XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3667
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Garante per l'infanzia e l'adolescenza).
1. E' istituito il Garante per l'infanzia e l'adoloscenza,
di seguito denominato "Garante", per garantire l'integrità e
la qualità dello sviluppo dei fanciulli e degli adolescenti
sul territorio della Repubblica, in osservanza delle leggi
nazionali e delle convenzioni internazionali vigenti.
2. Il Garante agisce in piena indipendenza e imparzialità,
in sinergia con gli altri organismi interessati.
Art. 2.
(Nomina e requisiti).
1. Il Garante è nominato dal Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
tra i cittadini italiani che abbiano una comprovata esperienza
nel campo della conoscenza dei problemi dell'infanzia e
dell'adolescenza.
2. La funzione di Garante è incompatibile con l'attività
di lavoro dipendente o autonomo o con l'esercizio di una
professione. Entro due mesi dalla nomina il Garante deve, pena
la decadenza, sospendere l'esercizio della professione, essere
messo in aspettativa o fuori ruolo presso il datore di lavoro,
e comunque rimuovere tutte le cause di incompatibilità.
3. In caso di mancata eliminazione delle cause di
incompatibilità la decadenza dalla carica di Garante è
dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri entro quindici giorni dalla scadenza del termine di
cui al comma 2.
4. Il Garante può essere revocato solo per gravi motivi
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 3.
(Funzioni).
1. Il Garante gode di piena indipendenza nell'esercizio
delle sue funzioni.
2. Il Garante:
a) si attiva per la garanzia e la difesa dei
diritti e degli interessi dei minori, cittadini e non, sul
territorio della Repubblica, in particolare in relazione alla
lotta al lavoro minorile, all'evasione dell'obbligo
scolastico, allo sfruttamento criminale dei minori, anche
predisponendosi ad accogliere le segnalazioni di casi di
violazione dei diritti e degli interessi di minori, con un
servizio di ascolto diretto;
b) diffonde la conoscenza dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, delle leggi e delle
iniziative volte a difenderli, incentiva gli aiuti nel quadro
del piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali e
favorisce il coordinamento e il funzionamento delle
associazioni e degli organismi impegnati nella prevenzione e
nella lotta allo sfruttamento dei minori, delle
amministrazioni interessate, degli organismi o istituti di
tutela dei minori operanti in Italia e in altri Paesi;
c) vigila sulla piena applicazione delle
convenzioni internazionali, delle disposizioni e delle
direttive dell'Unione europea e della normativa vigente sui
diritti dei minori, formula raccomandazioni volte a migliorare
il funzionamento di enti e di amministrazioni al fine del
rispetto dei diritti dei minori e segnala al Governo
l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione
all'evoluzione sul piano internazionale del settore di propria
competenza;
d) rappresenta i diritti e gli interessi
dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi
istituzionali, collaborando con le autorità competenti
operanti sul territorio; interviene presso gli organismi
giudiziari per rappresentare gli interessi del minore nel
corso di procedimenti civili o penali, indipendentemente e
autonomamente dall'azione dei genitori e dei legali
rappresentanti dello stesso e si costituisce parte civile in
procedimenti penali che hanno ad oggetto violazioni dei
diritti dei minori;
e) organizza corsi di formazione, preparazione e
aggiornamento per le categorie professionali che si occupano
di fanciulli e di adolescenti, curando il rapporto con i
relativi albi professionali;
f) raccoglie i dati aggiornati relativi alla
condizione dell'infanzia e dell'adolescenza sul territorio
nazionale, alle attività e agli interventi svolti dagli enti e
dalle istituzioni a livello nazionale e locale in materia di
tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, e pubblica un
rapporto semestrale, accessibile gratuitamente al pubblico,
sui servizi e sulle risorse disponibili nonché sui risultati
ottenuti nella difesa dei diritti e degli interessi dei minori
con particolare riferimento alla lotta al lavoro minorile,
all'evasione dell'obbligo scolastico ed allo sfruttamento
criminale dei minori.
Art. 4.
(Poteri).
1. Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, può
effettuare:
a) interrogazioni e indagini;
b) ispezioni presso istituti ed edifici oggetto di
indagini;
c) indagini su presunte violazioni dei diritti del
minore, con accesso libero e gratuito ai documenti ritenuti
indispensabili all'indagine stessa;
d) ispezioni presso tutti gli uffici pubblici e
gli istituti privati dove si svolgono funzioni relative
all'infanzia e alla gioventù;
e) la nomina di un curatore garante in difesa
degli interessi del minore nei procedimenti giudiziari di
qualsiasi grado.
2. Il Garante può irrogare sanzioni amministrative ai
soggetti che non ottemperano, nei termini di legge, alle
richieste del Garante stesso nell'esercizio delle sue
funzioni.
Art. 5.
(Organizzazione).
1. Il Garante nell'esercizio delle sue funzioni si avvale
del personale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
2. L'ufficio del Garante è finanziato da un "Fondo
speciale" istituito in apposita unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
3. L'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del
Garante sono disciplinati con regolamento adottato con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
(Sanzioni).
1. I soggetti che non collaborano ai fini dello
svolgimento delle funzioni affidate al Garante ai sensi
dell'articolo 4, sono puniti con la sanzione amministrativa da
3.000 euro a 30.000 euro.