XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3668
Onorevoli Colleghi! - Nell'ambito della legge
finanziaria per l'anno 2003 (legge n. 289 del 2002) il Governo
ha stanziato fondi per consentire la revisione del trattamento
economico del personale soggetto a contratto delle Forze
armate e delle Forze di polizia attraverso l'attribuzione di
parametri di stipendio in relazione al grado e alla qualifica
rivestiti. Ciò si è concretizzato normativamente attraverso
l'estensione della delega conferita al Governo dal Parlamento
con la legge 29 marzo 2001, n. 86, ed estesa al 31 maggio 2003
dalla citata legge finanziaria. Tale nuovo sistema retributivo
verrà applicato partendo dal congelamento delle posizioni
assunte dal personale nei singoli ruoli (ufficiali,
sottufficiali e volontari di truppa in servizio permanente) ed
essenzialmente si baserà su una griglia di riferimento volta a
remunerare in funzione prioritaria il grado e in via
subordinata l'anzianità nel grado stesso o di servizio.
Al riguardo, occorre evidenziare che gli attuali gradi del
personale non direttivo delle Forze armate derivano
dall'applicazione del decreto legislativo n. 196 del l995 che,
come noto, a suo tempo è stato necessariamente differenziato
dall'omologo decreto di riordino del personale non direttivo
delle Forze di polizia producendo uno squilibrio in termini di
benefìci conseguiti nelle ricostruzioni delle progressioni di
carriera a favore di questi ultimi. Ciò per motivi funzionali
non disponendo le Forze armate a quel momento del ruolo della
truppa in servizio permanente come invece succedeva per le
Forze di polizia.
In tale quadro è evidente che l'applicazione di un sistema
parametrale che si basi sui predetti princìpi sperequerebbe
nettamente i sottufficiali delle Forze armate vanificando
quanto in parte sanato attraverso l'emanazione del decreto
legislativo n. 82 del 2001 che, nel modificare il già citato
decreto legislativo n. 196 del 1995, ha cercato di bilanciare
gli aspetti meritocratici necessari per il conseguimento del
vertice del ruolo con un pacchetto di miglioramenti economici
finalizzati a salvaguardare le aspettative del personale più
anziano.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, le disposizioni
proposte dal presente provvedimento sono volte ad operare
un'armonizzazione completa tra il personale delle Forze armate
e quello delle Forze di polizia, sulla base dell'applicazione
del nuovo sistema retributivo tenendo conto soprattutto
dell'identico status militare con i colleghi dell'Arma
dei carabinieri. Il problema, inoltre, è stato più volte
evidenziato nel tempo dalle rappresentanze militari generando
delle giuste aspettative rispetto alle norme proposte con il
presente provvedimento. In concreto la proposta di legge
prevede:
all'articolo 1: norme di reinquadramento dei marescialli
capi e gradi corrispondenti per poter conseguire la promozione
a primo maresciallo e gradi corrispondenti con connessi
benefìci di carattere economico che sono alla base delle
richieste formulate dagli organi della rappresentanza e delle
lamentele espresse dal personale non direttivo delle Forze
armate;
all'articolo 2: norme di reinquadramento dei marescialli
ordinari e gradi corrispondenti per poter essere promossi
marescialli capi e gradi corrispondenti con connessi benefìci
economici che sono sempre quelli che hanno generato le istanze
pervenute dalla base;
all'articolo 3: norme di reinquadramento dei marescialli
e gradi corrispondenti per poter avanzare al grado di
maresciallo ordinario e gradi corrispondenti con conseguenti
benefìci economici che sono alla base delle richieste
formulate;
all'articolo 4: norme di reinquadramento dei marescialli
capi ed ordinari e gradi corrispondenti appartenenti al ruolo
dei musicisti;
all'articolo 5: rispetto della meritocrazia negli
avanzamenti avvenuti del personale appartenente al ruolo dei
marescialli che come noto avviene "a scelta" e "per concorso"
onde non generare scavalcamenti in ruolo;
all'articolo 6: flessibilità nell'impiego dei
marescialli capi ed ordinari e gradi corrispondenti per poter
consentire loro l'assolvimento degli obblighi di comando, di
attribuzioni, di servizio, di imbarco e formativi;
all'articolo 7: salvaguardia delle aliquote di
avanzamento già pubblicate, dalle quali è escluso il personale
oggetto del riallineamento; sono previste modalità valutative
analoghe a quelle vigenti per coloro che avevano elementi
impeditivi per la valutazione;
all'articolo 8: introduzione di modalità valutative più
semplici e snelle per il personale oggetto
dell'armonizzazione;
all'articolo 9: norme di carattere economico per
concedere ai primi marescialli e gradi corrispondenti
reinquadrati lo scatto aggiuntivo già percepito dai colleghi
delle Forze di polizia. Vengono inoltre differiti i termini
per il recupero forzoso dell'acconto concesso in anticipo al
personale del ruolo dei marescialli e viene infine prevista
un'altra forma di garanzia per la restituzione dell'acconto
qualora il processo valutativo non si concluda entro
l'anno;
all'articolo 10: modifiche alle modalità per la
definizione del numero di promozioni annue al grado di primo
maresciallo e gradi corrispondenti, legando tale
quantificazione al processo di professionalizzazione in atto
nelle Forze armate;
all'articolo 11: norme per l'attribuzione della
qualifica di luogotenente che sostanzialmente ricalcano quelle
vigenti valide per l'anno in corso e per i successivi;
all'articolo 12: delega al Governo per l'emanazione di
uno o più decreti legislativi recanti integrazioni e
correzioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della legge, alle norme della medesima legge, in quanto le
situazioni e le dinamiche dei ruoli sono tali da richiedere
una qualche precauzione. Previsione che la legge non si
applica al personale in posizione di ausiliaria.
In sintesi, di tale processo di armonizzazione
beneficeranno circa 50.000 sottufficiali delle Forze armate ai
quali era stata promessa una qualche forma di adeguamento
delle carriere che non è stata mantenuta.
La sollecita approvazione del presente provvedimento
costituisce altresì condizione essenziale per prevenire
ulteriori possibilità sperequative nell'applicazione del
sistema retributivo parametrale.