XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3655
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della figura
del medico odontostomatologo).
1. E' istituita nell'ambito della professione medica, la
figura del medico odontostomatologo.
2. Possono esercitare l'attività di medico
odontostomatologo i medici chirurghi in possesso delle
specialità in odontostomatologia e in chirurgia
maxillo-facciale.
3. Oggetto dell'esercizio della professione di medico
odontostomatologo sono le attività relative alla diagnosi e
alla terapia medica e chirurgica delle malattie della bocca e
dei denti, delle mascelle e dei relativi tessuti molli, nonché
le attività inerenti la prevenzione e la riabilitazione.
Art. 2.
(Istituzione dell'elenco
dei medici odontostomatologi).
1. Ogni ordine provinciale dei medici chirurgici
istituisce l'elenco dei medici odontostomatologi.
2. Al fine dell'iscrizione all'elenco dei medici
odontostomatologi sono richiesti i seguenti requisiti:
a) pieno godimento dei diritti civili;
b) cittadinanza di un Paese membro dell'Unione
europea;
c) titolo di laurea in medicina e chirurgia e di
specializzazione in odontostomatologia e in chirurgia
maxillo-facciale.
3. L'iscrizione all'elenco dei medici odontostomatologi
non consente la contemporanea iscrizione all'ordine degli
odontoiatri.
4. L'iscrizione all'elenco dei medici odontostomatologi è
effettuata in conformità alle disposizioni del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950,
n. 221, e successive modificazioni.
Art. 3.
(Scuole di specializzazione
in odontostomatologia).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge è prevista la riattivazione delle scuole di
specializzazione in odontostomatologia.
2. All'elenco delle scuole di specializzazione di cui al
decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 31 ottobre 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1991,
all'articolo 1, Area chirurgica e delle specialità
chirurgiche, dopo il capoverso: "chirurgia maxillo-facciale;"
è inserito il seguente: "chirurgia odontostomatologica;".
Art. 4.
(Disposizioni transitorie).
1. I laureati in medicina e chirurgia residenti in Italia
o in un altro Paese membro dell'Unione europea che, pur non
possedendo la specializzazione in odontostomatologia e in
chirurgia maxillo-facciale di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera c), hanno svolto, alla data di entrata in vigore
della presente legge, le attività previste all'articolo 1 in
modo comprovato per almeno quattro anni, possono richiedere
l'iscrizione all'elenco dei medici odontostomatologi.
2. Ai fini dell'attuazione della presente legge, le
autorità competenti assicurano la piena operatività delle
scuole di specializzazione in odontostomatologia, riattivate
ai sensi dell'articolo 3, e in chirurgia maxillo-facciale
finalizzate all'esercizio dell'attività di medico
odontostomatologo.