XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3663
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione, Istituzione dell'Agenzia
nazionale per l'informazione).
1. Per attività giornalistica si intende la prestazione
professionale di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al
commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare
oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi
di informazione.
2. E' istituita l'Agenzia nazionale per l'informazione, di
seguito denominata "Agenzia", che assicura l'autogoverno e
l'autodisciplina dei giornalisti al fine di garantire la
libertà e l'autonomia dell'attività giornalistica nonché il
rispetto delle norme di deontologia professionale.
3. L'Agenzia, che ha sede in Roma, cura la tenuta
dell'Albo unico dei giornalisti, di seguito denominato "Albo",
istituito ai sensi dell'articolo 12.
4. L'attività dell'Agenzia è disciplinata da uno statuto
emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio
dei giornalisti di cui all'articolo 3.
5. Ferma restando la libertà di manifestare il proprio
pensiero, tutelata dall'articolo 21 della Costituzione,
nessuno può usare il titolo né esercitare l'attività
giornalistica di cui al comma 1 negli uffici stampa, pubblici
o privati, negli organi di informazione scritta,
radiotelevisiva o telematica, nelle agenzie di stampa, nelle
agenzie di servizi di informazione scritta, radiotelevisiva o
telematica, se non è iscritto all'Albo. La violazione di tale
disposizione è punita ai sensi degli articoli 348 e 498 del
codice penale, ove il fatto non costituisca reato più
grave.
6. Il giornalista può altresì esercitare la libera
professione.
Art. 2.
(Diritti e doveri).
1. E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di
informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle
norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è
loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale
dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e
dalla buona fede.
2. E' dovere dei giornalisti e degli editori provvedere
alla rettifica delle notizie che risultano inesatte e alla
riparazione degli eventuali errori.
3. I giornalisti e gli editori sono altresì tenuti a
rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie,
quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a
promuovere lo spirito di collaborazione fra colleghi, la
cooperazione fra giornalisti ed editori, nonché la fiducia tra
la stampa
e i lettori.
Art. 3.
(Consiglio dei giornalisti).
1. L'Agenzia è gestita dal Consiglio dei giornalisti, di
seguito denominato "Consiglio", composto da trenta
giornalisti, che hanno almeno cinque anni di iscrizione
all'Albo, e dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
2. I consiglieri sono eletti, a livello nazionale per
liste concorrenti, dai giornalisti iscritti all'Albo, in
regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Agenzia, a
scrutinio segreto e con un sistema elettorale, disciplinato
con regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, che
assegna i tre quinti dei seggi alla lista che ottiene la
maggioranza relativa dei voti e i restanti due quinti alle
altre liste secondo il sistema proporzionale puro. Può essere
espressa un'unica preferenza.
3. In assenza di liste concorrenti, sono eletti
consiglieri i candidati che ottengono il maggior numero di
voti.
4. Il voto è espresso per mezzo di schede riportanti la
denominazione delle liste presentate. Non è ammesso il voto
per delega.
Art. 4.
(Durata in carica del Consiglio.
Sostituzioni).
1. I componenti del Consiglio restano in carica due anni e
possono essere rieletti. Non possono comunque ricoprire il
mandato per più di due volte anche non consecutive.
2. Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venga a
mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non
eletti della rispettiva lista.
3. I componenti eletti ai sensi del comma 2 rimangono in
carica fino alla scadenza del Consiglio.
4. Il Consiglio è presieduto dal presidente dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
5. Il Consiglio elegge nel proprio seno un vicepresidente,
un segretario e un tesoriere che compongono, insieme al
presidente, il direttivo del Consiglio.
Art. 5.
(Attribuzioni del presidente).
1. Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio ed
esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla presente
legge e dallo statuto.
2. Il presidente, inoltre, convoca e presiede le riunioni
del Consiglio e del suo direttivo, nonché dà disposizioni per
il loro regolare funzionamento.
3. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di
assenza o di impedimento.
4. Se il presidente e il vicepresidente sono assenti o
impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione
all'Albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per
età.
Art. 6.
(Attribuzioni del Consiglio).
1. Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:
a) tutela l'autonomia della professione e la
libertà del giornalista in qualunque sede, anche giudiziaria,
e vigila per il mantenimento del decoro della professione;
b) cura l'osservanza della legge professionale e
di tutte le altre disposizioni vigenti in materia;
c) vigila per la tutela del titolo di giornalista
e per il legale esercizio della funzione professionale,
svolgendo le opportune iniziative per la repressione
dell'esercizio abusivo della professione;
d) gestisce la tenuta dell'Albo disponendo le
relative iscrizioni e cancellazioni. A tale fine, il Consiglio
può richiedere periodicamente agli iscritti, alle aziende
giornalistiche, agli enti e alle autorità competenti le
notizie relative alla sussistenza dei requisiti e delle
condizioni influenti sull'iscrizione all'Albo. Gli
interessati, le aziende, gli enti e le autorità predetti sono
tenuti a fornirle;
e) promuove e favorisce le iniziative tese
all'aggiornamento e al perfezionamento professionale, tecnico
e culturale degli iscritti;
f) interviene, su richiesta delle parti, per
comporre le contestazioni o le controversie insorte, in
dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti e
tra questi ed eventuali terzi;
g) esprime pareri vincolanti sulla liquidazione
dei compensi professionali in osservanza della relativa
tariffa;
h) fissa le quote annuali dovute dagli iscritti
all'Albo;
i) provvede a quanto stabilito dalle leggi e dallo
statuto dell'Agenzia.
Art. 7.
(Sedi periferiche).
1. Il Consiglio può istituire, a livello regionale o
interregionale, delle sedi periferiche dell'Agenzia con
funzioni esclusivamente amministrative.
2. Nelle sedi di cui al comma 1 possono essere allestiti
dei seggi elettorali in occasione delle elezioni per il
rinnovo dei membri del Consiglio.
Art. 8.
(Collegio dei revisori dei conti).
1. L'Agenzia ha un collegio dei revisori dei conti
costituito ed eletto secondo le norme previste dallo
statuto.
2. Il collegio dei revisori dei conti controlla la
gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal
Consiglio.
Art. 9.
(Attribuzioni del direttivo del Consiglio).
1. Il direttivo del Consiglio provvede all'attuazione
delle delibere del Consiglio e collabora con il presidente
nella gestione ordinaria dell'Ordine. Adotta, altresì, in caso
di assoluta urgenza, le delibere di competenza del Consiglio
stesso con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima
riunione, da convocare in ogni caso entro un mese.
2. Il direttivo compila annualmente il bilancio preventivo
e il conto consuntivo da sottoporre all'esame e
all'approvazione del Consiglio nelle forme previste dallo
statuto.
Art. 10.
(Riunioni del Consiglio e del direttivo).
1. Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la
presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in
caso di parità, prevale il voto del presidente.
2. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio, rimane in
carica il Consiglio uscente.
3. Il presente articolo si applica anche al direttivo del
Consiglio.
Art. 11.
(Scioglimento del Consiglio).
1. Il Consiglio è sciolto con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, nelle
seguenti ipotesi:
a) quando non è in grado di funzionare
regolarmente o è trascorso il termine di legge senza che si
sia provveduto all'elezione del nuovo Consiglio;
b) quando il Consiglio, richiamato all'osservanza
degli obblighi ad esso imposti, persiste nel violarli.
2. Con il decreto di scioglimento di cui al comma 1 si
provvede alla nomina di un commissario, che esercita le
attribuzioni conferitegli con il decreto stesso fino alla
elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro
novanta giorni dallo scioglimento.
Art. 12.
(Istituzione dell'Albo).
1. Presso l'Agenzia è istituito l'Albo.
2. L'Albo deve contenere il cognome, il nome, la data di
nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la
data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta.
L'Albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione
e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di
iscrizione.
3. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione
all'Albo.
4. A ciascun iscritto all'Albo è rilasciata una tessera
personale.
5. All'Albo è annesso l'elenco dei giornalisti di
nazionalità straniera.
Art. 13.
(Iscrizione all'Albo. Rigetto della domanda).
1. Per l'iscrizione all'Albo sono richiesti l'età non
inferiore a ventuno anni e il possesso dei requisiti di cui
alla presente legge.
2. L'iscrizione è deliberata dal Consiglio entro trenta
giorni dalla presentazione della domanda.
3. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che hanno
riportato una condanna che importa l'interdizione dai pubblici
uffici, per tutta la durata dell'interdizione, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione.
4. Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione
all'Albo deve essere motivato e notificato all'interessato nel
termine di quindici giorni dalla deliberazione.
Art. 14.
(Requisiti per l'iscrizione all'Albo).
1. Possono iscriversi all'Albo coloro che hanno conseguito
un'apposita specializzazione post universitaria,
frequentando corsi di durata biennale organizzati dalle
università italiane e autorizzati dal Consiglio.
2. I corsi di specializzazione sono a numero programmato,
a frequenza obbligatoria e riservati a laureati in materie
umanistiche o giuridico-economiche.
3. Con regolamento del Consiglio si provvede a
disciplinare le modalità di autorizzazione, di organizzazione
e di svolgimento dei corsi di specializzazione.
4. Il corso di specializzazione prevede anche un periodo
obbligatorio, ininterrotto e della durata di almeno dodici
mesi, di pratica giornalistica presso la redazione di un
organo di informazione.
5. Coloro che conseguono il diploma di laurea in
giornalismo, frequentando corsi di studio, a numero
programmato e a frequenza obbligatoria, individuati con
apposita delibera del Consiglio, possono iscriversi all'Albo
anche se non hanno frequentato i corsi di specializzazione di
cui al comma 1.
6. Il periodo di pratica giornalistica di cui al comma 4
non determina, in capo ai praticanti, l'acquisizione di
diritti all'assunzione nei confronti degli organi di
informazione presso cui è svolta la pratica.
7. Fermo restando il requisito del titolo di studio di cui
al comma 2, coloro che hanno svolto un praticantato di due
anni presso un organo di informazione di un partito politico,
con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno o
indeterminato, possono iscriversi all'Albo anche se non hanno
frequentato il corso di specializzazione di cui al comma 1,
secondo modalità stabilite con regolamento adottato dal
Consiglio.
Art. 15.
(Giornalisti stranieri).
1. I giornalisti stranieri residenti in Italia possono
ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale a loro riservato di
cui all'articolo 12, comma 5, se hanno compiuto ventuno anni
di età e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il
trattamento di reciprocità. Tale condizione non è richiesta
nei confronti del giornalista straniero che ha ottenuto il
riconoscimento del diritto di asilo politico.
Art. 16.
(Cancellazione dall'Albo).
1. Il Consiglio delibera d'ufficio la cancellazione
dall'Albo in caso di perdita dei requisiti previsti dalla
presente legge per l'iscrizione e, in particolare, di quello
dell'esclusività professionale.
2. Nel caso di cancellazione dovuta a perdita della
cittadinanza italiana, il giornalista è iscritto nell'elenco
speciale per i giornalisti stranieri di cui all'articolo 12,
comma 5, qualora ricorrano le condizioni previste e ne faccia
domanda.
3. E' radiato di diritto dall'Albo chi ha riportato
condanne penali che importano l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici.
4. Nel caso di condanna che importa l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di
diritto dall'Albo durante il periodo di interdizione. Ove sia
emesso provvedimento di custodia cautelare, gli effetti
dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del
provvedimento stesso.
5. Qualora la sospensione di cui al comma 4 si protragga
per oltre cinque anni il Consiglio, sentito l'interessato,
provvede alla sua radiazione dall'Albo.
Art. 17.
(Direzione dei giornali).
1. Il direttore e il vicedirettore responsabile di un
organo di informazione o di un ufficio stampa devono essere
iscritti all'Albo.
2. Le pubblicazioni di elevato valore sociale o a
carattere tecnico professionale o scientifico, edite da
associazioni senza fini di lucro, possono, su autorizzazione
del Consiglio, essere dirette da esperti non iscritti
all'Albo.
Art. 18.
(Procedimento disciplinare).
1. Gli organi disciplinari sono previsti dallo statuto
dell'Agenzia.
2. Lo statuto prevede, altresì, le cause e le modalità di
sottoposizione degli iscritti a procedimento disciplinare,
nonché le relative sanzioni irrogabili, compresa la radiazione
dall'Albo.
Art. 19.
(Giurì arbitrale per la correttezza
e la lealtà dell'informazione).
1. Presso l'Agenzia è istituito un giurì arbitrale per la
correttezza e la lealtà dell'informazione, al quale i soggetti
che si ritengono ingiustamente danneggiati da notizie,
articoli, servizi, pubblicati o diffusi da organi di
informazione o di comunicazione di massa possono rivolgersi
per ottenere la pubblicazione di rettifiche in forme idonee a
ristabilire presso l'opinione pubblica la loro immagine e
dignità.
2. La rettifica di cui al comma 1 è pubblicata o trasmessa
con la stessa evidenza con cui è stato pubblicato o trasmesso
il servizio al quale si riferisce.
3. Il ricorso di cui al comma 1 comporta la rinuncia ad
ogni altra azione risarcitoria da parte del ricorrente.
Preclude, altresì, il ricorso all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni di cui all'articolo 10 della legge 6
agosto 1990, n. 223.
4. L'utilizzo della procedura di cui al comma 3 deve
essere accettato dalla controparte. La comparizione comporta
l'accettazione della procedura stessa.
5. Il lodo deve essere emanato e reso noto entro dieci
giorni dalla presentazione del ricorso.
6. Il giurì è composto dal presidente e da altri quattro
membri.
7. Il presidente del giurì è nominato di intesa dai
Presidenti dei due rami del Parlamento. Due membri del giurì
sono eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della
Repubblica con voto limitato ad uno.
8. I componenti del giurì, che durano in carica tre anni e
non possono ricoprire più di due mandati, esercitano le loro
funzioni in piena autonomia, secondo il principio del libero
convincimento.
Art. 20.
(Disposizioni transitorie).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge i giornalisti iscritti nell'elenco dei
professionisti sono iscritti d'ufficio all'Albo.
2. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo anche i
giornalisti iscritti nell'elenco dei pubblicisti che risultano
titolari di contratti di lavoro giornalistico da almeno due
anni ovvero che dimostrano di aver ricavato dalla libera
professione giornalistica almeno il 60 per cento del loro
reddito nei cinque anni antecedenti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. L'Agenzia continua a curare, a titolo puramente
onorifico, l'elenco dei pubblicisti fino a esaurimento. Gli
iscritti a tale elenco residuale non possono avere contratti
di lavoro giornalistico e assumere la direzione responsabile
di organi di informazione.
Art. 21.
(Abrogazioni).
1. La legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive
modificazioni, e il relativo regolamento di esecuzione, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n.
115, e successive modificazioni, sono abrogati.