XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3662




        Onorevoli Colleghi! - E' ormai generalmente avvertita l'esigenza di porre un limite alle fughe di notizie inerenti ad indagini in corso. La diffusione di informazioni relative a procedimenti giudiziari è all'ordine del giorno ed ha assunto una ricorrenza tale da aver perso il carattere dell'eccezionalità.
        Ciò viola, oltre al naturale diritto alla riservatezza di chi sino a sentenza definitiva è da considerarsi innocente, anche i princìpi di efficacia e di regolare svolgimento dell'azione giudiziaria.
        D'altro canto, le soluzioni che vengono prospettate da più parti ad un problema reale e grave come questo sono certamente peggiori del male, perché chiaramente ispirate da propositi di "normalizzazione giornalistica".
        L'intento, infatti, di chi suggerisce di punire con pene anche severe i giornalisti che divulgano atti processuali, è sicuramente quello di mettere il silenziatore alla stampa penalizzandone il diritto-dovere di informazione.
        Non è, comunque, più tollerabile una situazione di mancanza di regole nella quale i protagonisti di un ipotetico triangolo (la magistratura, l'indagato con il suo difensore e la stampa) si muovono travalicando i rispettivi ruoli e perseguendo fini impropri, a volte addirittura di natura politica, attraverso lo stillicidio delle notizie e delle dichiarazioni. Anche perché, in questo contesto, il soggetto più debole e danneggiato è certamente il cittadino indagato che vede dipendere la propria dignità e la propria reputazione dalla eventuale correttezza degli operatori della giustizia.
        La finalità che si prefigge la presente proposta di legge, è quella di consentire un'informazione sulle vicende giudiziarie che abbia una sicura fonte e che sia corretta e rispettosa, oltre che dei diritti del cittadino, anche del necessario riserbo del magistrato.
        Attualmente, gli organi di stampa attingono notizie da fonti interne ai palazzi di giustizia (magistrati, avvocati, personale di cancelleria).
        Questa situazione favorisce i giornalisti che hanno rapporti personali e segreti con gli ambienti giudiziari e gli operatori del settore che vogliono diffondere notizie riservate per puro protagonismo personale (vedi i magistrati che ambiscono a comparire sui giornali), oppure per provocare reazioni funzionali all'indagine che stanno svolgendo o ancora, cosa più grave, per perseguire finalità politiche.
        L'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge, proprio al fine di ovviare a quanto sopra, consente l'istituzione di uffici stampa presso tutte le procure della Repubblica posti sotto la direzione e la responsabilità dei procuratori. Il comma 2 dello stesso articolo, vieta, comunque, la diffusione di informazioni relative ad atti coperti dal segreto istruttorio o la cui divulgazione possa recare pregiudizio al cittadino ed al normale ed efficace svolgimento di indagini in corso.
        L'articolo 2, comma 1, prevede che ogni notizia che riguardi l'attività giudiziaria della singola procura possa essere diffusa solo per il tramite dell'ufficio stampa e solo dopo espressa autorizzazione del pubblico ministero titolare dell'indagine. Il comma 2 stabilisce, inoltre, che i magistrati in servizio ed i dipendenti dell'amministrazione della giustizia non possono direttamente divulgare informazioni di alcun genere o rilasciare dichiarazioni in merito all'attività giudiziaria penale.
        L'articolo 3, comma 1, detta le modalità di reclutamento dei componenti gli uffici stampa, prevedendo che le assunzioni avvengano per il tramite di pubblici concorsi per titoli ed esami, riservati ai giornalisti professionisti. Il comma 2 prevede che gli uffici stampa abbiano un solo addetto per le procure presso i tribunali aventi un circondario con meno di un milione di abitanti e non più di due per tutte le altre.
        L'articolo 4 sancisce che lo svolgimento dei concorsi per l'assunzione degli addetti sia curato dagli ordini regionali dei giornalisti competenti per territorio. Di ogni singola commissione esaminatrice, inoltre, in base allo stesso disposto deve far parte anche un magistrato.
        L'articolo 5 prevede l'emanazione, con decreto del Presidente della Repubblica, del regolamento di attuazione della legge.
        L'articolo 6, infine, reca la copertura finanziaria.




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