XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3654
Onorevoli Colleghi! - Lo scopo della presente proposta
di legge è quello di tutelare gli interessi degli enti locali
nella gestione del proprio patrimonio immobiliare non
direttamente connesso all'espletamento di fini istituzionali e
destinato ad usi diversi da quelli residenziali.
Attualmente i comuni procedono alla locazione o alla
concessione di tali immobili a trattativa privata, sulla base
della giurisprudenza maturata in materia negli ultimi anni,
ovvero sulla base di regolamenti comunali che rispecchiano le
varie sentenze dei tribunali amministrativi regionali.
Infatti, a differenza dei beni degli enti locali destinati
a finalità istituzionali e al soddisfacimento di interessi
pubblici, che vengono utilizzati mediante atti di diritto
pubblico, i beni non destinati ai fini istituzionali sono
posseduti dagli enti locali in regime di diritto privato e,
pertanto, sono concessi in uso a terzi tramite contratti di
diritto privato, come previsti dal codice civile.
Ultimamente, la sentenza del Consiglio di Stato - sezione
V - del 1^ ottobre 2002, n. 512/L, ha sciolto qualsiasi dubbio
in materia, chiarendo che "quando una pubblica amministrazione
dispone di immobili non direttamente connessi all'espletamento
di fini istituzionali e decide di cederli a terzi in proprietà
o in locazione allo scopo di trarne il conseguente frutto, non
è tenuta a predisporre e rispettare particolari procedure
pubblicistico-concorsuali. In altri termini, nell'ambito di
un'attività meramente privatistica che pur deve riconoscersi
legittimamente attribuibile ed esercitabile da parte della
pubblica amministrazione, questa può svolgere liberamente la
propria attività negoziale senza dover applicare quelle
metodologie procedimentali che la legge impone nell'ambito
delle attività pubblicistiche istituzionali, avendo come soli
limiti (derivabili dalla sua natura pubblica) di cedere il
bene alle migliori condizioni di mercato, tenendo conto del
valore dello stesso secondo le stime dei propri organi
tecnici".
La presente proposta di legge non modifica la disciplina
legislativa attuale, ma ribadisce i princìpi enunciati dal
Consiglio di Stato, dettando i criteri per una
regolamentazione organica e uniforme del comportamento degli
enti pubblici territoriali su tutto il territorio nazionale.
Ciò anche per evitare l'insorgere di ulteriori contenziosi che
provocano dispendio di tempo e di energie per la pubblica
amministrazione.
In particolare, la presente proposta di legge intende
tutelare gli interessi economici dei comuni che spesso, a
causa dell'incertezza normativa, si avventurano in lunghe e
dispendiose gare pubbliche anche per l'utilizzo di quei beni
posseduti in regime privato dai quali dovrebbero ricavare il
massimo profitto economico a tutela degli stessi interessi
della collettività.
La proposta di legge tiene conto sia del caso della
stipula di un contratto nuovo, sia di quello del rinnovo di un
contratto esistente. In questo ultimo caso, il rinnovo del
contratto al conduttore che accetti le nuove condizioni
economiche, da una parte consente al conduttore stesso di
rimanere nell'immobile e di evitare danni derivabili dalla
cessazione di un'attività commerciale già insediata, e
dall'altra, permette all'amministrazione pubblica di
risparmiare il tempo e le risorse occorrenti per una gara e
soprattutto evita la perdita di posti di lavoro e lo spreco
delle risorse della stessa amministrazione per il pagamento
dell'indennità della perdita dell'avviamento dell'attività. In
proposito, la sentenza della Cassazione n. 1380 del 27
dicembre 2001, tenendo conto della prassi generale e
ragionevole del rinnovo della concessione al vecchio
concessionario, che potrebbe risentire un danno dalla
cessazione dell'attività, salvaguarda comunque la libertà
discrezionale dell'amministrazione pubblica di rigettare la
domanda di rinnovo.
Infatti anche la presente proposta di legge salvaguarda in
ogni caso la facoltà delle pubbliche amministrazioni di
procedere mediante gara pubblica qualora tale procedura sia
ritenuta opportuna.
Infine, è stata attribuita particolare attenzione alla
possibilità dell'individuazione delle migliori condizioni di
mercato da parte degli enti pubblici territoriali, tenendo
conto dei limiti sulla negoziazione privata posti dalla natura
pubblica di tali enti e del danno economico che potrebbe
derivare per la collettività da una sottostima, intenzionale o
meno, del bene. Infatti per i casi di situazioni territoriali
ove siano assenti strumenti di rilevazione ufficiale che
stabiliscono i prezzi massimi e minimi del mercato, si prevede
l'obbligo per i consigli regionali e per i consigli degli enti
locali di predisporre e di aggiornare annualmente, con proprio
regolamento, i criteri sulla base dei quali assegnare i prezzi
massimo e minimo di mercato, a tutti i beni patrimoniali o
demaniali con destinazione d'uso diversa da quella
residenziale, ai fini della loro locazione o concessione in
uso.
Si auspica un sollecito esame della presente proposta di
legge, per permettere un comportamento organico ed uniforme
delle amministrazioni locali nella locazione o concessione in
uso dei beni posseduti in regime privato, a vantaggio degli
interessi della collettività.