XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3668




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Inquadramento al grado
di primo maresciallo).

        1. I marescialli capi e gradi corrispondenti iscritti nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e in servizio alla data del 1^ gennaio 2003, aventi anzianità di grado nell'anno 1999 e negli anni precedenti, sono inquadrati nel grado di primo maresciallo, con anzianità assoluta a decorrere dal 1^ gennaio 2002.
        2. I marescialli capi e gradi corrispondenti iscritti nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e in servizio alla data del 1^ gennaio 2003, aventi anzianità di grado nell'anno 2000, sono inquadrati nel grado di maresciallo capo, previa rideterminazione dell'anzianità assoluta tale da consentire la promozione al grado di primo maresciallo ad anzianità con decorrenza dal 1^ gennaio 2004.
        3. I marescialli capi e gradi corrispondenti iscritti nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e in servizio alla data del 1^ gennaio 2003, aventi anzianità di grado nell'anno 2001, sono inquadrati nel grado di maresciallo capo, previa rideterminazione dell'anzianità assoluta tale da consentire la promozione al grado di primo maresciallo ad anzianità con decorrenza dal 1^ gennaio 2005.


Art. 2.

(Inquadramento al grado
di maresciallo capo).

        1. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti iscritti nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e in servizio alla data del 1^ gennaio 2003, aventi anzianità di grado nell'anno 1995 e negli anni precedenti, sono inquadrati nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, con anzianità assoluta decorrere dal 1^ gennaio 1997.
        2. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti iscritti nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e in servizio alla data del 1^ gennaio 2003, aventi anzianità di grado nell'anno 1996, sono inquadrati nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, con anzianità assoluta a decorrere dal 1^ gennaio 1998.
        3. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti iscritti nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e in servizio alla data del 1^ gennaio 2003, aventi anzianità di grado nell'anno 1997, sono inquadrati nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, con anzianità assoluta a decorrere dal 1^ gennaio 1999.
        4. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti iscritti nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e in servizio alla data del 1^ gennaio 2003, aventi anzianità di grado nell'anno 1998, sono inquadrati nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, con anzianità assoluta a decorrere dal 1^ gennaio 2000.
        5. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti iscritti nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e in servizio alla data del 1^ gennaio 2003, aventi anzianità di grado nell'anno 1999 e negli anni precedenti, sono inquadrati nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, con anzianità assoluta a decorrere dal 1^ gennaio 2001.
        6. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti iscritti nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e in servizio alla data del 1^ gennaio 2003, aventi anzianità di grado nell'anno 2000 e negli anni precedenti, sono inquadrati nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, con anzianità assoluta a decorrere dal 1^ gennaio 2002.


Art. 3.

(Inquadramento al grado
di maresciallo ordinario).

        1. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti iscritti nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e in servizio alla data del 1^ gennaio 2003, aventi anzianità di grado nell'anno 2001, sono inquadrati nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, con anzianità assoluta a decorrere dal 1^ gennaio 1998.
        2. I marescialli e gradi corrispondenti iscritti nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e in servizio alla data del 1^ gennaio 2003, aventi anzianità di grado nell'anno 2000, sono inquadrati nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, con anzianità assoluta a decorrere dal 1^ gennaio 1999.


Art. 4.

(Inquadramento del personale appartenente al ruolo dei
musicisti).

        1. Il personale appartenente al ruolo dei musicisti nei gradi di maresciallo capo ed ordinano e gradi corrispondenti, proveniente dalle carriere interne e iscritto ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, in servizio alla data del 1^ gennaio 2003, è inquadrato ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.

Art. 5.

(Clausola di salvaguardia).

        1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, inquadrato ai sensi degli articoli 1, 2, e 3 della presente legge, segue in ruolo il personale promosso ai sensi degli articoli 20, 34-quinquies e 38-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82.


Art. 6.

(Assolvimento degli obblighi).

        1. Il personale di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, che, alla scadenza dell'anno precedente alla data di entrata in vigore della medesima legge, non ha assolto, in modo totale o parziale, i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso i reparti e di imbarco e non ha espletato i corsi e gli esami prescritti dall'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, può assolverli nel grado conseguito con tale inquadramento.


Art. 7.

(Aliquote di avanzamento).

        1. Il personale oggetto dell'inquadramento di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 è escluso dalla valutazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Il personale iscritto nei ruoli dei marescialli e dei musicisti ai sensi, rispettivamente, degli articoli 34 e 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e in servizio alla data del 1^ gennaio 2003 che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, ovvero al citato articolo 34, comma 15, del decreto legislativo n. 196 del 1995, e successive modificazioni, al cessare delle cause impeditive è valutato con le modalità previste dal citato articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 196 del 1995, e, qualora idoneo, inquadrato ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge.


Art. 8.

(Avanzamento).

        1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, le valutazioni del personale di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 della presente legge, avvengono attraverso un giudizio di idoneità espresso dai superiori gerarchici in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213.


Art. 9.

(Attribuzione dello scatto aggiuntivo
e dell'assegno di riordino).

        1. La decorrenza, agli effetti economici, delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 è fissata al 1^ gennaio 2003.
        2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, fermi restando gli altri requisiti previsti dalle medesime norme e dall'articolo 6-quater del citato decreto legislativo n. 195 del 1996, è attribuito lo scatto aggiuntivo a decorrere dal 1^ gennaio 2003 ai primi marescialli che, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono inquadrati in tale grado.
        3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il recupero dell'acconto di cui all'articolo 34-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è differito di dodici mesi.
        4. Qualora i tempi per la valutazione del personale di cui al presente articolo superino il termine di dodici mesi stabilito dal comma 3, l'importo dell'acconto è restituito alla conclusione del processo valutativo.

Art. 10.

(Avanzamento al grado
di primo maresciallo).

        1. L'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è sostituito dal seguente:

        "2. Il numero delle promozioni da conferire per la promozione al grado di primo maresciallo è pari ad un trentesimo delle dotazioni organiche dei marescialli definite annualmente con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215".


Art. 11.

(Attribuzione della qualifica
di luogotenente).

        1. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge rivesta il grado di primo maresciallo con anzianità dal 1^ gennaio 2002, per essere incluso nell'aliquota di ruolo per l'attribuzione della qualifica di luogotenente prevista dall'articolo 6-bis, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, deve aver maturato cinque anni di servizio dall'acquisizione dello scatto di cui all'articolo 9, comma 2 della presente legge.
        2. Il personale che consegue l'inquadramento al grado di primo maresciallo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge, con anzianità assoluta nel grado di provenienza fino al 31 dicembre 1997, per essere incluso nell'aliquota di ruolo per l'attribuzione della qualifica di luogotenente prevista dall'articolo 6-bis, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, deve aver maturato sei anni di servizio dall'acquisizione dello scatto di cui all'articolo 9, comma 2, della presente legge.


Art. 12.

(Disposizioni finali).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive della medesima legge, secondo i princìpi e criteri direttivi ivi stabiliti.
        2. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni della medesima legge.



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