XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3665
Decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2003
Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario
secondo equità.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
modificare l'articolo 113 del codice di procedura civile
escludendo il parametro equitativo per il giudice di pace
nelle controversie derivanti da contratti di massa, allo scopo
di evitare che il soggettivo apprezzamento, sulla base di tale
parametro da parte dei singoli giudici di pace, possa
comportare pronunce difformi riferite a identiche tipologie
contrattuali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 febbraio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
delle attività produttive;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
"Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui
valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da
rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le
modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile".
Articolo 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 febbraio 2003.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Castelli, Ministro della giustizia.
Marzano, Ministro delle attività produttive.
Visto, il Guardasigilli:Castelli.