nel fatto
che la competizione si è svolta nell'ambito di una
organizzazione volta a trarre profitto dalle competizioni non
autorizzate, la seconda quando alla gara hanno partecipato
minori.
La proposta di legge in esame ridefinisce, inoltre,
un'altra figura di reato, già prevista come ipotesi
contravvenzionale dall'articolo 141 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, concernete il divieto di gareggiare in
velocità con veicoli a motore.
Rispetto alla fattispecie descritta in precedenza, quella
in esame si caratterizza in quanto la competizione clandestina
tra veicoli a motore non presuppone una previa organizzazione
della manifestazione.
Anche in questo caso si è ritenuto necessario inasprire le
sanzioni previste dal vigente codice della strada, che sono
ulteriormente aggravate nel caso in cui dallo svolgimento
della gara derivi la morte di una o più persone o lesioni
personali a terzi, secondo lo schema in precedenza
illustrato.
Si rileva, poi, che sia nella fattispecie appena
descritta, sia in quella precedente, si è prevista la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione o della revoca,
nei casi più gravi, della patente di guida, nei confronti di
coloro che hanno preso parte alla competizione clandestina.
L'ultima modifica sostanziale concerne l'articolo 79 del
codice della strada ed è volta a prevedere un aumento della
sanzione prevista dal comma 4 di tale articolo - che punisce
l'alterazione delle caratteristiche costruttive e funzionali
del veicolo a motore - qualora tale manipolazione sia
funzionale allo svolgimento delle competizioni non autorizzate
in precedenza descritte.