XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3665
Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge, tenuto
conto del recente vorticoso incremento del contenzioso
introdotto davanti al giudice di pace (soprattutto in
relazione a contratti di assicurazione), intende rispondere ad
ineludibili esigenze di difesa, per ogni tipo di controversia
civile derivante da rapporti giuridici, contrattuali o anche
extracontrattuali, comunque relativi a contratti cosiddetti
"di massa" (vale a dire, per il richiamo dell'articolo 1342
del codice civile, "contratti conclusi mediante la
sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per
disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti
contrattuali").
Si tratta, in relazione a tali rapporti, di un'esigenza
imprescindibile, incidendo gli stessi normalmente su settori
soggetti a specifica vigilanza amministrativa per ragioni di
pubblico interesse; sicché la norma giuridica deve essere
rettamente applicata in ogni singolo caso, per garantire il
corretto funzionamento del mercato e della concorrenza, anche
nel rispetto degli obblighi assunti dallo Stato in sede
comunitaria. Tali primarie finalità, come è evidente, possono
essere concretamente pregiudicate da una indefinita miriade di
decisioni giurisdizionali adottate non già secondo diritto,
bensì meramente equitative.
Risulta quindi necessario reintrodurre la giurisprudenza
secondo diritto nelle controversie relative a tali ambiti,
anche al fine di permettere la piena esplicazione della
funzione nomofilattica della Cassazione rispetto a tali
delicati settori di vitale interesse per l'economia
nazionale.
Nonostante si tratti di decisioni che, a dispetto del
modesto valore individuale, in ragione della loro serialità,
sono di enorme entità economica e sociale, esse risultano
attualmente, per effetto della decisione secondo equità
prevista dal secondo comma dell'articolo 113 del codice di
procedura civile, sostanzialmente sottratte a qualsivoglia
controllo in sede di impugnazione.
Ciò perché, da un lato, ai sensi del terzo comma
dell'articolo 339 del codice di rito le sentenze emesse per
legge secondo equità dal giudice di pace non sono soggette ad
appello; dall'altro lato, perché anche in sede di ricorso per
cassazione (formalmente sempre ammissibile ai sensi
dell'articolo 111 della Costituzione) la circostanza che la
decisione sia stata adottata su basi equitative dal primo
giudice esclude, nella quasi totalità delle fattispecie
concretamente portate all'esame della Corte, ogni possibilità
di effettuare un reale controllo di legittimità (i ricorsi,
quasi sempre, vengono proprio per questo dichiarati
inammissibili).
La modifica proposta, assoggettando alla decisione secondo
diritto tutte le sentenze del giudice di pace nelle cause
derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti seriali e
di massa (bancari, assicurativi, finanziari, forniture di
servizi, eccetera) anche se di valore inferiore a 1.100 euro,
rende dunque effettivo il diritto di difesa mediante
l'appellabilità di tali sentenze, nonché permette un reale
controllo della Cassazione sull'esatta applicazione e
l'uniforme interpretazione del diritto anche ad opera dei
giudici di pace.
Viene fissata, nello stesso tempo, la soglia di valore in
un importo arrotondato ai 1.100 euro, ora che l'euro è l'unica
moneta avente corso legale nello Stato.