XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3656




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Professione di fisioterapista).

        1. E' istituita la professione sanitaria di fisioterapista.
        2. Il fisioterapista è l'operatore sanitario abilitato a svolgere, singolarmente o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nell'area della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti ad eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.
        3. In conformità alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:

                a) elabora, anche con la collaborazione di specialisti in altre discipline, la definizione del programma di riabilitazione, volto all'individuazione ed al superamento dell'inabilità del disabile;

                b) pratica autonomamente l'attività terapeutica per la rieducazione funzionale della disabilità motoria, psicomotoria e cognitiva del paziente, utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche ed occupazionali;

                c) propone l'adozione di eventuali protesi ed ausili, curandone il loro uso e verificandone l'efficacia;

                d) svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari ed in quelli ove siano richieste le sue competenze professionali.

        4. Il fisioterapista, attraverso la formazione complementare, integra la propria formazione di base con indirizzi di specializzazione nel settore della psicomotricità e della terapia occupazionale.
        5. Il percorso formativo del fisioterapista, ai sensi del presente articolo, è definito con decreto del Ministro della salute e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree della riabilitazione, previo superamento di una apposita prova valutativa.
        6. Il fisioterapista svolge la propria attività nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.


Art. 2.

(Requisiti per l'esercizio della professione).

        1. Per l'esercizio della professione di fisioterapista è necessario:

                a) essere in possesso del diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 3414, e successive modificazioni;

                b) avere conseguito l'abilitazione mediante apposito esame di Stato;

                c) essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

        2. L'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di fisioterapista è definito ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, e secondo le modalità stabilite dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.


Art. 3.

(Istituzione dell'albo professionale
e del collegio dei fisioterapisti).

        1. Sono istituiti in ogni provincia il collegio dei fisioterapisti ed il relativo albo professionale.
        2. Il collegio di cui al comma 1 ha il compito di curare la tenuta del relativo albo professionale nonché esercitare il controllo sugli iscritti al medesimo. All'albo professionale di cui al comma 1 sono iscritti i fisioterapisti che esercitano l'attività nel territorio di competenza del collegio medesimo.
        3. E' istituita la Federazione nazionale dei collegi dei fisioterapisti, con sede in Roma.


Art. 4.

(Norme regolamentari).

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, adotta, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme regolamentari relative:

                a) all'iscrizione ed alla cancellazione dall'albo professionale di cui all'articolo 3;

                b) alla tenuta degli albi professionali e a quanto altro risulti necessario per la corretta gestione dei collegi e della Federazione nazionale dei collegi dei fisioterapisti.


Art. 5.

(Norme transitorie).

        1. In sede di prima applicazione della presente legge e, comunque, non oltre tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, è consentita l'iscrizione agli albi professionali dei fisioterapisti, in appositi elenchi:

            a) ai massofisioterapisti ed ai terapisti della riabilitazione non vedenti iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 2 della legge 11 gennaio 1994, n. 29;

            b) a coloro che sono in possesso del diploma di massofisioterapista conseguito ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, e successive modificazioni, presso gli istituti a tali fini autorizzati;

            c) a quanti abbiano conseguito il diploma di terapista della riabilitazione tramite gli specifici corsi di diploma universitario, istituti ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ovvero presso le specifiche scuole dirette a fini speciali di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, nonché a quanti abbiano conseguito il titolo ovvero l'attestato di terapista della riabilitazione presso le scuole universitarie, ospedaliere o comunque organizzate dalle aziende sanitarie locali, ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 febbraio 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 12 aprile 1974.

        2. I corsi di studio relativi alle figure professionali di terapista della riabilitazione, di massofisioterapista, di terapista della riabilitazione non vedente e di massofisioterapista non vedente sono soppressi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, garantendo comunque il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono, entro il predetto termine, al primo anno di corso.
        3. E' consentito, inoltre, a coloro che sono in possesso del titolo di terapista della riabilitazione, di poter accedere al corso di perfezionamento per massaggiatore sportivo, entro i tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.



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