XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3656
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Professione di fisioterapista).
1. E' istituita la professione sanitaria di
fisioterapista.
2. Il fisioterapista è l'operatore sanitario abilitato a
svolgere, singolarmente o in collaborazione con altre figure
sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e
riabilitazione nell'area della motricità, delle funzioni
corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti ad
eventi patologici, a varia eziologia, congenita od
acquisita.
3. In conformità alla diagnosi ed alle prescrizioni del
medico, nell'ambito delle proprie competenze, il
fisioterapista:
a) elabora, anche con la collaborazione di
specialisti in altre discipline, la definizione del programma
di riabilitazione, volto all'individuazione ed al superamento
dell'inabilità del disabile;
b) pratica autonomamente l'attività terapeutica
per la rieducazione funzionale della disabilità motoria,
psicomotoria e cognitiva del paziente, utilizzando terapie
fisiche, manuali, massoterapiche ed occupazionali;
c) propone l'adozione di eventuali protesi ed
ausili, curandone il loro uso e verificandone l'efficacia;
d) svolge attività di studio, didattica e
consulenza professionale nei servizi sanitari ed in quelli ove
siano richieste le sue competenze professionali.
4. Il fisioterapista, attraverso la formazione
complementare, integra la propria formazione di base con
indirizzi di specializzazione nel settore della psicomotricità
e della terapia occupazionale.
5. Il percorso formativo del fisioterapista, ai sensi del
presente articolo, è definito con decreto del Ministro della
salute e si conclude con il rilascio di un attestato di
formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale
per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree
della riabilitazione, previo superamento di una apposita prova
valutativa.
6. Il fisioterapista svolge la propria attività
nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche o private, in
regime di dipendenza o libero-professionale.
Art. 2.
(Requisiti per l'esercizio della professione).
1. Per l'esercizio della professione di fisioterapista è
necessario:
a) essere in possesso del diploma universitario di
cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 3414, e
successive modificazioni;
b) avere conseguito l'abilitazione mediante
apposito esame di Stato;
c) essere iscritti all'albo professionale
istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.
2. L'ordinamento didattico del corso di diploma
universitario di fisioterapista è definito ai sensi
dell'articolo 9 della legge 10 novembre 1990, n. 341, e
successive modificazioni, e secondo le modalità stabilite
dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.
Art. 3.
(Istituzione dell'albo professionale
e del collegio dei fisioterapisti).
1. Sono istituiti in ogni provincia il collegio dei
fisioterapisti ed il relativo albo professionale.
2. Il collegio di cui al comma 1 ha il compito di curare
la tenuta del relativo albo professionale nonché esercitare il
controllo sugli iscritti al medesimo. All'albo professionale
di cui al comma 1 sono iscritti i fisioterapisti che
esercitano l'attività nel territorio di competenza del
collegio medesimo.
3. E' istituita la Federazione nazionale dei collegi dei
fisioterapisti, con sede in Roma.
Art. 4.
(Norme regolamentari).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e
della salute, adotta, con proprio decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
le norme regolamentari relative:
a) all'iscrizione ed alla cancellazione dall'albo
professionale di cui all'articolo 3;
b) alla tenuta degli albi professionali e a quanto
altro risulti necessario per la corretta gestione dei collegi
e della Federazione nazionale dei collegi dei
fisioterapisti.
Art. 5.
(Norme transitorie).
1. In sede di prima applicazione della presente legge e,
comunque, non oltre tre anni a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, è consentita l'iscrizione agli albi
professionali dei fisioterapisti, in appositi elenchi:
a) ai massofisioterapisti ed ai terapisti della
riabilitazione non vedenti iscritti all'albo professionale di
cui all'articolo 2 della legge 11 gennaio 1994, n. 29;
b) a coloro che sono in possesso del diploma di
massofisioterapista conseguito ai sensi dell'articolo 1 della
legge 19 maggio 1971, n. 403, e successive modificazioni,
presso gli istituti a tali fini autorizzati;
c) a quanti abbiano conseguito il diploma di
terapista della riabilitazione tramite gli specifici corsi di
diploma universitario, istituti ai sensi dell'articolo 2 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, ovvero presso le specifiche
scuole dirette a fini speciali di cui al testo unico delle
leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, nonché a
quanti abbiano conseguito il titolo ovvero l'attestato di
terapista della riabilitazione presso le scuole universitarie,
ospedaliere o comunque organizzate dalle aziende sanitarie
locali, ai sensi del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 10 febbraio 1974, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 12 aprile 1974.
2. I corsi di studio relativi alle figure professionali di
terapista della riabilitazione, di massofisioterapista, di
terapista della riabilitazione non vedente e di
massofisioterapista non vedente sono soppressi entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
garantendo comunque il completamento degli studi agli studenti
che si iscrivono, entro il predetto termine, al primo anno di
corso.
3. E' consentito, inoltre, a coloro che sono in possesso
del titolo di terapista della riabilitazione, di poter
accedere al corso di perfezionamento per massaggiatore
sportivo, entro i tre anni successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge.