XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3675
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 8-bis dell'articolo 9 è
abrogato;
b) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
"Art. 9-bis. (Organizzazione di competizioni non
autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione
alle gare) - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola
una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore
senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 è punito
con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 25 mila
a 100 mila euro. La stessa pena si applica a chiunque prende
parte alla competizione non autorizzata.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva,
comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena
della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una
lesione personale la pena è da tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate
fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate al fine,
di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse
clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di
anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al
comma 1, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e
con la multa da 5 mila a 25 mila euro.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte
alla competizione, all'accertamento del reato consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II,
del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo
svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali
gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la
sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli
dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al
reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.
6. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone
l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 9-ter. (Divieto di gareggiare in velocità con
veicoli a motore). - 1. Fuori dei casi previsti
dall'articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità con
veicoli a motore, è punito con la reclusione da sei mesi ad un
anno e con la multa da 5 mila euro a 20 mila euro.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva,
comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena
della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione
personale la pena è da due a cinque anni.
3. All'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da
uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della
competizione sono derivate lesioni personali gravi o
gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di
condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei
partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al
reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo";
c) al comma 4 dell'articolo 79 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "La misura della sanzione è
aumentata se il veicolo è utilizzato nelle competizioni
previste dagli articoli 9-bis e 9-ter";
d) al primo periodo del comma 9 dell'articolo 141,
sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dagli
articoli 9-bis e 9-ter," e i periodi secondo e
terzo del medesimo comma sono soppressi.