XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3662




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione degli uffici stampa).

        1. Presso le procure della Repubblica possono essere istituiti uffici stampa, per la divulgazione delle notizie inerenti l'attività svolta, posti sotto la direzione e la responsabilità dei procuratori della Repubblica.
        2. E' vietata, comunque, la diffusione di informazioni relative ad atti coperti dal segreto istruttorio o la cui propalazione possa recare pregiudizio al normale ed efficace svolgimento di indagini in corso.


Art. 2.

(Attribuzione degli uffici stampa).

        1. Ogni notizia che riguarda l'attività giudiziaria della singola procura della Repubblica può essere divulgata solo per il tramite dell'ufficio stampa di cui all'articolo 1 e solo dopo espressa autorizzazione del pubblico ministero titolare dell'indagine.
        2. I magistrati in servizio e i dipendenti dell'amministrazione della giustizia non possono divulgare informazioni di alcun genere o rilasciare dichiarazioni in merito all'attività giudiziaria.


Art. 3.

(Composizione degli uffici stampa e
modalità di assunzione dei giornalisti).

        1. Gli addetti stampa di cui all'articolo 1 sono assunti a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami riservato ai giornalisti professionisti iscritti all'albo di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, cui si applicano le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per i giornalisti.
        2. Gli uffici stampa sono composti da un solo addetto nelle procure presso i tribunali aventi un circondario con meno di un milione di abitanti e da non più di due in tutte le altre procure.


Art. 4.

(Svolgimento dei concorsi).

        1. Lo svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 3, è curato dall'ordine dei giornalisti competente per territorio.
        2. Di ogni commissione esaminatrice deve far parte anche un magistrato designato dal procuratore della Repubblica competente.


Art. 5.

(Regolamento di attuazione).

        1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, è emanato il regolamento di attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.


Art. 6.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 15,5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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