XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3668




        Onorevoli Colleghi! - Nell'ambito della legge finanziaria per l'anno 2003 (legge n. 289 del 2002) il Governo ha stanziato fondi per consentire la revisione del trattamento economico del personale soggetto a contratto delle Forze armate e delle Forze di polizia attraverso l'attribuzione di parametri di stipendio in relazione al grado e alla qualifica rivestiti. Ciò si è concretizzato normativamente attraverso l'estensione della delega conferita al Governo dal Parlamento con la legge 29 marzo 2001, n. 86, ed estesa al 31 maggio 2003 dalla citata legge finanziaria. Tale nuovo sistema retributivo verrà applicato partendo dal congelamento delle posizioni assunte dal personale nei singoli ruoli (ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa in servizio permanente) ed essenzialmente si baserà su una griglia di riferimento volta a remunerare in funzione prioritaria il grado e in via subordinata l'anzianità nel grado stesso o di servizio.
        Al riguardo, occorre evidenziare che gli attuali gradi del personale non direttivo delle Forze armate derivano dall'applicazione del decreto legislativo n. 196 del l995 che, come noto, a suo tempo è stato necessariamente differenziato dall'omologo decreto di riordino del personale non direttivo delle Forze di polizia producendo uno squilibrio in termini di benefìci conseguiti nelle ricostruzioni delle progressioni di carriera a favore di questi ultimi. Ciò per motivi funzionali non disponendo le Forze armate a quel momento del ruolo della truppa in servizio permanente come invece succedeva per le Forze di polizia.
        In tale quadro è evidente che l'applicazione di un sistema parametrale che si basi sui predetti princìpi sperequerebbe nettamente i sottufficiali delle Forze armate vanificando quanto in parte sanato attraverso l'emanazione del decreto legislativo n. 82 del 2001 che, nel modificare il già citato decreto legislativo n. 196 del 1995, ha cercato di bilanciare gli aspetti meritocratici necessari per il conseguimento del vertice del ruolo con un pacchetto di miglioramenti economici finalizzati a salvaguardare le aspettative del personale più anziano.
        Alla luce di quanto sopra evidenziato, le disposizioni proposte dal presente provvedimento sono volte ad operare un'armonizzazione completa tra il personale delle Forze armate e quello delle Forze di polizia, sulla base dell'applicazione del nuovo sistema retributivo tenendo conto soprattutto dell'identico status militare con i colleghi dell'Arma dei carabinieri. Il problema, inoltre, è stato più volte evidenziato nel tempo dalle rappresentanze militari generando delle giuste aspettative rispetto alle norme proposte con il presente provvedimento. In concreto la proposta di legge prevede:

            all'articolo 1: norme di reinquadramento dei marescialli capi e gradi corrispondenti per poter conseguire la promozione a primo maresciallo e gradi corrispondenti con connessi benefìci di carattere economico che sono alla base delle richieste formulate dagli organi della rappresentanza e delle lamentele espresse dal personale non direttivo delle Forze armate;

            all'articolo 2: norme di reinquadramento dei marescialli ordinari e gradi corrispondenti per poter essere promossi marescialli capi e gradi corrispondenti con connessi benefìci economici che sono sempre quelli che hanno generato le istanze pervenute dalla base;

            all'articolo 3: norme di reinquadramento dei marescialli e gradi corrispondenti per poter avanzare al grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti con conseguenti benefìci economici che sono alla base delle richieste formulate;

            all'articolo 4: norme di reinquadramento dei marescialli capi ed ordinari e gradi corrispondenti appartenenti al ruolo dei musicisti;

            all'articolo 5: rispetto della meritocrazia negli avanzamenti avvenuti del personale appartenente al ruolo dei marescialli che come noto avviene "a scelta" e "per concorso" onde non generare scavalcamenti in ruolo;

            all'articolo 6: flessibilità nell'impiego dei marescialli capi ed ordinari e gradi corrispondenti per poter consentire loro l'assolvimento degli obblighi di comando, di attribuzioni, di servizio, di imbarco e formativi;

            all'articolo 7: salvaguardia delle aliquote di avanzamento già pubblicate, dalle quali è escluso il personale oggetto del riallineamento; sono previste modalità valutative analoghe a quelle vigenti per coloro che avevano elementi impeditivi per la valutazione;

            all'articolo 8: introduzione di modalità valutative più semplici e snelle per il personale oggetto dell'armonizzazione;

            all'articolo 9: norme di carattere economico per concedere ai primi marescialli e gradi corrispondenti reinquadrati lo scatto aggiuntivo già percepito dai colleghi delle Forze di polizia. Vengono inoltre differiti i termini per il recupero forzoso dell'acconto concesso in anticipo al personale del ruolo dei marescialli e viene infine prevista un'altra forma di garanzia per la restituzione dell'acconto qualora il processo valutativo non si concluda entro l'anno;

            all'articolo 10: modifiche alle modalità per la definizione del numero di promozioni annue al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti, legando tale quantificazione al processo di professionalizzazione in atto nelle Forze armate;
            all'articolo 11: norme per l'attribuzione della qualifica di luogotenente che sostanzialmente ricalcano quelle vigenti valide per l'anno in corso e per i successivi;

            all'articolo 12: delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti integrazioni e correzioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, alle norme della medesima legge, in quanto le situazioni e le dinamiche dei ruoli sono tali da richiedere una qualche precauzione. Previsione che la legge non si applica al personale in posizione di ausiliaria.

        In sintesi, di tale processo di armonizzazione beneficeranno circa 50.000 sottufficiali delle Forze armate ai quali era stata promessa una qualche forma di adeguamento delle carriere che non è stata mantenuta.
        La sollecita approvazione del presente provvedimento costituisce altresì condizione essenziale per prevenire ulteriori possibilità sperequative nell'applicazione del sistema retributivo parametrale.




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