XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3675




        Onorevoli Colleghi! - Gli articoli 9 e 141 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", e successive modificazioni, necessitano di alcune modifiche e integrazioni in quanto la normativa prevista da tali disposizioni per sanzionare il fenomeno delle competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore non appare del tutto adeguata a contrastare il verificarsi di tali comportamenti che stanno assumendo negli ultimi tempi dimensioni preoccupanti e stanno destando forte allarme nella collettività.
        Entrambe le disposizioni richiamate, infatti, pur avendo un ambito applicativo diverso - la prima, infatti, contempla l'ipotesi particolarmente grave dell'organizzazione di competizioni non autorizzate con veicoli a motore, la seconda disciplina il solo gareggiare in velocità - prevedono come pene principali identiche sanzioni eccessivamente miti rispetto alla gravità delle condotte illecite previste, mentre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è disposta per un periodo di tempo che appare troppo limitato.
        Occorre, inoltre, tenere presente che il fenomeno delle competizioni clandestine tra veicoli a motore minaccia massimamente l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini in quanto non solo dai comportamenti in esame derivano spesso lesioni gravissime o addirittura la morte di persone talvolta estranee alla gara e che involontariamente ne rimangono coinvolte, ma anche perché tali competizioni si svolgono di frequente nell'ambito di organizzazioni volte a trarre profitto da tali attività e nelle quali la criminalità ha trovato un giro di interessi economici di rilevante portata.
        Da queste osservazioni muove la proposta di legge in esame, composta da un solo articolo, e che prevede, in primo luogo, la pena della reclusione da uno a tre anni oltre che una rilevante sanzione pecuniaria nei confronti di coloro che organizzano, promuovono, dirigono o comunque agevolano una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore oltre che di tutti coloro i quali prendono parte alla competizione medesima.
        Si tratta, quindi, di un delitto di pericolo la cui punibilità è sancita in quanto il fatto tipico descritto nella norma espone a rischio non solo la vita, l'incolumità e la sicurezza personale dei partecipanti e di coloro che volontariamente assistono alla gara, ma anche di tutti coloro che occasionalmente si trovano nel luogo della competizione.
        Sempre nell'ambito dell'organizzazione di competizioni clandestine tra veicoli a motore, la proposta di legge in esame disciplina, poi, come fattispecie autonoma, l'ipotesi che dallo svolgimento della competizione derivi la morte di una o più persone ovvero lesioni personali a terzi. In questo caso, stante l'estrema gravità dell'evento, si è ritenuto di dover prevedere un inasprimento della responsabilità già sancita.
        Per quanto riguarda, poi, le circostanze aggravanti, si è ritenuto opportuno prevedere un aumento della pena base in due ipotesi particolarmente gravi consistenti, la prima, nel fatto che la competizione si è svolta nell'ambito di una organizzazione volta a trarre profitto dalle competizioni non autorizzate, la seconda quando alla gara hanno partecipato minori.
        La proposta di legge in esame ridefinisce, inoltre, un'altra figura di reato, già prevista come ipotesi contravvenzionale dall'articolo 141 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernete il divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore.
        Rispetto alla fattispecie descritta in precedenza, quella in esame si caratterizza in quanto la competizione clandestina tra veicoli a motore non presuppone una previa organizzazione della manifestazione.
        Anche in questo caso si è ritenuto necessario inasprire le sanzioni previste dal vigente codice della strada, che sono ulteriormente aggravate nel caso in cui dallo svolgimento della gara derivi la morte di una o più persone o lesioni personali a terzi, secondo lo schema in precedenza illustrato.
        Si rileva, poi, che sia nella fattispecie appena descritta, sia in quella precedente, si è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca, nei casi più gravi, della patente di guida, nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione clandestina.
        L'ultima modifica sostanziale concerne l'articolo 79 del codice della strada ed è volta a prevedere un aumento della sanzione prevista dal comma 4 di tale articolo - che punisce l'alterazione delle caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo a motore - qualora tale manipolazione sia funzionale allo svolgimento delle competizioni non autorizzate in precedenza descritte.




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