XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3657
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge intende
riscrivere le norme in tema di sostegno e di promozione del
cinema con lo scopo dichiarato di dispiegare tutti gli
strumenti utili a sostenere la crescita dell'industria
cinematografica italiana.
Negli anni che abbiamo alle spalle, il cinema italiano ha
conosciuto una stagione di successi e di riconoscimenti. Ciò è
stato possibile innanzitutto grazie alla bravura, alla
competenza, alla professionalità di chi fa cinema: registi,
autori, produttori, distributori. Ma anche grazie al fatto che
la politica, l'intervento pubblico - indispensabile in questo
come in altri campi della cultura - hanno saputo sostenere,
accompagnare, incentivare la creatività, le competenze, le
eccellenze che nel mondo del cinema si andavano e si vanno
affermando. Siamo stati e restiamo convinti, infatti, che
l'intervento pubblico sia necessario a garantire la libertà,
l'autonomia, il pluralismo della cultura. E, anche, a
suscitare quella responsabilità da parte dell'iniziativa
privata, indispensabile anch'essa a costruire una sana e
competitiva industria culturale.
Libertà, autonomia, competitività, pluralismo: sono
condizioni indispensabili per la cultura. Si garantiscono solo
se e quando il pubblico e il privato collaborano; se e quando
siano assicurate le precondizioni per la concorrenza e il
libero mercato.
La presente proposta di legge muove da questi princìpi,
proponendosi di innovare laddove vi sia da innovare, ma anche
di conservare laddove vi sia da conservare, nella
consapevolezza che sostenere il cinema e l'audiovisivo
significhi agire su diverse leve - pensiamo solo al rapporto
con la formazione e con l'istruzione - mettere in campo una
pluralità di interventi e di strumenti.
La proposta di legge vuole affinare gli strumenti di
sostegno al cinema e all'audiovisivo, intervenendo laddove il
sistema non funzioni: di qui l'uso della leva fiscale,
l'intervento sulla circolazione delle opere e sulla legge n.
122 del 1998, la maggiore responsabilizzazione di chi produce
e di chi distribuisce film, la burocratizzazione del
meccanismo di accesso al fondo unico per lo spettacolo
(FUS).
Con altrettanta forza, però, la presente proposta di legge
difende, insieme al mantenimento del finanziamento diretto al
cinema, l'assoluta necessità che i meccanismi di selezione
siano insieme trasparenti e dettati da considerazioni di
merito, sottratte, cioè, a qualsiasi condizionamento politico.
Di qui la scelta di continuare a mantenere operanti le
commissioni istituite per il cinema e, in generale, di
avvalersi di criteri di selettività, nella consapevolezza che
l'automatismo - prezioso quando si tratti di snellire le
procedure burocratiche - diventa un criterio centralistico,
burocratico, sottratto alla valutazione di merito e a rischio
quando venga usato per definire, in questo campo, gli aventi o
i non aventi diritto al FUS.
Si intende, dunque, confermare e rafforzare gli strumenti
di sostegno pubblico alla produzione di film già inseriti
nelle recenti leggi di riforma delle modalità di erogazione
dei contributi del FUS e individuare nuovi strumenti, legati
all'incentivazione fiscale, nei confronti dell'afflusso di
risorse private destinate alla produzione, alla distribuzione
e all'esercizio cinematografico.
Le linee di intervento sono rappresentate:
in primo luogo, da un intervento fiscale volto a
incentivare l'investimento cinematografico;
in secondo luogo, da una più incisiva assegnazione dei
contributi pubblici;
in terzo luogo, da una nuova disciplina
dell'investimento in cinema da parte delle emittenti
televisive.
Si prevede, quindi (articolo 1) di introdurre il
tax-shelter allo scopo di incentivare l'afflusso di
capitali privati a sostegno dell'industria cinematografica: è
escluso da tassazione, infatti, l'intero volume degli
investimenti destinati dalle imprese a nuove produzioni
cinematografiche nazionali, nonché quello relativo alla loro
distribuzione, che sia in eccedenza rispetto alla media degli
investimenti realizzati nei cinque anni precedenti. Si
premiano, dunque, i nuovi investimenti. Si esclude altresì da
tassazione il volume degli incassi realizzati dagli esercenti
attraverso la programmazione di film nazionali o europei,
qualora però essi rappresentino almeno il 35 per cento della
programmazione annua di quella sala e, per le multisale,
qualora a tale programmazione sia stata altresì destinato, in
aggiunta alla programmazione predetta, almeno uno schermo per
ogni giornata di spettacolo.
Per quanto attiene al sostegno pubblico alla produzione di
cinema italiano (articolo 2), si conservano l'attenzione e il
sostegno per le opere di particolare finalità artistiche e
culturali - film, cortometraggi, documentari - in particolare
per le opere prime e seconde di giovani autori (articolo 28
della legge n. 1213 del 1965), con un meccanismo che prevede
l'esistenza di un Fondo, all'interno del FUS, per la
concessione di finanziamenti a tasso agevolato fino al 90 per
cento dei costi ammissibili e documentati. Il meccanismo
continua a ruotare intorno al funzionamento delle commissioni
per il cinema operanti presso la Direzione generale per il
cinema e, per quanto riguarda le opere prime e seconde, poggia
su un criterio preferenziale di assegnazione dei contributi
nei confronti dei giovani autori, dei cortometraggi e dei
documentari, o nei confronti di progetti che siano già coperti
da garanzie bancarie e che risultino assistiti da contratti di
distribuzione. Venendo incontro alle necessità, alle
difficoltà ed alle esigenze degli autori, si riconosce loro un
periodo di tempo più ampio rispetto al passato (diciotto mesi
anziché dodici dall'erogazione del finanziamento) per dare
avvio alla realizzazione del progetto.
Resta poi centrale nel meccanismo di sostegno alla
produzione il Fondo di garanzia, che ha lo scopo di garantire
gli investimenti delle imprese cinematografiche nazionali
nella produzione, distribuzione ed esportazione dei film. La
garanzia, infatti, assiste i mutui contratti in misura pari al
90 per cento per le opere prime e seconde, mentre resta ferma
la disciplina normativa vigente del sostegno da parte del
Fondo di garanzia nei confronti dei film dichiarati "di
interesse culturale nazionale".
Si prevede, inoltre (articolo 3) - operando sul meccanismo
già introdotto dalla legge n. 122 del 1998 - che tutte le
emittenti televisive, indipendentemente dalla modalità di
trasmissione, destinino ogni anno una quota non inferiore al
10 per cento degli introiti pubblicitari come risultanti dal
bilancio e dalla documentazione contabile relativa all'anno
precedente, al reinvestimento (produzione e acquisto) in film
europei. Per la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, tale
obbligo è calcolato in una quota annua non inferiore al 20 per
cento del canone. Le emittenti televisive dovranno, in
particolare, riservare una percentuale non inferiore al 50 per
cento delle quote di reinvestimento all'acquisto di film -
prevalentemente di quelli destinati alla sala cinematografica
- realizzati da produttori indipendenti di Paesi dell'Unione
europea, estranei alle emittenti medesime e diversi da società
da loro controllate o a loro collegate.
La pubblicità televisiva di film ed opere cinematografici
italiani ed europei, inoltre, non incide sul computo dei tetti
di affollamento pubblicitario previsti dalle leggi vigenti
(articolo 4).
Analoga attenzione viene riservata al tema della
circolazione delle opere cinematografiche, che viene
disciplinata al fine di fornire un ausilio alla migliore
circolazione del prodotto cinematografico. Per raggiungere
tali scopi, la proposta di legge prevede (articolo 5) limiti
massimi alla disponibilità, da parte di un solo imprenditore
(o di soggetti ad esso collegati o da esso controllati) di
sale cinematografiche; limiti che divengono via via inferiori
qualora alla disponibilità di sale si cumuli anche l'attività
di produzione o distribuzione.
Il progetto di legge interviene poi sul funzionamento
della commissione di revisione cinematografica (articolo 6)
con lo scopo di eliminare ogni anacronistico e ormai poco
comprensibile ruolo censorio o autorizzatorio dello Stato in
merito alla valutazione dei contenuti dei film e di affidare
tale valutazione a meccanismi di autoregolamentazione. Si
stabilisce, infatti, che la proiezione in pubblico e
l'esportazione di film nazionali sono libere e che regole
volte ad individuare eventuali restrizioni alla visione dei
film stessi in considerazione della protezione dei minori sono
stabilite con accordi tra le associazioni delle categorie
interessate alla produzione, distribuzione ed esercizio e le
associazioni dei genitori, dei consumatori o di tutela degli
animali.
Infine, s'interviene (articolo 7) sulla composizione delle
commissioni consultive dello spettacolo prevedendo, in
sintonia con il nuovo titolo V della parte seconda della
Costituzione, che due dei componenti siano nominati dal
Ministero per beni e le attività culturali e sei dalla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997.