XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3656




        Onorevoli Colleghi! - L'Italia nel settore professionale della terapia fisica e riabilitativa presenta un'anomalia di fondo rispetto agli altri Stati membri dell'Unione europea, in quanto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, attuativo della direttiva 89/48/CEE, si riferisce ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.
        La citata anomalia risiede nella coesistenza di due operatori tecnici distinti, sia nella denominazione che nel percorso formativo, ma che di fatto svolgono le stesse mansioni: i massofisioterapisti e i terapisti della riabilitazione. Tali operatori, anticipando i tempi burocratici, si sono riuniti in un'unica associazione, superando, de facto, il dualismo in essere. Inoltre la legge 11 gennaio 1994, n. 29, recante "Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti", equipara i massofisioterapisti ai terapisti della riabilitazione (articolo 6, comma 1) e sancisce la confluenza in un'unica figura professionale, pur non essendo mai esistite scuole per terapisti della riabilitazione per non vedenti.
        Consentendo l'iscrizione all'albo professionale dei fisioterapisti sia ai massofisioterapisti che ai terapisti della riabilitazione, si riconosce il passato degli operatori, evitando di compiere discriminazioni che possono ledere il diritto inalienabile al lavoro di validi operatori professionali. Consentire ai terapisti della riabilitazione di potere ottenere il titolo di massaggiatore sportivo, significa offrire la possibilità di nuovi sbocchi lavorativi. Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (articolo 6, comma 3) stabilisce appositi criteri per l'individuazione delle figure professionali anche nell'area della riabilitazione, dai quali si evince che la formazione professionale dovrà essere univoca su tutto il territorio nazionale e svolgersi presso strutture universitarie od ospedaliere, previa autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        Quindi, tenuto conto delle disposizioni citate ed al fine di pervenire ad una soluzione univoca che faccia chiarezza nel settore superando l'eterogeneità esistente, così come auspicato da tutti gli operatori in questione, si rende necessaria l'approvazione della presente proposta di legge, che istituisce l'albo dei fisioterapisti e stabilisce l'ordinamento di tale professione, individuata, in conformità alla legislazione degli altri Stati membri dell'Unione europea, quale unica figura nell'area della riabilitazione.
        La presente proposta di legge, all'articolo 1, istituisce la professione di fisioterapista e stabilisce le sue competenze (comma 3) nonché l'integrazione della relativa formazione con specializzazioni nel settore della psicomotricità e della terapia occupazionale (comma 4). La formazione del fisioterapista è definita con decreto del Ministro della salute e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica (comma 5).
        L'articolo 2 specifica i requisiti per l'esercizio della professione di fisioterapista, ossia il diploma universitario, di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'abilitazione mediante esame di Stato e l'iscrizione all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge.
        L'articolo 3 prevede l'istituzione dell'albo professionale e del collegio dei fisioterapisti in ogni provincia (comma 1). Il collegio ha il compito di controllare gli iscritti all'albo professionale. Inoltre è istituita la Federazione nazionale dei collegi dei fisioterapisti, con sede in Roma (comma 3).
        L'articolo 4 regola le norme di iscrizione all'albo.
        L'articolo 5 (al comma 1), prevede che in sede di prima applicazione della legge (comunque non oltre i tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore) è consentita l'iscrizione agli albi professionali dei fisioterapisti ai massofisioterapisti ed ai terapisti della riabilitazione non vedenti iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 2 della legge 11 gennaio 1994, n. 29, a coloro che sono in possesso del diploma di massofisioterapista conseguito ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, presso gli istituti a tali fini autorizzati, a coloro che abbiano conseguito il diploma di terapista della riabilitazione tramite gli specifici corsi di diploma universitario ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, o presso le specifiche scuole dirette a fini speciali, e a quanti abbiano conseguito il titolo o l'attestato di terapista della riabilitazione presso le scuole universitarie ospedaliere o comunque organizzate dalle aziende sanitarie locali.




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