XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3655




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione della figura
del medico odontostomatologo).

        1. E' istituita nell'ambito della professione medica, la figura del medico odontostomatologo.
        2. Possono esercitare l'attività di medico odontostomatologo i medici chirurghi in possesso delle specialità in odontostomatologia e in chirurgia maxillo-facciale.
        3. Oggetto dell'esercizio della professione di medico odontostomatologo sono le attività relative alla diagnosi e alla terapia medica e chirurgica delle malattie della bocca e dei denti, delle mascelle e dei relativi tessuti molli, nonché le attività inerenti la prevenzione e la riabilitazione.


Art. 2.

(Istituzione dell'elenco
dei medici odontostomatologi).

        1. Ogni ordine provinciale dei medici chirurgici istituisce l'elenco dei medici odontostomatologi.
        2. Al fine dell'iscrizione all'elenco dei medici odontostomatologi sono richiesti i seguenti requisiti:

                a) pieno godimento dei diritti civili;

                b) cittadinanza di un Paese membro dell'Unione europea;

                c) titolo di laurea in medicina e chirurgia e di specializzazione in odontostomatologia e in chirurgia maxillo-facciale.

        3. L'iscrizione all'elenco dei medici odontostomatologi non consente la contemporanea iscrizione all'ordine degli odontoiatri.
        4. L'iscrizione all'elenco dei medici odontostomatologi è effettuata in conformità alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.


Art. 3.

(Scuole di specializzazione
in odontostomatologia).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è prevista la riattivazione delle scuole di specializzazione in odontostomatologia.
        2. All'elenco delle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1991, all'articolo 1, Area chirurgica e delle specialità chirurgiche, dopo il capoverso: "chirurgia maxillo-facciale;" è inserito il seguente: "chirurgia odontostomatologica;".


Art. 4.

(Disposizioni transitorie).

        1. I laureati in medicina e chirurgia residenti in Italia o in un altro Paese membro dell'Unione europea che, pur non possedendo la specializzazione in odontostomatologia e in chirurgia maxillo-facciale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), hanno svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, le attività previste all'articolo 1 in modo comprovato per almeno quattro anni, possono richiedere l'iscrizione all'elenco dei medici odontostomatologi.
        2. Ai fini dell'attuazione della presente legge, le autorità competenti assicurano la piena operatività delle scuole di specializzazione in odontostomatologia, riattivate ai sensi dell'articolo 3, e in chirurgia maxillo-facciale finalizzate all'esercizio dell'attività di medico odontostomatologo.



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