XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3655




        Onorevoli Colleghi! - A venticinque anni dalla nascita in Europa della professione sanitaria di odontoiatria (direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978) e a diciassette anni dalla istituzione in Italia dell'Albo degli odontoiatri con legge 24 luglio 1985, n. 409, che disciplinava le figure operanti in ambito dentistico a seguito della creazione del corso di laurea in odontoiatria avvenuta nei cinque anni precedenti, i problemi per l'esercizio di tale professione non sono stati ancora risolti in via definitiva.
        Infatti, la legge n. 409 del 1985 istituiva l'Albo degli odontoiatri per i laureati in odontoiatria e per i laureati in medicina e chirurgia con specializzazione o immatricolati prima del 1980. Ma già nel 1988 la legge n. 471 (successivamente abrogata) consentiva ai medici immatricolati dal 1980 al 1985 la doppia iscrizione entro il 31 dicembre 1991 (poiché nel frattempo era stata soppressa la specializzazione in odontontostomatologia).
        Il decreto legislativo n. 386 del 1998 stabiliva poi che tutti gli immatricolati in medicina e chirurgia fra il 1980 e il 1985, per esercitare legalmente l'odontoiatria dovevano superare una prova attitudinale.
        Si sono così venuti a creare medici che esercitano l'odontoiatria iscritti al solo Albo dei medici chiurghi, altri iscritti al solo Albo degli odontoiatri e altri ancora iscritti ai due Albi. Tale condizione, fonte di grave confusione, genera comportamenti ambigui nell'ambito della stessa rappresentatività della categoria professionale ed è potenzialmente causa di confusione per gli stessi pazienti.
        La soluzione migliore per risolvere definitivamente tale annoso problema è certamente quella riportata nella sentenza del 29 novembre 2001 - causa C202/99 della Corte di giustizia delle Comunità europee, in cui si stabilisce che "il secondo sistema di formazione, previsto dalla legge n. 409 del 1985 (via di formazione medica) censurato ai fini dell'esercizio della professione di odontoiatra corrisponde alla formazione di medico stomatologo", figura medica rientrante nella direttiva in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei titoli 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, resa esecutiva nell'ordinamento italiano del decreto legislativo n. 368 del 1999. Nella sentenza medesima è riportato infatti che le due direttive europee riguardanti i medici e gli odontoiatri sono basate "sul principio che si tratta di due professioni distinte", dal momento che i laureati in odontoiatria sono "i professionisti che esercitano attività odontoiatrica con un titolo diverso da quello di medico".
        La sentenza esposta pone fine all'equivoco della legge n. 409 del 1985, che aveva confuso i due profili professionali, peraltro già distinti anche a livello europeo.
        Nessuna misura, infatti, è stata finora intrapresa nei confronti di quei medici chirurghi che vorrebbero intraprendere la specializzazione in odontostomatologia, occupandosi della diagnosi e della terapia medica e chirurgica delle malattie della bocca, dei denti e delle mascelle.
        Proprio nell'intento di colmare tale lacuna legislativa, la presente proposta di legge dispone l'istituzione, presso l'Ordine dei medici chiurghi, di un apposito elenco dei medici odontostomatologi, cui possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia in possesso della specializzazione in odontostomatologia e in chiurgia maxillo-facciale e i laureati in medicina e chiurgia con comprovata esperienza in ambito stomatologico.
        Al fine di rendere operativa la proposta di legge è prevista, all'articolo 3, la riapertura delle scuole di specializzazione in odontostomatologia, inopportunamente sospesa del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica 30 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 1993, cosiddetto "decreto Colombo-Gravaglia" che aveva sostituito il precedente elenco delle specializzazioni. La riapertura delle scuole di specializzazione in odontostomatologia ha, infatti, già incontrato l'assenso del Consiglio universitario nazionale, che con delibera del 21 aprile 1995, protocollo n. 474, ha espresso parere favorevole alla riapertura delle scuole di specializzazione in odontostomatologia, determinandone la finalità e la specifica area di intervento scientifico-professionale. Anche il Consiglio di Stato (sentenza del 9 ottobre 1997) ha sostenuto che la temporanea sospensione delle scuole di specializzazione sarebbe legittima perché "la disattivazione della Scuola come attualmente strutturata appare atto prodromico alla definizione di un nuovo ordinamento didattico della specializzazione in odonstomatologia, che consenta di formare medici specialisti abilitati all'esercizio di tale attività professionale, identica a quella dei medici specializzati negli altri Stati Membri".
        In definitiva, con la presente proposta di legge si intende istituire una figura già esistente negli altri Paesi europei e riconosciuta, da anni, dallo stesso ordinamento comunitario, quella del medico odontostomatologo, avente quale scpecificità la diagnosi e la terapia medica e chirurgica delle malattie della bocca e dei denti; delle mascelle e dei relativi tessuti molli; delle attività finalizzate alla prevenzione e alla riabilitazione, anche per rendere efficace il diritto dei pazienti di usufruire delle prestazioni di medici professionisti specializzati.




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