XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3655
Onorevoli Colleghi! - A venticinque anni dalla nascita
in Europa della professione sanitaria di odontoiatria
(direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978) e a
diciassette anni dalla istituzione in Italia dell'Albo degli
odontoiatri con legge 24 luglio 1985, n. 409, che disciplinava
le figure operanti in ambito dentistico a seguito della
creazione del corso di laurea in odontoiatria avvenuta nei
cinque anni precedenti, i problemi per l'esercizio di tale
professione non sono stati ancora risolti in via
definitiva.
Infatti, la legge n. 409 del 1985 istituiva l'Albo degli
odontoiatri per i laureati in odontoiatria e per i laureati in
medicina e chirurgia con specializzazione o immatricolati
prima del 1980. Ma già nel 1988 la legge n. 471
(successivamente abrogata) consentiva ai medici immatricolati
dal 1980 al 1985 la doppia iscrizione entro il 31 dicembre
1991 (poiché nel frattempo era stata soppressa la
specializzazione in odontontostomatologia).
Il decreto legislativo n. 386 del 1998 stabiliva poi che
tutti gli immatricolati in medicina e chirurgia fra il 1980 e
il 1985, per esercitare legalmente l'odontoiatria dovevano
superare una prova attitudinale.
Si sono così venuti a creare medici che esercitano
l'odontoiatria iscritti al solo Albo dei medici chiurghi,
altri iscritti al solo Albo degli odontoiatri e altri ancora
iscritti ai due Albi. Tale condizione, fonte di grave
confusione, genera comportamenti ambigui nell'ambito della
stessa rappresentatività della categoria professionale ed è
potenzialmente causa di confusione per gli stessi pazienti.
La soluzione migliore per risolvere definitivamente tale
annoso problema è certamente quella riportata nella sentenza
del 29 novembre 2001 - causa C202/99 della Corte di giustizia
delle Comunità europee, in cui si stabilisce che "il secondo
sistema di formazione, previsto dalla legge n. 409 del 1985
(via di formazione medica) censurato ai fini dell'esercizio
della professione di odontoiatra corrisponde alla formazione
di medico stomatologo", figura medica rientrante nella
direttiva in materia di libera circolazione dei medici e di
reciproco riconoscimento dei titoli 93/16/CEE del Consiglio,
del 5 aprile 1993, resa esecutiva nell'ordinamento italiano
del decreto legislativo n. 368 del 1999. Nella sentenza
medesima è riportato infatti che le due direttive europee
riguardanti i medici e gli odontoiatri sono basate "sul
principio che si tratta di due professioni distinte", dal
momento che i laureati in odontoiatria sono "i professionisti
che esercitano attività odontoiatrica con un titolo diverso da
quello di medico".
La sentenza esposta pone fine all'equivoco della legge n.
409 del 1985, che aveva confuso i due profili professionali,
peraltro già distinti anche a livello europeo.
Nessuna misura, infatti, è stata finora intrapresa nei
confronti di quei medici chirurghi che vorrebbero
intraprendere la specializzazione in odontostomatologia,
occupandosi della diagnosi e della terapia medica e chirurgica
delle malattie della bocca, dei denti e delle mascelle.
Proprio nell'intento di colmare tale lacuna legislativa,
la presente proposta di legge dispone l'istituzione, presso
l'Ordine dei medici chiurghi, di un apposito elenco dei medici
odontostomatologi, cui possono iscriversi i laureati in
medicina e chirurgia in possesso della specializzazione in
odontostomatologia e in chiurgia maxillo-facciale e i laureati
in medicina e chiurgia con comprovata esperienza in ambito
stomatologico.
Al fine di rendere operativa la proposta di legge è
prevista, all'articolo 3, la riapertura delle scuole di
specializzazione in odontostomatologia, inopportunamente
sospesa del decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica 30 ottobre 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 1993,
cosiddetto "decreto Colombo-Gravaglia" che aveva sostituito il
precedente elenco delle specializzazioni. La riapertura delle
scuole di specializzazione in odontostomatologia ha, infatti,
già incontrato l'assenso del Consiglio universitario
nazionale, che con delibera del 21 aprile 1995, protocollo n.
474, ha espresso parere favorevole alla riapertura delle
scuole di specializzazione in odontostomatologia,
determinandone la finalità e la specifica area di intervento
scientifico-professionale. Anche il Consiglio di Stato
(sentenza del 9 ottobre 1997) ha sostenuto che la temporanea
sospensione delle scuole di specializzazione sarebbe legittima
perché "la disattivazione della Scuola come attualmente
strutturata appare atto prodromico alla definizione di un
nuovo ordinamento didattico della specializzazione in
odonstomatologia, che consenta di formare medici specialisti
abilitati all'esercizio di tale attività professionale,
identica a quella dei medici specializzati negli altri Stati
Membri".
In definitiva, con la presente proposta di legge si
intende istituire una figura già esistente negli altri Paesi
europei e riconosciuta, da anni, dallo stesso ordinamento
comunitario, quella del medico odontostomatologo, avente quale
scpecificità la diagnosi e la terapia medica e chirurgica
delle malattie della bocca e dei denti; delle mascelle e dei
relativi tessuti molli; delle attività finalizzate alla
prevenzione e alla riabilitazione, anche per rendere efficace
il diritto dei pazienti di usufruire delle prestazioni di
medici professionisti specializzati.