XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3657
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PROMOZIONE DELLE OPERE
CINEMATOGRAFICHE
Art. 1.
(Promozione del cinema mediante
agevolazioni fiscali).
1. E' escluso dall'imposizione del reddito di impresa
l'intero volume degli investimenti in nuove produzioni
cinematografiche nazionali, nonché quello relativo alla
distribuzione delle medesime, realizzati a decorrere dal
periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge, in eccedenza rispetto alla media degli
investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta
precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media
il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
2. E' escluso dall'imposizione del reddito di impresa
l'intero volume degli incassi, realizzati dagli esercenti di
sale cinematografiche nell'esercizio finanziario precedente,
dovuti alla programmazione di film di produzione nazionale o
di Paesi appartenenti all'Unione europea, qualora essi vi
abbiano destinato almeno il 35 per cento del totale delle
giornate annue di programmazione ed inoltre, per le multisale,
qualora a tale programmazione sia stato altresì destinato, in
aggiunta alla quota di programmazione predetta, almeno uno
schermo per ogni giornata di spettacolo.
3. L'attestazione dell'effettività, dell'entità e della
corrispondenza dell'investimento di cui al comma 1, e dei
ricavi di cui al comma 2, ai requisiti previsti dal presente
articolo, è rilasciata, oltre che con dichiarazione
sostitutiva dall'interessato, dal presidente del collegio
sindacale della società beneficiaria ovvero, in mancanza, da
un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo
dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali o a quello dei consulenti del
lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro
di assistenza fiscale.
4. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 si applica anche
alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della
presente legge, anche se con un'attività d'impresa inferiore a
cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da
considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati
nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge o a quello
successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media,
qualora il numero dei periodi di imposta sia superiore a due,
il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
5. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche
(IRPEG) è calcolato, ai sensi delle disposizioni della legge
23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, assumendo
come imposta del periodo precedente quella applicata prima
della data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ai fini di cui al comma 2, la giornata di
programmazione è valutata per intero anche nel caso in cui il
film abbia ricevuto un numero di proiezioni inferiore a quello
complessivamente effettuato nella medesima giornata, ma
comunque superiore a due proiezioni tra le ore 14 e le ore 24,
e non sono computate le giornate di programmazione tra il 1^
luglio ed il 31 agosto di ciascun anno.
7. Il riconoscimento di ulteriori benefìci economici in
favore della produzione, della distribuzione e dell'esercizio
cinematografici, a valere sul bilancio dello Stato, ad
eccezione di quanto previsto dall'articolo 7 della legge 4
novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e dei
finanziamenti non assistiti dal Fondo di garanzia di cui
all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ marzo 1994, n.
153, concessi a valere sul fondo di intervento per i film di
produzione nazionale, di cui alla legge 14 agosto 1971, n.
819, e successive modificazioni, può essere disposto solo a
favore degli investimenti ai quali non sono stati applicati,
anche in parte, i benefìci previsti dal presente articolo.
Art. 2.
(Promozione di opere con finalità
artistiche e culturali).
1. L'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 28. - (Promozione di opere con finalità
artistiche e culturali). - 1. E' istituito, a valere sugli
stanziamenti destinati al cinema dal Fondo unico per lo
spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e
successive modificazioni, un fondo particolare per la
concessione di finanziamenti a tasso agevolato a film ispirati
a rilevanti finalità artistiche e culturali, il cui importo
massimo è determinato in misura non superiore al 90 per cento
dei costi ammissibili e documentati.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere
concessi anche in favore di film cortometraggi, ivi compresi i
documentari anche senza parti dialogate, purché privi di
finalità anche parzialmente pubblicitarie.
3. La commissione consultiva per il cinema seleziona
entro il primo semestre di ciascun anno, progetti per i film
di cui al comma 1, con priorità per le opere prime e seconde,
previamente individuati tra quelli che prevedono la
utilizzazione di sceneggiature premiate in concorsi, nonché
per progetti presentati da diplomati, da non più di due anni,
della Scuola nazionale di cinema. I progetti selezionati
devono essere iniziati, a pena di decadenza, entro diciotto
mesi dalla erogazione del finanziamento.
4. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni
e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono fissati i criteri, i
requisiti e le modalità per la costituzione del fondo e per la
concessione dei benefìci di cui al comma 1, anche in favore
dei film cortometraggi, ivi compresi i documentari, nonché
misure di particolare agevolazione:
a) per i progetti che sono coperti da garanzie
bancarie o assicurative, o da forme di cartolarizzazione, a
prima escussione, nei termini e alle condizioni definiti dal
regolamento di cui all'alinea;
b) per i progetti che risultano assistiti da
contratti, anche preliminari, volti alla effettiva
distribuzione dell'opera nelle sale cinematografiche, con
eventuali impegni di programmazione.
5. I film di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo sono assistiti dal Fondo di garanzia di cui
all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ marzo 1994, n.
153, e successive modificazioni, relativamente alla
produzione, alla distribuzione e alla esportazione, in misura
pari al 90 per cento del mutuo concesso. La garanzia opera in
via sussidiaria all'ammortamento del mutuo".
Art. 3.
(Promozione del cinema mediante
reinvestimenti delle emittenti televisive).
1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998,
n. 122, è sostituito dai seguenti:
"5. Le eminenti televisive soggette alla
giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di
trasmissione, devono obbligatoriamente riservare ogni anno una
quota non inferiore al 10 per cento degli introiti netti annui
derivanti da pubblicità, come risultanti dal bilancio e dalla
documentazione contabile relativa all'anno precedente, al
reinvestimento in film lungometraggi e cortometraggi italiani
ed europei e in programmi specificamente rivolti ai minori.
Alla medesima finalità, provvede la concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo, a ciò destinando ogni anno
obbligatoriamente una quota, stabilita dal contratto di
servizio e comunque non inferiore al 20 per cento dei proventi
complessivi dei canoni di abbonamento.
5-bis. Una percentuale non inferiore al 50 per cento
di ciascuna delle quote di reinvestimento indicate al comma 5,
è destinata all'acquisto di film, prevalentemente destinati
alla sala cinematografica, di produttori appartenenti a Paesi
dell'Unione europea, ivi compresi quelli realizzati da
produttori indipendenti, diversi dalle medesime emittenti
televisive o da società a queste collegate o da esse
controllate".
Art. 4.
(Promozione e pubblicità
delle opere audiovisive).
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della legge 30 aprile
1998, n. 122, è inserito il seguente:
"6-bis. I limiti in materia di pubblicità
televisiva disposti dalla presente legge non si applicano per
la promozione e la pubblicità di opere audiovisive italiane e
di Paesi dell'Unione europea, la cui trasmissione non incide
ai fini del computo dei limiti medesimi".
Capo II
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
DELLE OPERE CINEMATOGRAFICHE
Art. 5.
(Disponibilità di schermi cinematografici).
1. Nel settore dell'esercizio cinematografico,
l'effettuazione di una delle operazioni di cui all'articolo 5
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che determina la
concentrazione in capo ad uno stesso soggetto, anche
attraverso altri soggetti da esso controllati o ad esso
collegati, ovvero l'acquisizione del controllo di fatto, in
via diretta o indiretta, di un numero di schermi
cinematografici superiore al 20 per cento degli schermi
operanti nel territorio nazionale, rappresenta costituzione o
rafforzamento di posizione dominante sul mercato nazionale e
comporta l'obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, che ne valuta le
conseguenze ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 287
del 1990, accertando eventuali effetti distorsivi della
concorrenza in modo sostanziale e durevole.
2. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 16 per
cento nel caso in cui il soggetto, o altri soggetti da esso
controllati o ad esso collegati, svolga contestualmente
attività di distribuzione di opere cinematografiche.
3. Costituisce soglia di attenzione per l'accertamento di
eventuali effetti distorsivi della concorrenza in modo
sostanziale e durevole derivanti dalla costituzione o dal
rafforzamento di posizione dominante, ai sensi del comma 1, il
superamento delle percentuali di cui ai commi 1 e 2:
a) aumentate della metà, con riferimento agli
schermi cinematografici presenti nel territorio delle province
con una popolazione superiore a 500 mila abitanti;
b) raddoppiate, con riferimento agli schermi
cinematografici presenti nel territorio delle province con una
popolazione compresa tra 200 mila e 500 mila abitanti, ovvero
in altri mercati locali costituenti parte rilevante del
mercato, che l'Autorità garante della concorrenza e del
mercato identifica sulla base di una analisi del sistema
cinematografico nazionale.
4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con
riferimento a quanto previsto dal presente articolo, provvede
ai sensi degli articoli 6, 16, 17, 18 e 19 della legge 10
ottobre 1990, n. 287. Fuori dei casi indicati ai commi 1, 2 e
3, resta fermo il potere dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato di verificare la sussistenza di
ulteriori casi di costituzione o di rafforzamento di posizione
dominante sul mercato nazionale, nel settore dell'esercizio
cinematografico. Gli eventuali effetti distorsivi della
concorrenza sono analizzati dall'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 6 della
citata legge n. 287 del 1990, attraverso una valutazione
articolata delle caratteristiche del mercato considerato
rilevante, effettuata utilizzando parametri quali: quantità e
rilevanza dei concorrenti, condizioni di accesso al mercato,
livello di integrazione verticale, quantità e tipologia dei
film immessi, anche in considerazione delle specificità del
settore e previo eventuale parere dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni in relazione agli aspetti
connessi con il pluralismo espressivo e culturale.
5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, devono essere in ogni
caso preventivamente comunicate all'Autorità garante della
concorrenza e del mercato qualora attraverso la concentrazione
si venga a detenere o a controllare direttamente o
indirettamente:
a) in ognuna delle province con una popolazione
superiore a 500 mila abitanti, una quota di mercato superiore
al 30 per cento dell'incasso cinematografico lordo e,
contemporaneamente, del 20 per cento del numero degli schermi
cinematografici ivi in attività;
b) in ognuna delle province con una popolazione
compresa tra 200 mila e 500 mila abitanti, ovvero in altri
mercati locali costituenti parte rilevante del mercato, che
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato identifica
sulla base di una analisi del sistema cinematografico
nazionale, una quota di mercato superiore al 40 per cento
dell'incasso cinematografico lordo e, contemporaneamente, del
30 per cento del numero degli schermi cinematografici ivi in
attività. In tali casi, l'Autorità garante della concorrenza e
del mercato provvede ai sensi di quanto previsto
dal comma 4.
Capo III.
DISCIPLINA DELLA REVISIONE
CINEMATOGRAFICA
Art. 6.
(Revisione cinematografica).
1. La proiezione in pubblico dei film e l'esportazione
all'estero di film nazionali sono libere.
2. Con accordi tra le associazioni delle categorie
interessate alla produzione, alla distribuzione e
all'esercizio cinematografici, le associazioni dei genitori e
dei consumatori maggiormente rappresentative e le associazioni
di tutela degli animali, individuate con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali, sono definite norme di
autoregolamentazione e disciplina volte a:
a) definire eventuali restrizioni alla visione dei
film nelle sale cinematografiche in Italia, in considerazione
della protezione dei minori;
b) costituire un organo di vigilanza del settore,
nel quale è prevista anche la partecipazione di un
rappresentante delle associazioni di tutela degli animali
maggiormente rappresentative, relativamente ai film per i
quali ne è previsto l'utilizzo;
c) definire le modalità di accertamento delle
violazioni delle norme stesse e di applicazione di eventuali
sanzioni amministrative irrogate con atto dell'organo di cui
alla lettera b), avverso le quali è ammesso ricorso
davanti al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione
esclusiva.
3. In mancanza di accordi stipulati ai sensi del comma 2
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le norme di cui al medesimo comma 2 sono adottate con
regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentite le organizzazioni interessate e la
commissione consultiva per il cinema.
4. Le norme definite con le modalità di cui al comma 2
costituiscono usi e consuetudini commerciali e sono parametri
di valutazione del principio della correttezza professionale
in ambito cinematografico, ai sensi dell'articolo 2598, numero
3, del codice civile.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme
di cui al comma 2, o, in mancanza, di quelle recate dal
regolamento di cui al comma 3 sono abrogati l'articolo 668 del
codice penale, la legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive
modificazioni, e il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029.
Capo IV.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 7.
(Revisione della composizione delle Commissioni consultive
dello spettacolo).
1. Il secondo periodo del comma 61 dell'articolo 1 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è
sostituito dal seguente: "Gli altri componenti sono nominati
nel numero di due dal Ministro per i beni e le attività
culturali e di sei dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281".
Art. 8.
(Oneri finanziari).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2,
stimato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.