XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3675




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il comma 8-bis dell'articolo 9 è abrogato;

            b) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

        "Art. 9-bis. (Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare) - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 25 mila a 100 mila euro. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.
            2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è da tre a sei anni.
            3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate al fine, di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.
            4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da 5 mila a 25 mila euro.
            5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.
            6. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

        Art. 9-ter. (Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5 mila euro a 20 mila euro.
            2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è da due a cinque anni.
            3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo";

            c) al comma 4 dell'articolo 79 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La misura della sanzione è aumentata se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter";

            d) al primo periodo del comma 9 dell'articolo 141, sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter," e i periodi secondo e terzo del medesimo comma sono soppressi.



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