XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3663




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizione, Istituzione dell'Agenzia
nazionale per l'informazione).

        1. Per attività giornalistica si intende la prestazione professionale di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione.
        2. E' istituita l'Agenzia nazionale per l'informazione, di seguito denominata "Agenzia", che assicura l'autogoverno e l'autodisciplina dei giornalisti al fine di garantire la libertà e l'autonomia dell'attività giornalistica nonché il rispetto delle norme di deontologia professionale.
        3. L'Agenzia, che ha sede in Roma, cura la tenuta dell'Albo unico dei giornalisti, di seguito denominato "Albo", istituito ai sensi dell'articolo 12.
        4. L'attività dell'Agenzia è disciplinata da uno statuto emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio dei giornalisti di cui all'articolo 3.
        5. Ferma restando la libertà di manifestare il proprio pensiero, tutelata dall'articolo 21 della Costituzione, nessuno può usare il titolo né esercitare l'attività giornalistica di cui al comma 1 negli uffici stampa, pubblici o privati, negli organi di informazione scritta, radiotelevisiva o telematica, nelle agenzie di stampa, nelle agenzie di servizi di informazione scritta, radiotelevisiva o telematica, se non è iscritto all'Albo. La violazione di tale disposizione è punita ai sensi degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca reato più grave.
        6. Il giornalista può altresì esercitare la libera professione.

Art. 2.

(Diritti e doveri).

        1. E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.
        2. E' dovere dei giornalisti e degli editori provvedere alla rettifica delle notizie che risultano inesatte e alla riparazione degli eventuali errori.
        3. I giornalisti e gli editori sono altresì tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione fra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori, nonché la fiducia tra la stampa
e i lettori.


Art. 3.

(Consiglio dei giornalisti).

        1. L'Agenzia è gestita dal Consiglio dei giornalisti, di seguito denominato "Consiglio", composto da trenta giornalisti, che hanno almeno cinque anni di iscrizione all'Albo, e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
        2. I consiglieri sono eletti, a livello nazionale per liste concorrenti, dai giornalisti iscritti all'Albo, in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Agenzia, a scrutinio segreto e con un sistema elettorale, disciplinato con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, che assegna i tre quinti dei seggi alla lista che ottiene la maggioranza relativa dei voti e i restanti due quinti alle altre liste secondo il sistema proporzionale puro. Può essere espressa un'unica preferenza.
        3. In assenza di liste concorrenti, sono eletti consiglieri i candidati che ottengono il maggior numero di voti.
        4. Il voto è espresso per mezzo di schede riportanti la denominazione delle liste presentate. Non è ammesso il voto per delega.


Art. 4.

(Durata in carica del Consiglio.
Sostituzioni).

        1. I componenti del Consiglio restano in carica due anni e possono essere rieletti. Non possono comunque ricoprire il mandato per più di due volte anche non consecutive.
        2. Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venga a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti della rispettiva lista.
        3. I componenti eletti ai sensi del comma 2 rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.
        4. Il Consiglio è presieduto dal presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
        5. Il Consiglio elegge nel proprio seno un vicepresidente, un segretario e un tesoriere che compongono, insieme al presidente, il direttivo del Consiglio.


Art. 5.

(Attribuzioni del presidente).

        1. Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge e dallo statuto.
        2. Il presidente, inoltre, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del suo direttivo, nonché dà disposizioni per il loro regolare funzionamento.
        3. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.
        4. Se il presidente e il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione all'Albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Art. 6.

(Attribuzioni del Consiglio).

        1. Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

            a) tutela l'autonomia della professione e la libertà del giornalista in qualunque sede, anche giudiziaria, e vigila per il mantenimento del decoro della professione;

            b) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia;

            c) vigila per la tutela del titolo di giornalista e per il legale esercizio della funzione professionale, svolgendo le opportune iniziative per la repressione dell'esercizio abusivo della professione;

            d) gestisce la tenuta dell'Albo disponendo le relative iscrizioni e cancellazioni. A tale fine, il Consiglio può richiedere periodicamente agli iscritti, alle aziende giornalistiche, agli enti e alle autorità competenti le notizie relative alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni influenti sull'iscrizione all'Albo. Gli interessati, le aziende, gli enti e le autorità predetti sono tenuti a fornirle;

            e) promuove e favorisce le iniziative tese all'aggiornamento e al perfezionamento professionale, tecnico e culturale degli iscritti;

            f) interviene, su richiesta delle parti, per comporre le contestazioni o le controversie insorte, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti e tra questi ed eventuali terzi;

            g) esprime pareri vincolanti sulla liquidazione dei compensi professionali in osservanza della relativa tariffa;

            h) fissa le quote annuali dovute dagli iscritti all'Albo;

            i) provvede a quanto stabilito dalle leggi e dallo statuto dell'Agenzia.

Art. 7.

(Sedi periferiche).

        1. Il Consiglio può istituire, a livello regionale o interregionale, delle sedi periferiche dell'Agenzia con funzioni esclusivamente amministrative.
        2. Nelle sedi di cui al comma 1 possono essere allestiti dei seggi elettorali in occasione delle elezioni per il rinnovo dei membri del Consiglio.


Art. 8.

(Collegio dei revisori dei conti).

        1. L'Agenzia ha un collegio dei revisori dei conti costituito ed eletto secondo le norme previste dallo statuto.
        2. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio.


Art. 9.

(Attribuzioni del direttivo del Consiglio).

        1. Il direttivo del Consiglio provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell'Ordine. Adotta, altresì, in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del Consiglio stesso con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da convocare in ogni caso entro un mese.
        2. Il direttivo compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio nelle forme previste dallo statuto.


Art. 10.

(Riunioni del Consiglio e del direttivo).

        1. Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
        2. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio, rimane in carica il Consiglio uscente.
        3. Il presente articolo si applica anche al direttivo del Consiglio.


Art. 11.

(Scioglimento del Consiglio).

        1. Il Consiglio è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, nelle seguenti ipotesi:

            a) quando non è in grado di funzionare regolarmente o è trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto all'elezione del nuovo Consiglio;

            b) quando il Consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persiste nel violarli.

        2. Con il decreto di scioglimento di cui al comma 1 si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento.


Art. 12.

(Istituzione dell'Albo).

        1. Presso l'Agenzia è istituito l'Albo.
        2. L'Albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'Albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.
        3. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione all'Albo.
        4. A ciascun iscritto all'Albo è rilasciata una tessera personale.
        5. All'Albo è annesso l'elenco dei giornalisti di nazionalità straniera.


Art. 13.

(Iscrizione all'Albo. Rigetto della domanda).

        1. Per l'iscrizione all'Albo sono richiesti l'età non inferiore a ventuno anni e il possesso dei requisiti di cui alla presente legge.
        2. L'iscrizione è deliberata dal Consiglio entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.
        3. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che hanno riportato una condanna che importa l'interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata dell'interdizione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
        4. Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'Albo deve essere motivato e notificato all'interessato nel termine di quindici giorni dalla deliberazione.


Art. 14.

(Requisiti per l'iscrizione all'Albo).

        1. Possono iscriversi all'Albo coloro che hanno conseguito un'apposita specializzazione post universitaria, frequentando corsi di durata biennale organizzati dalle università italiane e autorizzati dal Consiglio.
        2. I corsi di specializzazione sono a numero programmato, a frequenza obbligatoria e riservati a laureati in materie umanistiche o giuridico-economiche.
        3. Con regolamento del Consiglio si provvede a disciplinare le modalità di autorizzazione, di organizzazione e di svolgimento dei corsi di specializzazione.
        4. Il corso di specializzazione prevede anche un periodo obbligatorio, ininterrotto e della durata di almeno dodici mesi, di pratica giornalistica presso la redazione di un organo di informazione.
        5. Coloro che conseguono il diploma di laurea in giornalismo, frequentando corsi di studio, a numero programmato e a frequenza obbligatoria, individuati con apposita delibera del Consiglio, possono iscriversi all'Albo anche se non hanno frequentato i corsi di specializzazione di cui al comma 1.
        6. Il periodo di pratica giornalistica di cui al comma 4 non determina, in capo ai praticanti, l'acquisizione di diritti all'assunzione nei confronti degli organi di informazione presso cui è svolta la pratica.
        7. Fermo restando il requisito del titolo di studio di cui al comma 2, coloro che hanno svolto un praticantato di due anni presso un organo di informazione di un partito politico, con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno o indeterminato, possono iscriversi all'Albo anche se non hanno frequentato il corso di specializzazione di cui al comma 1, secondo modalità stabilite con regolamento adottato dal Consiglio.


Art. 15.

(Giornalisti stranieri).

        1. I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale a loro riservato di cui all'articolo 12, comma 5, se hanno compiuto ventuno anni di età e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocità. Tale condizione non è richiesta nei confronti del giornalista straniero che ha ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico.


Art. 16.

(Cancellazione dall'Albo).

        1. Il Consiglio delibera d'ufficio la cancellazione dall'Albo in caso di perdita dei requisiti previsti dalla presente legge per l'iscrizione e, in particolare, di quello dell'esclusività professionale.
        2. Nel caso di cancellazione dovuta a perdita della cittadinanza italiana, il giornalista è iscritto nell'elenco speciale per i giornalisti stranieri di cui all'articolo 12, comma 5, qualora ricorrano le condizioni previste e ne faccia domanda.
        3. E' radiato di diritto dall'Albo chi ha riportato condanne penali che importano l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
        4. Nel caso di condanna che importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto dall'Albo durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso provvedimento di custodia cautelare, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del provvedimento stesso.
        5. Qualora la sospensione di cui al comma 4 si protragga per oltre cinque anni il Consiglio, sentito l'interessato, provvede alla sua radiazione dall'Albo.


Art. 17.

(Direzione dei giornali).

        1. Il direttore e il vicedirettore responsabile di un organo di informazione o di un ufficio stampa devono essere iscritti all'Albo.
        2. Le pubblicazioni di elevato valore sociale o a carattere tecnico professionale o scientifico, edite da associazioni senza fini di lucro, possono, su autorizzazione del Consiglio, essere dirette da esperti non iscritti all'Albo.


Art. 18.

(Procedimento disciplinare).

        1. Gli organi disciplinari sono previsti dallo statuto dell'Agenzia.
        2. Lo statuto prevede, altresì, le cause e le modalità di sottoposizione degli iscritti a procedimento disciplinare, nonché le relative sanzioni irrogabili, compresa la radiazione dall'Albo.


Art. 19.

(Giurì arbitrale per la correttezza
e la lealtà dell'informazione).

        1. Presso l'Agenzia è istituito un giurì arbitrale per la correttezza e la lealtà dell'informazione, al quale i soggetti che si ritengono ingiustamente danneggiati da notizie, articoli, servizi, pubblicati o diffusi da organi di informazione o di comunicazione di massa possono rivolgersi per ottenere la pubblicazione di rettifiche in forme idonee a ristabilire presso l'opinione pubblica la loro immagine e dignità.
        2. La rettifica di cui al comma 1 è pubblicata o trasmessa con la stessa evidenza con cui è stato pubblicato o trasmesso il servizio al quale si riferisce.
        3. Il ricorso di cui al comma 1 comporta la rinuncia ad ogni altra azione risarcitoria da parte del ricorrente. Preclude, altresì, il ricorso all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
        4. L'utilizzo della procedura di cui al comma 3 deve essere accettato dalla controparte. La comparizione comporta l'accettazione della procedura stessa.
        5. Il lodo deve essere emanato e reso noto entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso.
        6. Il giurì è composto dal presidente e da altri quattro membri.
        7. Il presidente del giurì è nominato di intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento. Due membri del giurì sono eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato ad uno.
        8. I componenti del giurì, che durano in carica tre anni e non possono ricoprire più di due mandati, esercitano le loro funzioni in piena autonomia, secondo il principio del libero convincimento.


Art. 20.

(Disposizioni transitorie).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i giornalisti iscritti nell'elenco dei professionisti sono iscritti d'ufficio all'Albo.
        2. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo anche i giornalisti iscritti nell'elenco dei pubblicisti che risultano titolari di contratti di lavoro giornalistico da almeno due anni ovvero che dimostrano di aver ricavato dalla libera professione giornalistica almeno il 60 per cento del loro reddito nei cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. L'Agenzia continua a curare, a titolo puramente onorifico, l'elenco dei pubblicisti fino a esaurimento. Gli iscritti a tale elenco residuale non possono avere contratti di lavoro giornalistico e assumere la direzione responsabile di organi di informazione.


Art. 21.

(Abrogazioni).

        1. La legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, e il relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, sono abrogati.



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