XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3654




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. Al fine di tutelare gli interessi economici delle regioni e degli enti locali nell'ambito dell'esercizio della propria autonomia negoziale, la presente legge ha lo scopo di stabilire le linee guida per la disciplina della locazione o della concessione in uso a terzi dei beni patrimoniali o demaniali delle regioni e degli enti locali medesimi, non direttamente connessi all'espletamento dei propri fini istituzionali e destinati ad uso diverso da quello residenziale.


Art. 2.

(Affidamento in locazione
o concessione in uso).

        1. Le regioni e gli enti locali hanno la facoltà di affidare in locazione o di concedere in uso a terzi uno o più degli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, in deroga al regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, a trattativa privata diretta, a condizione che il canone di locazione o il corrispettivo degli atti di concessione in uso degli immobili sia garantito alle migliori condizioni di mercato, individuate ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.
        2. Gli atti di concessione stipulati ai sensi del comma 1 non possono avere una durata superiore a nove anni.
        3. E' comunque fatta salva la facoltà delle regioni e degli enti locali di procedere mediante gara pubblica qualora tale procedura sia ritenuta opportuna.

Art. 3.

(Rinnovi).

        1. Le regioni e gli enti locali, alla scadenza di uno o più contratti di locazione o atti di concessione in uso degli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, hanno facoltà di rinnovare gli stessi senza l'esperimento di gara pubblica, a condizione che sia garantito un canone di locazione o un corrispettivo degli atti di concessione alle migliori condizioni di mercato, individuate ai sensi dell'articolo 4.
        2. Gli atti di concessione rinnovati ai sensi del comma 1 non possono avere una durata superiore a nove anni.
        3. E' comunque fatta salva la facoltà delle regioni e degli enti locali di procedere ad una nuova locazione o concessione mediante gara pubblica.


Art. 4.

(Criteri per l'individuazione
dei prezzi di mercato).

        1. In assenza di strumenti di rilevazione ufficiale dei prezzi di mercato nel proprio territorio, i consigli delle regioni e degli enti locali predispongono e aggiornano ogni anno, con propri regolamenti, i criteri sulla base dei quali assegnare ai beni patrimoniali o demaniali con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, da locare o da concedere, i prezzi massimo e minimo di mercato.


Art. 5.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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