XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3662
Onorevoli Colleghi! - E' ormai generalmente avvertita
l'esigenza di porre un limite alle fughe di notizie inerenti
ad indagini in corso. La diffusione di informazioni relative a
procedimenti giudiziari è all'ordine del giorno ed ha assunto
una ricorrenza tale da aver perso il carattere
dell'eccezionalità.
Ciò viola, oltre al naturale diritto alla riservatezza di
chi sino a sentenza definitiva è da considerarsi innocente,
anche i princìpi di efficacia e di regolare svolgimento
dell'azione giudiziaria.
D'altro canto, le soluzioni che vengono prospettate da più
parti ad un problema reale e grave come questo sono certamente
peggiori del male, perché chiaramente ispirate da propositi di
"normalizzazione giornalistica".
L'intento, infatti, di chi suggerisce di punire con pene
anche severe i giornalisti che divulgano atti processuali, è
sicuramente quello di mettere il silenziatore alla stampa
penalizzandone il diritto-dovere di informazione.
Non è, comunque, più tollerabile una situazione di
mancanza di regole nella quale i protagonisti di un ipotetico
triangolo (la magistratura, l'indagato con il suo difensore e
la stampa) si muovono travalicando i rispettivi ruoli e
perseguendo fini impropri, a volte addirittura di natura
politica, attraverso lo stillicidio delle notizie e delle
dichiarazioni. Anche perché, in questo contesto, il soggetto
più debole e danneggiato è certamente il cittadino indagato
che vede dipendere la propria dignità e la propria reputazione
dalla eventuale correttezza degli operatori della
giustizia.
La finalità che si prefigge la presente proposta di legge,
è quella di consentire un'informazione sulle vicende
giudiziarie che abbia una sicura fonte e che sia corretta e
rispettosa, oltre che dei diritti del cittadino, anche del
necessario riserbo del magistrato.
Attualmente, gli organi di stampa attingono notizie da
fonti interne ai palazzi
di giustizia (magistrati, avvocati, personale di
cancelleria).
Questa situazione favorisce i giornalisti che hanno
rapporti personali e segreti con gli ambienti giudiziari e gli
operatori del settore che vogliono diffondere notizie
riservate per puro protagonismo personale (vedi i magistrati
che ambiscono a comparire sui giornali), oppure per provocare
reazioni funzionali all'indagine che stanno svolgendo o
ancora, cosa più grave, per perseguire finalità politiche.
L'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge,
proprio al fine di ovviare a quanto sopra, consente
l'istituzione di uffici stampa presso tutte le procure della
Repubblica posti sotto la direzione e la responsabilità dei
procuratori. Il comma 2 dello stesso articolo, vieta,
comunque, la diffusione di informazioni relative ad atti
coperti dal segreto istruttorio o la cui divulgazione possa
recare pregiudizio al cittadino ed al normale ed efficace
svolgimento di indagini in corso.
L'articolo 2, comma 1, prevede che ogni notizia che
riguardi l'attività giudiziaria della singola procura possa
essere diffusa solo per il tramite dell'ufficio stampa e solo
dopo espressa autorizzazione del pubblico ministero titolare
dell'indagine. Il comma 2 stabilisce, inoltre, che i
magistrati in servizio ed i dipendenti dell'amministrazione
della giustizia non possono direttamente divulgare
informazioni di alcun genere o rilasciare dichiarazioni in
merito all'attività giudiziaria penale.
L'articolo 3, comma 1, detta le modalità di reclutamento
dei componenti gli uffici stampa, prevedendo che le assunzioni
avvengano per il tramite di pubblici concorsi per titoli ed
esami, riservati ai giornalisti professionisti. Il comma 2
prevede che gli uffici stampa abbiano un solo addetto per le
procure presso i tribunali aventi un circondario con meno di
un milione di abitanti e non più di due per tutte le altre.
L'articolo 4 sancisce che lo svolgimento dei concorsi per
l'assunzione degli addetti sia curato dagli ordini regionali
dei giornalisti competenti per territorio. Di ogni singola
commissione esaminatrice, inoltre, in base allo stesso
disposto deve far parte anche un magistrato.
L'articolo 5 prevede l'emanazione, con decreto del
Presidente della Repubblica, del regolamento di attuazione
della legge.
L'articolo 6, infine, reca la copertura finanziaria.