XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3663




        Onorevoli Colleghi! - Nella sentenza della Corte costituzionale n. 38 del 1997, di ammissibilità del referendum sull'Ordine dei giornalisti, si legge: "(...) Deve in proposito riaffermarsi il principio che la richiesta di abrogazione referendaria può investire norme di contenuto disponibile da parte del legislatore ordinario, mentre è inammissibile quando essa tende ad abrogare norme a "contenuto costituzionalmente vincolato" (sentenza n. 16 del 1978). Una tale natura non è ravvisabile nella specie per il solo fatto che la legge in esame istituisce detto ordine professionale, giacché rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario determinare le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è opportuna l'istituzione di ordini o collegi e la necessaria iscrizione in appositi albi o elenchi (articolo 2229 del codice civile) (...) In questa sede, tuttavia, occorre precisare che l'aver escluso che l'esistenza dell'ordine dei giornalisti si ponga in contrasto con princìpi di rilevanza costituzionale, non significa che tale esistenza debba ritenersi obbligatoria". Nelle conclusioni la Corte afferma: "Rimane comunque affidato alla discrezionalità del legislatore ed all'interpretazione sistematica della giurisprudenza, in caso di esito positivo del referendum, il compito di ricondurre la disciplina ad unità ed armonia".
        La Consulta ha, in sostanza, ribadito che, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, è comunque nel potere del Parlamento stabilire se quella giornalistica sia da annoverare tra le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Del resto, pochi anni addietro, la stessa Corte, con le sentenze n. 11 del 1968 e n. 71 del 1991, aveva riaffermato la legittimità costituzionale dell'albo dei giornalisti.
        Nella prima delle predette sentenze la Consulta aveva tra l'altro sostenuto: "(...) Il fatto che il giornalista esplichi la sua attività divenendo parte di un rapporto di lavoro subordinato non rileva la superfluità di un apparato che, secondo altri, si giustificherebbe solo in presenza di una libera professione, tale in senso tradizionale.
        Quella circostanza, al contrario, mette in risalto l'opportunità che i giornalisti vengano associati in un organismo che, nei confronti del contrapposto potere economico dei datori di lavoro, possa contribuire a garantire il rispetto della loro personalità e, quindi, della loro libertà: compito, questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria e che perciò può essere assolto solo da un Ordine a struttura democratica che con i suoi poteri di ente pubblico vigili, nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possono comprometterla".
        Ancora, si legge, nella sentenza citata: "(...) Chi tenga presente il complesso mondo della stampa nel quale il giornalista si trova ad operare e consideri che il carattere privato delle imprese editoriali ne condiziona la possibilità di lavoro, non può sottovalutare il rischio al quale è esposta la sua libertà, né può negare la necessità di misure e di strumenti idonei a salvaguardarla".
        Le argomentazioni della Consulta sono più che sufficienti a motivare il perché della necessità di un intervento normativo che dia al settore una pregnante, seppur nuova, regolamentazione.
        Ovviamente nessuno può sottacere i numerosi aspetti negativi dell'attuale disciplina, soprattutto quello relativo all'accesso alla professione. Attualmente, a causa dell'istituto del praticantato, sono gli editori a stabilire chi può accedere alla professione. Occorre, invece, ristabilire una situazione di parità di condizione e di opportunità tra tutti coloro che aspirano a diventare giornalisti.
        E' indispensabile, inoltre, puntare ad una maggiore qualificazione professionale nel settore; a tal fine la strada della preparazione universitaria e post universitaria è certamente la più idonea.
        L'esigenza, poi, di garantire una maggiore tutela per il cittadino nei confronti della stampa può essere soddisfatta attraverso l'istituzione di un giurì arbitrale per la correttezza e la lealtà dell'informazione.
        Numerose sono le novità, previste dalla presente proposta di legge, che vanno nella direzione suindicata.
        L'articolo 1, comma 1, qualifica l'attività giornalistica ed istituisce (comma 2) l'Agenzia nazionale per l'informazione, con il compito di assicurare l'autogoverno e l'autodisciplina dei giornalisti. Tale Agenzia cura (comma 3) la tenuta dell'Albo unico dei giornalisti. Il comma 5 sancisce il divieto di esercizio dell'attività giornalistica per chi non è iscritto all'Albo. Viene altresì riconosciuto il diritto allo svolgimento della libera professione (comma 6).
        L'articolo 2 enuncia i diritti ed i doveri dei giornalisti riprendendo il contenuto dell'omologo articolo della legge n. 69 del 1963.
        L'articolo 3, comma 1, istituisce il Consiglio dei giornalisti, organo che gestisce l'Agenzia per l'informazione. Il comma 2 disciplina le modalità di elezione dei trenta membri del Consiglio (tutti giornalisti), prevedendo un sistema elettorale, da definire nel dettaglio con regolamento, che assegna i tre quinti dei seggi alla lista che ottiene la maggioranza relativa dei voti e i restanti due quinti alle altre liste secondo il sistema proporzionale puro. Si può esprimere un'unica preferenza e le elezioni si svolgono a livello nazionale.
        L'articolo 4, comma 1, limita a due i mandati che si possono ricoprire in qualità di consigliere. Il comma 4 stabilisce che il Consiglio sia presieduto dal presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il Consiglio elegge (comma 5) un vicepresidente, un segretario e un tesoriere che compongono, insieme al presidente, il direttivo del Consiglio.
        Gli articoli 5 e 6 definiscono le attribuzioni del Consiglio e del suo presidente.
        L'articolo 7 conferisce al Consiglio la facoltà di istituire delle sedi periferiche dell'Agenzia, a livello regionale o interregionale, con funzioni esclusivamente amministrative.
        L'articolo 8 prevede che lo statuto dell'Agenzia disciplini il funzionamento del collegio dei revisori dei conti.
        L'articolo 9 stabilisce le competenze del direttivo del Consiglio.
        Gli articoli 10 e 11 trattano rispettivamente delle riunioni e dello scioglimento del Consiglio.
        L'articolo 12 istituisce, presso l'Agenzia, l'Albo e l'articolo 13 disciplina le modalità di iscrizione e le ipotesi di rigetto delle relative domande.
        L'articolo 14, comma 1, richiede, come requisito per l'iscrizione all'Albo, il conseguimento di un'apposita specializzazione post universitaria. Il comma 2 stabilisce che i corsi di specializzazione debbano essere a numero programmato, a frequenza obbligatoria e riservati a laureati in materie umanistiche o giuridico-economiche. Il comma 4 prevede che, all'interno del predetto corso, vi sia anche un periodo obbligatorio e della durata di almeno dodici mesi di pratica giornalistica presso la redazione di un organo di informazione. Il comma 5 assicura a coloro che hanno conseguito la laurea in giornalismo la possibilità di iscriversi all'Albo senza il biennio di specializzazione. Il comma 6 precisa che il periodo di pratica di cui al comma 4 non determina, in capo ai praticanti, l'acquisizione di diritti all'assunzione nei confronti degli organi d'informazione presso cui viene svolta la pratica. Il comma 7 prevede un regime particolare per gli organi di informazione dei partiti politici: fermo restando il requisito della laurea, coloro che hanno svolto un praticantato di due anni presso tali organi possono iscriversi all'Albo anche se non hanno la specializzazione.
        L'articolo 15 disciplina l'iscrizione dei giornalisti stranieri in un elenco speciale a loro riservato.
        L'articolo 16 stabilisce le ipotesi di cancellazione dall'Albo.
        L'articolo 17, comma 1, prevede che per ricoprire l'incarico di direttore e di vicedirettore di un organo d'informazione o di un ufficio stampa occorre l'iscrizione all'Albo. Il comma 2 consente però alle pubblicazioni di elevato valore sociale o a carattere tecnico professionale o scientifico, edite da associazioni senza fini di lucro, di essere dirette da esperti non iscritti all'Albo, previa autorizzazione del Consiglio.
        L'articolo 18 devolve allo statuto la previsione degli organi disciplinari e delle cause e modalità di sottoposizione agli stessi degli iscritti.
        L'articolo 19, comma 1, istituisce il giurì arbitrale per la correttezza e la lealtà dell'informazione, al quale i soggetti che si ritengono ingiustamente danneggiati da notizie, articoli e servizi, pubblicati e diffusi da organi di informazione o di comunicazione di massa, possono rivolgersi per ottenere la pubblicazione di rettifiche in forme idonee a ristabilire presso l'opinione pubblica la loro immagine e dignità. I commi successivi definiscono le procedure di ricorso al giurì e di esecuzione del lodo arbitrale.
        L'articolo 20 detta le disposizioni transitorie. In base al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, i giornalisti attualmente iscritti nell'elenco dei professionisti sono iscritti d'ufficio all'Albo. Il comma 2 stabilisce che possono chiedere l'iscrizione all'albo anche i giornalisti iscritti nell'elenco dei pubblicisti che risultino titolari di contratti di lavoro giornalistico da almeno due anni ovvero che dimostrino di aver ricavato dalla libera professione giornalistica almeno il 60 per cento del loro reddito nei cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della legge. Il comma 3 stabilisce che l'Agenzia continui a curare, a titolo puramente onorifico, l'elenco dei pubblicisti fino a esaurimento. Gli iscritti a questo elenco residuale non potranno avere contratti di lavoro giornalistico e assumere la direzione responsabile di organi di informazione.
        Infine, l'articolo 21 abroga la legge n. 69 del 1963, e successive modificazioni, e il relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965, e successive modificazioni.




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