XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3667
Onorevoli Colleghi! - La lotta contro lo sfruttamento
del lavoro minorile è un imperativo a cui i legislatori - sia
nel nostro Paese, che all'estero - hanno cercato di obbedire,
a più riprese, nel passato. L'uso dei fanciulli e degli
adolescenti come forza lavoro è inaccettabile, e non solo per
la negazione del diritto allo studio, al gioco e alla salute.
Come lavoro minorile si riconoscono anche le peggiori forme di
sfruttamento criminale: l'uso di minorenni nel mercato della
prostituzione e della pornografia, della droga, come
manovalanza criminale, come soldati nei conflitti locali.
Sul problema vi sono state indicazioni autorevoli e
univoche per una maggiore tutela dei diritti dei minori, parte
sempre debole e preziosa della società umana.
Sappiamo tutti che le raccomandazioni dell'Organizzazione
internazionale del lavoro sono state approvate a Ginevra il 17
maggio 1999 e rese esecutive ai sensi della legge 25 maggio
2000, n. 148, proprio per stimolare una maggiore applicazione
a livello mondiale dei diritti dei fanciulli e degli
adolescenti, e sappiamo anche che la nostra legislazione già
da tempo contiene norme, a tutti i livelli, per esercitare
questa difesa. E' evidente, tuttavia, come ci sia ancora molto
da fare: oltre ai dati drammatici sulle violazioni che
possiamo conoscere attraverso i rapporti dell'amministrazione,
possiamo vedere con i nostri occhi, nelle strade della
capitale, anche nelle vicinanze del Parlamento, come questi
diritti non sono salvaguardati per tutti i minori.
Le normative non sono sufficienti se non vi è la diffusa
volontà di applicarle, combattendo i poteri e i fenomeni
sociali che finiscono per negare i diritti di chi è, per
natura, più debole, più disponibile, più esposto e del tutto
ignaro dei suoi stessi diritti. Se i minori non sanno
difendere i propri diritti e il mondo degli adulti non se ne
fa carico, questa sarà sempre una battaglia di diritti
combattuta in svantaggio.
Proprio per colmare questo vuoto di responsabilità il
Parlamento europeo nel 1992, trattando della Carta europea dei
diritti del fanciullo, sollecitò l'istituzione di un difensore
dei minori con il compito di tutelarne i diritti. Dieci anni
dopo, durante i lavori della Sessione straordinaria delle
Nazioni Unite dedicata all'infanzia, nel maggio 2002, si riunì
anche l'Unione interparlamentare che ancora, tra le azioni
raccomandate, indicò nella risoluzione finale l'istituzione di
un Garante per l'infanzia, che sia collegato con il Parlamento
e sia dotato di risorse adeguate. Intanto, in quei dieci anni,
si è continuato ad usare i bambini schiavi per combattere le
guerre, si è allargato il giro della pornografia e della
prostituzione minorile, si è sviluppato il commercio degli
organi strappati ai piccoli, e questi crimini si sono diffusi
anche sul territorio della nostra Repubblica.
L'istituzione in Italia di un Garante per l'infanzia e
l'adolescenza a livello nazionale è urgente e a tale fine la
Camera dei deputati ha, a larga maggioranza, approvato il 30
gennaio 2003 un ordine del giorno.
Si tratta di una figura piuttosto diffusa a livello
europeo, essendo prevista in undici Stati (Austria, Belgio,
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Norvegia,
Portogallo, Spagna, Svezia) e già esistente a livello
regionale negli statuti di Veneto, Abruzzo, Friuli Venezia
Giulia, Puglia, Lazio e Marche, proprio per verificare
l'applicazione delle leggi esistenti e vigilare sulla difesa
di diritti, quelli dei minorenni, che tutti riconosciamo e che
sono definiti a livello internazionale.
Non si tratta di creare una nuova figura che produca nuove
norme e nuove definizioni, bensì di istituire un organo che
garantisca l'applicazione e il rispetto di quelle vigenti con
gli strumenti della comunicazione e della valutazione e con il
compito precipuo di fare rilevare le mancanze e le omissioni
che rendono possibili, già oggi, le gravi violazioni di cui
siamo testimoni.
Il Garante deve avere ampia autonomia; per questo, con la
presente proposta di legge, se ne prevede la nomina da parte
del Consiglio dei ministri, che si assume la responsabilità
della scelta e dell'eventuale rimozione del Garante, il quale
è inserito funzionalmente all'interno del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali.
I poteri del Garante devono essere congruenti a verificare
l'applicazione e l'osservanza delle leggi nazionali e delle
convenzioni internazionali vigenti per l'integrità e la
qualità dello sviluppo dei fanciulli e degli adolescenti sul
territorio della Repubblica; per questo gli si affida il
compito di rendere pubblici i dati sui risultati ottenuti
dagli organismi preposti al controllo e sull'applicazione
delle leggi, nonché il potere d'indagine e di raccolta diretta
di denunce, come anche il potere di comminare sanzioni ai
soggetti che si oppongano alla raccolta dei dati e alle
indagini. Inoltre il Garante prepara e indica, ove necessario,
i curatori che tuteleranno, nei tribunali, gli interessi dei
minori quando coinvolti in affari di giustizia.
Il Garante deve vigilare, coordinarsi con gli enti
interessati nel settore - sia a livello internazionale che ai
vari livelli nazionali - e promuovere la conoscenza e
l'educazione alla difesa dei diritti dei minori, attivarsi per
indagare i casi che ritenga importanti per la rimozione degli
ostacoli alla tutela dei diritti di infanti e adolescenti,
fino a proporre al Governo iniziative e provvedimenti il cui
fine ultimo deve essere la tutela dei superiori interessi dei
minori presenti sul territorio della Repubblica.