XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3656
Onorevoli Colleghi! - L'Italia nel settore
professionale della terapia fisica e riabilitativa presenta
un'anomalia di fondo rispetto agli altri Stati membri
dell'Unione europea, in quanto il decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 115, attuativo della direttiva 89/48/CEE, si
riferisce ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi
di istruzione superiore che sanzionano formazioni
professionali di una durata minima di tre anni.
La citata anomalia risiede nella coesistenza di due
operatori tecnici distinti, sia nella denominazione che nel
percorso formativo, ma che di fatto svolgono le stesse
mansioni: i massofisioterapisti e i terapisti della
riabilitazione. Tali operatori, anticipando i tempi
burocratici, si sono riuniti in un'unica associazione,
superando, de facto, il dualismo in essere. Inoltre la
legge 11 gennaio 1994, n. 29, recante "Norme in favore dei
terapisti della riabilitazione non vedenti", equipara i
massofisioterapisti ai terapisti della riabilitazione
(articolo 6, comma 1) e sancisce la confluenza in un'unica
figura professionale, pur non essendo mai esistite scuole per
terapisti della riabilitazione per non vedenti.
Consentendo l'iscrizione all'albo professionale dei
fisioterapisti sia ai massofisioterapisti che ai terapisti
della riabilitazione, si riconosce il passato degli operatori,
evitando di compiere discriminazioni che possono ledere il
diritto inalienabile al lavoro di validi operatori
professionali. Consentire ai terapisti della riabilitazione di
potere ottenere il titolo di massaggiatore sportivo, significa
offrire la possibilità di nuovi sbocchi lavorativi. Il decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (articolo 6, comma 3)
stabilisce appositi criteri per l'individuazione delle figure
professionali anche nell'area della riabilitazione, dai quali
si evince che la formazione professionale dovrà essere univoca
su tutto il territorio nazionale e svolgersi presso strutture
universitarie od ospedaliere, previa autorizzazione del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Quindi, tenuto conto delle disposizioni citate ed al fine
di pervenire ad una soluzione univoca che faccia chiarezza nel
settore superando l'eterogeneità esistente, così come
auspicato da tutti gli operatori in questione, si rende
necessaria l'approvazione della presente proposta di legge,
che istituisce l'albo dei fisioterapisti e stabilisce
l'ordinamento di tale professione, individuata, in conformità
alla legislazione degli altri Stati membri dell'Unione
europea, quale unica figura nell'area della riabilitazione.
La presente proposta di legge, all'articolo 1, istituisce
la professione di fisioterapista e stabilisce le sue
competenze (comma 3) nonché l'integrazione della relativa
formazione con specializzazioni nel settore della
psicomotricità e della terapia occupazionale (comma 4). La
formazione del fisioterapista è definita con decreto del
Ministro della salute e si conclude con il rilascio di un
attestato di formazione specialistica (comma 5).
L'articolo 2 specifica i requisiti per l'esercizio della
professione di fisioterapista, ossia il diploma universitario,
di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
l'abilitazione mediante esame di Stato e l'iscrizione all'albo
professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 della
legge.
L'articolo 3 prevede l'istituzione dell'albo professionale
e del collegio dei fisioterapisti in ogni provincia (comma 1).
Il collegio ha il compito di controllare gli iscritti all'albo
professionale. Inoltre è istituita la Federazione nazionale
dei collegi dei fisioterapisti, con sede in Roma (comma 3).
L'articolo 4 regola le norme di iscrizione all'albo.
L'articolo 5 (al comma 1), prevede che in sede di prima
applicazione della legge (comunque non oltre i tre anni a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore) è consentita
l'iscrizione agli albi professionali dei fisioterapisti ai
massofisioterapisti ed ai terapisti della riabilitazione non
vedenti iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 2
della legge 11 gennaio 1994, n. 29, a coloro che sono in
possesso del diploma di massofisioterapista conseguito ai
sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403,
presso gli istituti a tali fini autorizzati, a coloro che
abbiano conseguito il diploma di terapista della
riabilitazione tramite gli specifici corsi di diploma
universitario ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 novembre
1990, n. 341, o presso le specifiche scuole dirette a fini
speciali, e a quanti abbiano conseguito il titolo o
l'attestato di terapista della riabilitazione presso le scuole
universitarie ospedaliere o comunque organizzate dalle aziende
sanitarie locali.