XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3662
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione degli uffici stampa).
1. Presso le procure della Repubblica possono essere
istituiti uffici stampa, per la divulgazione delle notizie
inerenti l'attività svolta, posti sotto la direzione e la
responsabilità dei procuratori della Repubblica.
2. E' vietata, comunque, la diffusione di informazioni
relative ad atti coperti dal segreto istruttorio o la cui
propalazione possa recare pregiudizio al normale ed efficace
svolgimento di indagini in corso.
Art. 2.
(Attribuzione degli uffici stampa).
1. Ogni notizia che riguarda l'attività giudiziaria della
singola procura della Repubblica può essere divulgata solo per
il tramite dell'ufficio stampa di cui all'articolo 1 e solo
dopo espressa autorizzazione del pubblico ministero titolare
dell'indagine.
2. I magistrati in servizio e i dipendenti
dell'amministrazione della giustizia non possono divulgare
informazioni di alcun genere o rilasciare dichiarazioni in
merito all'attività giudiziaria.
Art. 3.
(Composizione degli uffici stampa e
modalità di assunzione dei giornalisti).
1. Gli addetti stampa di cui all'articolo 1 sono assunti a
seguito di concorso pubblico per titoli ed esami riservato ai
giornalisti professionisti iscritti all'albo di cui alla legge
3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, cui si
applicano le norme del contratto collettivo nazionale di
lavoro per i giornalisti.
2. Gli uffici stampa sono composti da un solo addetto
nelle procure presso i tribunali aventi un circondario con
meno di un milione di abitanti e da non più di due in tutte le
altre procure.
Art. 4.
(Svolgimento dei concorsi).
1. Lo svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 3, è
curato dall'ordine dei giornalisti competente per
territorio.
2. Di ogni commissione esaminatrice deve far parte anche
un magistrato designato dal procuratore della Repubblica
competente.
Art. 5.
(Regolamento di attuazione).
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro della giustizia, è emanato il
regolamento di attuazione della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 15,5 milioni di euro annui, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.