XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3663
Onorevoli Colleghi! - Nella sentenza della Corte
costituzionale n. 38 del 1997, di ammissibilità del
referendum sull'Ordine dei giornalisti, si legge: "(...)
Deve in proposito riaffermarsi il principio che la richiesta
di abrogazione referendaria può investire norme di contenuto
disponibile da parte del legislatore ordinario, mentre è
inammissibile quando essa tende ad abrogare norme a "contenuto
costituzionalmente vincolato" (sentenza n. 16 del 1978). Una
tale natura non è ravvisabile nella specie per il solo fatto
che la legge in esame istituisce detto ordine professionale,
giacché rientra nella discrezionalità del legislatore
ordinario determinare le professioni intellettuali per
l'esercizio delle quali è opportuna l'istituzione di ordini o
collegi e la necessaria iscrizione in appositi albi o elenchi
(articolo 2229 del codice civile) (...) In questa sede,
tuttavia, occorre precisare che l'aver escluso che l'esistenza
dell'ordine dei giornalisti si ponga in contrasto con princìpi
di rilevanza costituzionale, non significa che tale esistenza
debba ritenersi obbligatoria". Nelle conclusioni la Corte
afferma: "Rimane comunque affidato alla discrezionalità del
legislatore ed all'interpretazione sistematica della
giurisprudenza, in caso di esito positivo del
referendum, il compito di ricondurre la disciplina ad
unità ed armonia".
La Consulta ha, in sostanza, ribadito che, ai sensi
dell'articolo 2229 del codice civile, è comunque nel potere
del Parlamento stabilire se quella giornalistica sia da
annoverare tra le professioni intellettuali per l'esercizio
delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o
elenchi. Del resto, pochi anni addietro, la stessa Corte, con
le sentenze n. 11 del 1968 e n. 71 del 1991, aveva riaffermato
la legittimità costituzionale dell'albo dei giornalisti.
Nella prima delle predette sentenze la Consulta aveva tra
l'altro sostenuto: "(...) Il fatto che il giornalista esplichi
la sua attività divenendo parte di un rapporto di lavoro
subordinato non rileva la superfluità di un apparato che,
secondo altri, si giustificherebbe solo in presenza di una
libera professione, tale in senso tradizionale.
Quella circostanza, al contrario, mette in risalto
l'opportunità che i giornalisti vengano associati in un
organismo che, nei confronti del contrapposto potere economico
dei datori di lavoro, possa contribuire a garantire il
rispetto della loro personalità e, quindi, della loro libertà:
compito, questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale
dei diritti della categoria e che perciò può essere assolto
solo da un Ordine a struttura democratica che con i suoi
poteri di ente pubblico vigili, nei confronti di tutti e
nell'interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza
di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e
soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione
e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possono
comprometterla".
Ancora, si legge, nella sentenza citata: "(...) Chi tenga
presente il complesso mondo della stampa nel quale il
giornalista si trova ad operare e consideri che il carattere
privato delle imprese editoriali ne condiziona la possibilità
di lavoro, non può sottovalutare il rischio al quale è esposta
la sua libertà, né può negare la necessità di misure e di
strumenti idonei a salvaguardarla".
Le argomentazioni della Consulta sono più che sufficienti
a motivare il perché della necessità di un intervento
normativo che dia al settore una pregnante, seppur nuova,
regolamentazione.
Ovviamente nessuno può sottacere i numerosi aspetti
negativi dell'attuale disciplina, soprattutto quello relativo
all'accesso alla professione. Attualmente, a causa
dell'istituto del praticantato, sono gli editori a stabilire
chi può accedere alla professione. Occorre, invece,
ristabilire una situazione di parità di condizione e di
opportunità tra tutti coloro che aspirano a diventare
giornalisti.
E' indispensabile, inoltre, puntare ad una maggiore
qualificazione professionale nel settore; a tal fine la strada
della preparazione universitaria e post universitaria è
certamente la più idonea.
L'esigenza, poi, di garantire una maggiore tutela per il
cittadino nei confronti della stampa può essere soddisfatta
attraverso l'istituzione di un giurì arbitrale per la
correttezza e la lealtà dell'informazione.
Numerose sono le novità, previste dalla presente proposta
di legge, che vanno nella direzione suindicata.
L'articolo 1, comma 1, qualifica l'attività giornalistica
ed istituisce (comma 2) l'Agenzia nazionale per
l'informazione, con il compito di assicurare l'autogoverno e
l'autodisciplina dei giornalisti. Tale Agenzia cura (comma 3)
la tenuta dell'Albo unico dei giornalisti. Il comma 5 sancisce
il divieto di esercizio dell'attività giornalistica per chi
non è iscritto all'Albo. Viene altresì riconosciuto il diritto
allo svolgimento della libera professione (comma 6).
L'articolo 2 enuncia i diritti ed i doveri dei giornalisti
riprendendo il contenuto dell'omologo articolo della legge n.
69 del 1963.
L'articolo 3, comma 1, istituisce il Consiglio dei
giornalisti, organo che gestisce l'Agenzia per l'informazione.
Il comma 2 disciplina le modalità di elezione dei trenta
membri del Consiglio (tutti giornalisti), prevedendo un
sistema elettorale, da definire nel dettaglio con regolamento,
che assegna i tre quinti dei seggi alla lista che ottiene la
maggioranza relativa dei voti e i restanti due quinti alle
altre liste secondo il sistema proporzionale puro. Si può
esprimere un'unica preferenza e le elezioni si svolgono a
livello nazionale.
L'articolo 4, comma 1, limita a due i mandati che si
possono ricoprire in qualità di consigliere. Il comma 4
stabilisce che il Consiglio sia presieduto dal presidente
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il
Consiglio elegge (comma 5) un vicepresidente, un segretario e
un tesoriere che compongono, insieme al presidente, il
direttivo del Consiglio.
Gli articoli 5 e 6 definiscono le attribuzioni del
Consiglio e del suo presidente.
L'articolo 7 conferisce al Consiglio la facoltà di
istituire delle sedi periferiche dell'Agenzia, a livello
regionale o interregionale, con funzioni esclusivamente
amministrative.
L'articolo 8 prevede che lo statuto dell'Agenzia
disciplini il funzionamento del collegio dei revisori dei
conti.
L'articolo 9 stabilisce le competenze del direttivo del
Consiglio.
Gli articoli 10 e 11 trattano rispettivamente delle
riunioni e dello scioglimento del Consiglio.
L'articolo 12 istituisce, presso l'Agenzia, l'Albo e
l'articolo 13 disciplina le modalità di iscrizione e le
ipotesi di rigetto delle relative domande.
L'articolo 14, comma 1, richiede, come requisito per
l'iscrizione all'Albo, il conseguimento di un'apposita
specializzazione post universitaria. Il comma 2
stabilisce che i corsi di specializzazione debbano essere a
numero programmato, a frequenza obbligatoria e riservati a
laureati in materie umanistiche o giuridico-economiche. Il
comma 4 prevede che, all'interno del predetto corso, vi sia
anche un periodo obbligatorio e della durata di almeno dodici
mesi di pratica giornalistica presso la redazione di un organo
di informazione. Il comma 5 assicura a coloro che hanno
conseguito la laurea in giornalismo la possibilità di
iscriversi all'Albo senza il biennio di specializzazione. Il
comma 6 precisa che il periodo di pratica di cui al comma 4
non determina, in capo ai praticanti, l'acquisizione di
diritti all'assunzione nei confronti degli organi
d'informazione presso cui viene svolta la pratica. Il comma 7
prevede un regime particolare per gli organi di informazione
dei partiti politici: fermo restando il requisito della
laurea, coloro che hanno svolto un praticantato di due anni
presso tali organi possono iscriversi all'Albo anche se non
hanno la specializzazione.
L'articolo 15 disciplina l'iscrizione dei giornalisti
stranieri in un elenco speciale a loro riservato.
L'articolo 16 stabilisce le ipotesi di cancellazione
dall'Albo.
L'articolo 17, comma 1, prevede che per ricoprire
l'incarico di direttore e di vicedirettore di un organo
d'informazione o di un ufficio stampa occorre l'iscrizione
all'Albo. Il comma 2 consente però alle pubblicazioni di
elevato valore sociale o a carattere tecnico professionale o
scientifico, edite da associazioni senza fini di lucro, di
essere dirette da esperti non iscritti all'Albo, previa
autorizzazione del Consiglio.
L'articolo 18 devolve allo statuto la previsione degli
organi disciplinari e delle cause e modalità di sottoposizione
agli stessi degli iscritti.
L'articolo 19, comma 1, istituisce il giurì arbitrale per
la correttezza e la lealtà dell'informazione, al quale i
soggetti che si ritengono ingiustamente danneggiati da
notizie, articoli e servizi, pubblicati e diffusi da organi di
informazione o di comunicazione di massa, possono rivolgersi
per ottenere la pubblicazione di rettifiche in forme idonee a
ristabilire presso l'opinione pubblica la loro immagine e
dignità. I commi successivi definiscono le procedure di
ricorso al giurì e di esecuzione del lodo arbitrale.
L'articolo 20 detta le disposizioni transitorie. In base
al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge, i giornalisti attualmente iscritti nell'elenco dei
professionisti sono iscritti d'ufficio all'Albo. Il comma 2
stabilisce che possono chiedere l'iscrizione all'albo anche i
giornalisti iscritti nell'elenco dei pubblicisti che risultino
titolari di contratti di lavoro giornalistico da almeno due
anni ovvero che dimostrino di aver ricavato dalla libera
professione giornalistica almeno il 60 per cento del loro
reddito nei cinque anni antecedenti alla data di entrata in
vigore della legge. Il comma 3 stabilisce che l'Agenzia
continui a curare, a titolo puramente onorifico, l'elenco dei
pubblicisti fino a esaurimento. Gli iscritti a questo elenco
residuale non potranno avere contratti di lavoro giornalistico
e assumere la direzione responsabile di organi di
informazione.
Infine, l'articolo 21 abroga la legge n. 69 del 1963, e
successive modificazioni, e il relativo regolamento di
esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 115 del 1965, e successive modificazioni.