XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3657




        Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge intende riscrivere le norme in tema di sostegno e di promozione del cinema con lo scopo dichiarato di dispiegare tutti gli strumenti utili a sostenere la crescita dell'industria cinematografica italiana.
        Negli anni che abbiamo alle spalle, il cinema italiano ha conosciuto una stagione di successi e di riconoscimenti. Ciò è stato possibile innanzitutto grazie alla bravura, alla competenza, alla professionalità di chi fa cinema: registi, autori, produttori, distributori. Ma anche grazie al fatto che la politica, l'intervento pubblico - indispensabile in questo come in altri campi della cultura - hanno saputo sostenere, accompagnare, incentivare la creatività, le competenze, le eccellenze che nel mondo del cinema si andavano e si vanno affermando. Siamo stati e restiamo convinti, infatti, che l'intervento pubblico sia necessario a garantire la libertà, l'autonomia, il pluralismo della cultura. E, anche, a suscitare quella responsabilità da parte dell'iniziativa privata, indispensabile anch'essa a costruire una sana e competitiva industria culturale.
        Libertà, autonomia, competitività, pluralismo: sono condizioni indispensabili per la cultura. Si garantiscono solo se e quando il pubblico e il privato collaborano; se e quando siano assicurate le precondizioni per la concorrenza e il libero mercato.
        La presente proposta di legge muove da questi princìpi, proponendosi di innovare laddove vi sia da innovare, ma anche di conservare laddove vi sia da conservare, nella consapevolezza che sostenere il cinema e l'audiovisivo significhi agire su diverse leve - pensiamo solo al rapporto con la formazione e con l'istruzione - mettere in campo una pluralità di interventi e di strumenti.
        La proposta di legge vuole affinare gli strumenti di sostegno al cinema e all'audiovisivo, intervenendo laddove il sistema non funzioni: di qui l'uso della leva fiscale, l'intervento sulla circolazione delle opere e sulla legge n. 122 del 1998, la maggiore responsabilizzazione di chi produce e di chi distribuisce film, la burocratizzazione del meccanismo di accesso al fondo unico per lo spettacolo (FUS).
        Con altrettanta forza, però, la presente proposta di legge difende, insieme al mantenimento del finanziamento diretto al cinema, l'assoluta necessità che i meccanismi di selezione siano insieme trasparenti e dettati da considerazioni di merito, sottratte, cioè, a qualsiasi condizionamento politico. Di qui la scelta di continuare a mantenere operanti le commissioni istituite per il cinema e, in generale, di avvalersi di criteri di selettività, nella consapevolezza che l'automatismo - prezioso quando si tratti di snellire le procedure burocratiche - diventa un criterio centralistico, burocratico, sottratto alla valutazione di merito e a rischio quando venga usato per definire, in questo campo, gli aventi o i non aventi diritto al FUS.
        Si intende, dunque, confermare e rafforzare gli strumenti di sostegno pubblico alla produzione di film già inseriti nelle recenti leggi di riforma delle modalità di erogazione dei contributi del FUS e individuare nuovi strumenti, legati all'incentivazione fiscale, nei confronti dell'afflusso di risorse private destinate alla produzione, alla distribuzione e all'esercizio cinematografico.
        Le linee di intervento sono rappresentate:

            in primo luogo, da un intervento fiscale volto a incentivare l'investimento cinematografico;

            in secondo luogo, da una più incisiva assegnazione dei contributi pubblici;

            in terzo luogo, da una nuova disciplina dell'investimento in cinema da parte delle emittenti televisive.

        Si prevede, quindi (articolo 1) di introdurre il tax-shelter allo scopo di incentivare l'afflusso di capitali privati a sostegno dell'industria cinematografica: è escluso da tassazione, infatti, l'intero volume degli investimenti destinati dalle imprese a nuove produzioni cinematografiche nazionali, nonché quello relativo alla loro distribuzione, che sia in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque anni precedenti. Si premiano, dunque, i nuovi investimenti. Si esclude altresì da tassazione il volume degli incassi realizzati dagli esercenti attraverso la programmazione di film nazionali o europei, qualora però essi rappresentino almeno il 35 per cento della programmazione annua di quella sala e, per le multisale, qualora a tale programmazione sia stata altresì destinato, in aggiunta alla programmazione predetta, almeno uno schermo per ogni giornata di spettacolo.
        Per quanto attiene al sostegno pubblico alla produzione di cinema italiano (articolo 2), si conservano l'attenzione e il sostegno per le opere di particolare finalità artistiche e culturali - film, cortometraggi, documentari - in particolare per le opere prime e seconde di giovani autori (articolo 28 della legge n. 1213 del 1965), con un meccanismo che prevede l'esistenza di un Fondo, all'interno del FUS, per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato fino al 90 per cento dei costi ammissibili e documentati. Il meccanismo continua a ruotare intorno al funzionamento delle commissioni per il cinema operanti presso la Direzione generale per il cinema e, per quanto riguarda le opere prime e seconde, poggia su un criterio preferenziale di assegnazione dei contributi nei confronti dei giovani autori, dei cortometraggi e dei documentari, o nei confronti di progetti che siano già coperti da garanzie bancarie e che risultino assistiti da contratti di distribuzione. Venendo incontro alle necessità, alle difficoltà ed alle esigenze degli autori, si riconosce loro un periodo di tempo più ampio rispetto al passato (diciotto mesi anziché dodici dall'erogazione del finanziamento) per dare avvio alla realizzazione del progetto.
        Resta poi centrale nel meccanismo di sostegno alla produzione il Fondo di garanzia, che ha lo scopo di garantire gli investimenti delle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, distribuzione ed esportazione dei film. La garanzia, infatti, assiste i mutui contratti in misura pari al 90 per cento per le opere prime e seconde, mentre resta ferma la disciplina normativa vigente del sostegno da parte del Fondo di garanzia nei confronti dei film dichiarati "di interesse culturale nazionale".
        Si prevede, inoltre (articolo 3) - operando sul meccanismo già introdotto dalla legge n. 122 del 1998 - che tutte le emittenti televisive, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, destinino ogni anno una quota non inferiore al 10 per cento degli introiti pubblicitari come risultanti dal bilancio e dalla documentazione contabile relativa all'anno precedente, al reinvestimento (produzione e acquisto) in film europei. Per la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, tale obbligo è calcolato in una quota annua non inferiore al 20 per cento del canone. Le emittenti televisive dovranno, in particolare, riservare una percentuale non inferiore al 50 per cento delle quote di reinvestimento all'acquisto di film - prevalentemente di quelli destinati alla sala cinematografica - realizzati da produttori indipendenti di Paesi dell'Unione europea, estranei alle emittenti medesime e diversi da società da loro controllate o a loro collegate.
        La pubblicità televisiva di film ed opere cinematografici italiani ed europei, inoltre, non incide sul computo dei tetti di affollamento pubblicitario previsti dalle leggi vigenti (articolo 4).
        Analoga attenzione viene riservata al tema della circolazione delle opere cinematografiche, che viene disciplinata al fine di fornire un ausilio alla migliore circolazione del prodotto cinematografico. Per raggiungere tali scopi, la proposta di legge prevede (articolo 5) limiti massimi alla disponibilità, da parte di un solo imprenditore (o di soggetti ad esso collegati o da esso controllati) di sale cinematografiche; limiti che divengono via via inferiori qualora alla disponibilità di sale si cumuli anche l'attività di produzione o distribuzione.
        Il progetto di legge interviene poi sul funzionamento della commissione di revisione cinematografica (articolo 6) con lo scopo di eliminare ogni anacronistico e ormai poco comprensibile ruolo censorio o autorizzatorio dello Stato in merito alla valutazione dei contenuti dei film e di affidare tale valutazione a meccanismi di autoregolamentazione. Si stabilisce, infatti, che la proiezione in pubblico e l'esportazione di film nazionali sono libere e che regole volte ad individuare eventuali restrizioni alla visione dei film stessi in considerazione della protezione dei minori sono stabilite con accordi tra le associazioni delle categorie interessate alla produzione, distribuzione ed esercizio e le associazioni dei genitori, dei consumatori o di tutela degli animali.
        Infine, s'interviene (articolo 7) sulla composizione delle commissioni consultive dello spettacolo prevedendo, in sintonia con il nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, che due dei componenti siano nominati dal Ministero per beni e le attività culturali e sei dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.




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