XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3654
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Al fine di tutelare gli interessi economici delle
regioni e degli enti locali nell'ambito dell'esercizio della
propria autonomia negoziale, la presente legge ha lo scopo di
stabilire le linee guida per la disciplina della locazione o
della concessione in uso a terzi dei beni patrimoniali o
demaniali delle regioni e degli enti locali medesimi, non
direttamente connessi all'espletamento dei propri fini
istituzionali e destinati ad uso diverso da quello
residenziale.
Art. 2.
(Affidamento in locazione
o concessione in uso).
1. Le regioni e gli enti locali hanno la facoltà di
affidare in locazione o di concedere in uso a terzi uno o più
degli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, della presente
legge, in deroga al regolamento di cui al regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, a trattativa
privata diretta, a condizione che il canone di locazione o il
corrispettivo degli atti di concessione in uso degli immobili
sia garantito alle migliori condizioni di mercato, individuate
ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.
2. Gli atti di concessione stipulati ai sensi del comma 1
non possono avere una durata superiore a nove anni.
3. E' comunque fatta salva la facoltà delle regioni e
degli enti locali di procedere mediante gara pubblica qualora
tale procedura sia ritenuta opportuna.
Art. 3.
(Rinnovi).
1. Le regioni e gli enti locali, alla scadenza di uno o
più contratti di locazione o atti di concessione in uso degli
immobili di cui all'articolo 1, comma 1, hanno facoltà di
rinnovare gli stessi senza l'esperimento di gara pubblica, a
condizione che sia garantito un canone di locazione o un
corrispettivo degli atti di concessione alle migliori
condizioni di mercato, individuate ai sensi dell'articolo
4.
2. Gli atti di concessione rinnovati ai sensi del comma 1
non possono avere una durata superiore a nove anni.
3. E' comunque fatta salva la facoltà delle regioni e
degli enti locali di procedere ad una nuova locazione o
concessione mediante gara pubblica.
Art. 4.
(Criteri per l'individuazione
dei prezzi di mercato).
1. In assenza di strumenti di rilevazione ufficiale dei
prezzi di mercato nel proprio territorio, i consigli delle
regioni e degli enti locali predispongono e aggiornano ogni
anno, con propri regolamenti, i criteri sulla base dei quali
assegnare ai beni patrimoniali o demaniali con destinazione
d'uso diversa da quella residenziale, da locare o da
concedere, i prezzi massimo e minimo di mercato.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.