XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3657




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

PROMOZIONE DELLE OPERE
CINEMATOGRAFICHE


Art. 1.

(Promozione del cinema mediante
agevolazioni fiscali).

        1. E' escluso dall'imposizione del reddito di impresa l'intero volume degli investimenti in nuove produzioni cinematografiche nazionali, nonché quello relativo alla distribuzione delle medesime, realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
        2. E' escluso dall'imposizione del reddito di impresa l'intero volume degli incassi, realizzati dagli esercenti di sale cinematografiche nell'esercizio finanziario precedente, dovuti alla programmazione di film di produzione nazionale o di Paesi appartenenti all'Unione europea, qualora essi vi abbiano destinato almeno il 35 per cento del totale delle giornate annue di programmazione ed inoltre, per le multisale, qualora a tale programmazione sia stato altresì destinato, in aggiunta alla quota di programmazione predetta, almeno uno schermo per ogni giornata di spettacolo.
        3. L'attestazione dell'effettività, dell'entità e della corrispondenza dell'investimento di cui al comma 1, e dei ricavi di cui al comma 2, ai requisiti previsti dal presente articolo, è rilasciata, oltre che con dichiarazione sostitutiva dall'interessato, dal presidente del collegio sindacale della società beneficiaria ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o a quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
        4. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa inferiore a cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media, qualora il numero dei periodi di imposta sia superiore a due, il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
        5. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) è calcolato, ai sensi delle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, assumendo come imposta del periodo precedente quella applicata prima della data di entrata in vigore della presente legge.
        6. Ai fini di cui al comma 2, la giornata di programmazione è valutata per intero anche nel caso in cui il film abbia ricevuto un numero di proiezioni inferiore a quello complessivamente effettuato nella medesima giornata, ma comunque superiore a due proiezioni tra le ore 14 e le ore 24, e non sono computate le giornate di programmazione tra il 1^ luglio ed il 31 agosto di ciascun anno.
        7. Il riconoscimento di ulteriori benefìci economici in favore della produzione, della distribuzione e dell'esercizio cinematografici, a valere sul bilancio dello Stato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e dei finanziamenti non assistiti dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ marzo 1994, n. 153, concessi a valere sul fondo di intervento per i film di produzione nazionale, di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni, può essere disposto solo a favore degli investimenti ai quali non sono stati applicati, anche in parte, i benefìci previsti dal presente articolo.


Art. 2.

(Promozione di opere con finalità
artistiche e culturali).

        1. L'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 28. - (Promozione di opere con finalità artistiche e culturali). - 1. E' istituito, a valere sugli stanziamenti destinati al cinema dal Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, un fondo particolare per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a film ispirati a rilevanti finalità artistiche e culturali, il cui importo massimo è determinato in misura non superiore al 90 per cento dei costi ammissibili e documentati.
        2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere concessi anche in favore di film cortometraggi, ivi compresi i documentari anche senza parti dialogate, purché privi di finalità anche parzialmente pubblicitarie.
        3. La commissione consultiva per il cinema seleziona entro il primo semestre di ciascun anno, progetti per i film di cui al comma 1, con priorità per le opere prime e seconde, previamente individuati tra quelli che prevedono la utilizzazione di sceneggiature premiate in concorsi, nonché per progetti presentati da diplomati, da non più di due anni, della Scuola nazionale di cinema. I progetti selezionati devono essere iniziati, a pena di decadenza, entro diciotto mesi dalla erogazione del finanziamento.
        4. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono fissati i criteri, i requisiti e le modalità per la costituzione del fondo e per la concessione dei benefìci di cui al comma 1, anche in favore dei film cortometraggi, ivi compresi i documentari, nonché misure di particolare agevolazione:

            a) per i progetti che sono coperti da garanzie bancarie o assicurative, o da forme di cartolarizzazione, a prima escussione, nei termini e alle condizioni definiti dal regolamento di cui all'alinea;

            b) per i progetti che risultano assistiti da contratti, anche preliminari, volti alla effettiva distribuzione dell'opera nelle sale cinematografiche, con eventuali impegni di programmazione.

            5. I film di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono assistiti dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni, relativamente alla produzione, alla distribuzione e alla esportazione, in misura pari al 90 per cento del mutuo concesso. La garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo".


Art. 3.

(Promozione del cinema mediante
reinvestimenti delle emittenti televisive).

        1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, è sostituito dai seguenti:

        "5. Le eminenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, devono obbligatoriamente riservare ogni anno una quota non inferiore al 10 per cento degli introiti netti annui derivanti da pubblicità, come risultanti dal bilancio e dalla documentazione contabile relativa all'anno precedente, al reinvestimento in film lungometraggi e cortometraggi italiani ed europei e in programmi specificamente rivolti ai minori. Alla medesima finalità, provvede la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, a ciò destinando ogni anno obbligatoriamente una quota, stabilita dal contratto di servizio e comunque non inferiore al 20 per cento dei proventi complessivi dei canoni di abbonamento.
        5-bis. Una percentuale non inferiore al 50 per cento di ciascuna delle quote di reinvestimento indicate al comma 5, è destinata all'acquisto di film, prevalentemente destinati alla sala cinematografica, di produttori appartenenti a Paesi dell'Unione europea, ivi compresi quelli realizzati da produttori indipendenti, diversi dalle medesime emittenti televisive o da società a queste collegate o da esse controllate".


Art. 4.

(Promozione e pubblicità
delle opere audiovisive).

        1. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, è inserito il seguente:

        "6-bis. I limiti in materia di pubblicità televisiva disposti dalla presente legge non si applicano per la promozione e la pubblicità di opere audiovisive italiane e di Paesi dell'Unione europea, la cui trasmissione non incide ai fini del computo dei limiti medesimi".


Capo II

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
DELLE OPERE CINEMATOGRAFICHE


Art. 5.

(Disponibilità di schermi cinematografici).

        
1. Nel settore dell'esercizio cinematografico, l'effettuazione di una delle operazioni di cui all'articolo 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che determina la concentrazione in capo ad uno stesso soggetto, anche attraverso altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, ovvero l'acquisizione del controllo di fatto, in via diretta o indiretta, di un numero di schermi cinematografici superiore al 20 per cento degli schermi operanti nel territorio nazionale, rappresenta costituzione o rafforzamento di posizione dominante sul mercato nazionale e comporta l'obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ne valuta le conseguenze ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 287 del 1990, accertando eventuali effetti distorsivi della concorrenza in modo sostanziale e durevole.
        2. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 16 per cento nel caso in cui il soggetto, o altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, svolga contestualmente attività di distribuzione di opere cinematografiche.
        3. Costituisce soglia di attenzione per l'accertamento di eventuali effetti distorsivi della concorrenza in modo sostanziale e durevole derivanti dalla costituzione o dal rafforzamento di posizione dominante, ai sensi del comma 1, il superamento delle percentuali di cui ai commi 1 e 2:

                a) aumentate della metà, con riferimento agli schermi cinematografici presenti nel territorio delle province con una popolazione superiore a 500 mila abitanti;

                b) raddoppiate, con riferimento agli schermi cinematografici presenti nel territorio delle province con una popolazione compresa tra 200 mila e 500 mila abitanti, ovvero in altri mercati locali costituenti parte rilevante del mercato, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato identifica sulla base di una analisi del sistema cinematografico nazionale.

        4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento a quanto previsto dal presente articolo, provvede ai sensi degli articoli 6, 16, 17, 18 e 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Fuori dei casi indicati ai commi 1, 2 e 3, resta fermo il potere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di verificare la sussistenza di ulteriori casi di costituzione o di rafforzamento di posizione dominante sul mercato nazionale, nel settore dell'esercizio cinematografico. Gli eventuali effetti distorsivi della concorrenza sono analizzati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 287 del 1990, attraverso una valutazione articolata delle caratteristiche del mercato considerato rilevante, effettuata utilizzando parametri quali: quantità e rilevanza dei concorrenti, condizioni di accesso al mercato, livello di integrazione verticale, quantità e tipologia dei film immessi, anche in considerazione delle specificità del settore e previo eventuale parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione agli aspetti connessi con il pluralismo espressivo e culturale.
        5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, devono essere in ogni caso preventivamente comunicate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere o a controllare direttamente o indirettamente:

                a) in ognuna delle province con una popolazione superiore a 500 mila abitanti, una quota di mercato superiore al 30 per cento dell'incasso cinematografico lordo e, contemporaneamente, del 20 per cento del numero degli schermi cinematografici ivi in attività;

                b) in ognuna delle province con una popolazione compresa tra 200 mila e 500 mila abitanti, ovvero in altri mercati locali costituenti parte rilevante del mercato, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato identifica sulla base di una analisi del sistema cinematografico nazionale, una quota di mercato superiore al 40 per cento dell'incasso cinematografico lordo e, contemporaneamente, del 30 per cento del numero degli schermi cinematografici ivi in attività. In tali casi, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ai sensi di quanto previsto dal comma 4.


Capo III.

DISCIPLINA DELLA REVISIONE
CINEMATOGRAFICA


Art. 6.

(Revisione cinematografica).

        1. La proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali sono libere.
        2. Con accordi tra le associazioni delle categorie interessate alla produzione, alla distribuzione e all'esercizio cinematografici, le associazioni dei genitori e dei consumatori maggiormente rappresentative e le associazioni di tutela degli animali, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sono definite norme di autoregolamentazione e disciplina volte a:

                a) definire eventuali restrizioni alla visione dei film nelle sale cinematografiche in Italia, in considerazione della protezione dei minori;

                b) costituire un organo di vigilanza del settore, nel quale è prevista anche la partecipazione di un rappresentante delle associazioni di tutela degli animali maggiormente rappresentative, relativamente ai film per i quali ne è previsto l'utilizzo;

                c) definire le modalità di accertamento delle violazioni delle norme stesse e di applicazione di eventuali sanzioni amministrative irrogate con atto dell'organo di cui alla lettera b), avverso le quali è ammesso ricorso davanti al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva.

        3. In mancanza di accordi stipulati ai sensi del comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di cui al medesimo comma 2 sono adottate con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni interessate e la commissione consultiva per il cinema.
        4. Le norme definite con le modalità di cui al comma 2 costituiscono usi e consuetudini commerciali e sono parametri di valutazione del principio della correttezza professionale in ambito cinematografico, ai sensi dell'articolo 2598, numero 3, del codice civile.
        5. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme di cui al comma 2, o, in mancanza, di quelle recate dal regolamento di cui al comma 3 sono abrogati l'articolo 668 del codice penale, la legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029.


Capo IV.

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 7.

(Revisione della composizione delle Commissioni consultive
dello spettacolo).

        1. Il secondo periodo del comma 61 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è sostituito dal seguente: "Gli altri componenti sono nominati nel numero di due dal Ministro per i beni e le attività culturali e di sei dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".


Art. 8.

(Oneri finanziari).

        1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, stimato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione